Con la sentenza n. 4496 del 10 marzo 2026, il TAR Lazio ha respinto il ricorso contro il diniego di ASN di prima fascia, chiarendo che il ruolo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione costituisce un fattore di particolare rilievo e deve essere valutato anche in relazione alla qualità, alla continuità temporale, alla collocazione editoriale e all’impatto scientifico dei lavori.
Nel caso di specie, la mancanza di una posizione preminente in una parte significativa delle pubblicazioni, l’assenza di lavori come ultimo autore e il limitato rilievo della produzione più recente hanno indotto a ritenere non raggiunta la piena maturità scientifica richiesta.

