Con sentenza n. 3976 del 2 marzo 2026, il TAR Lazio ha statuito che, nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione non può limitarsi a recepire acriticamente il parere pro veritate di un esperto esterno, ma è tenuta a svolgere un autonomo e motivato apprezzamento delle valutazioni ivi contenute.
La controversia riguardava una professoressa associata che aveva impugnato il giudizio di non idoneità all’ASN per la prima fascia nel settore concorsuale 10/N1. La ricorrente lamentava, tra l’altro, che la Commissione avesse negato l’abilitazione nonostante una valutazione complessivamente positiva della sua produzione scientifica, aderendo alle conclusioni critiche espresse nel parere pro veritate acquisito nel corso dell’istruttoria.
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la motivazione del giudizio finale risultava contraddittoria: da un lato, la Commissione riconosceva la qualità e l’originalità di diversi lavori della candidata; dall’altro, concludeva per la non idoneità richiamando le osservazioni contenute nel parere dell’esperto, senza tuttavia spiegare adeguatamente le ragioni della loro prevalenza rispetto agli elementi positivi emersi dalla valutazione delle pubblicazioni.
Secondo i giudici amministrativi, il parere pro veritate può costituire uno strumento istruttorio utile, ma non può sostituire la valutazione autonoma della Commissione, la quale deve esplicitare in modo chiaro il percorso logico che conduce al giudizio finale.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato il giudizio di non idoneità e disposto la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.

