Aggiornamento della classe stipendiale del docente: quale atto impugnare per non incorrere in inammissibilità del ricorso?

13 Marzo 2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2024 del 2025, si è pronunciato su un caso riguardante l’adeguamento della classe stipendiale di un ricercatore universitario.

Nel dettaglio, il docente era stato destinatario di un provvedimento dell’Ateneo (nello specifico di un decreto rettorale) con il quale lo si inquadrava in una certa classe stipendiale computando il periodo di maturazione del triennio di effettivo servizio prestato tenuto conto dell’interruzione del servizio a causa della partecipazione a due scioperi. Il docente non impugnava tale provvedimento ma rivolgeva all’Ateneo un’istanza di adeguamento stipendiale, che veniva però successivamente rigettata con un secondo decreto rettorale e di conseguenza impugnata.

I giudici, confermando la pronuncia in primo grado di inammissibilità hanno chiarito il rapporto sussistente tra il primo provvedimento di inquadramento stipendiale del ricercatore e il secondo decreto di diniego dell’aggiornamento stipendiale, qualificandolo di presupposizione necessaria.

Secondo i giudici, vi possono essere tre tipi di connessioni tra atti. La connessione per presupposizione va distinta dalla connessione per regolazione e da quella procedimentale. Nella prima i provvedimenti sono congiuntamente preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo e, avendo autonoma efficacia, sono immediatamente lesivi e, perciò, impugnabili ex se. Nella connessione per regolazione, invece, l’atto “a monte” detta prescrizioni generali e astratte, successivamente concretizzate dall’atto attuativo, sicché il primo non incide immediatamente nella sfera dei singoli e la parte ha la facoltà, e non l’onere, di impugnarlo insieme all’atto attuativo. Nella connessione procedimentale, infine, sussiste tra gli atti un rapporto di pregiudizialità e pertanto l’atto pregiudiziale non è immediatamente lesivo (a differenza della connessione per presupposizione) e va impugnato congiuntamente all’atto successivo.

Nel caso di specie, secondo il Collegio, il primo decreto rettorale di inquadramento del docente come ricercatore è l’atto che giustifica e delimita la produzione degli effetti giuridici dell’atto successivo (il decreto rettorale di diniego dell’aggiornamento stipendiale). Insieme i due atti realizzano il rapporto giuridico finale che determina la vicenda amministrativa, ossia la maturazione delle classi stipendiali del ricercatore.

Per tale ragione se le censure mosse al provvedimento impugnato vertono sul contenuto e sulla funzione svolti da un atto reputato “atto presupposto”, la mancata tempestiva impugnazione di tale atto rende privo di ogni interesse per il ricorrente l’impugnazione del provvedimento successivo.

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