Con sentenza n. 11842 del 17 giugno 2025, il TAR del Lazio ha stabilito che per essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza (secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR), che sono gli unici soggetti in grado di attestare “l’effettivo svolgimento dell’attività didattica a servizio degli studenti” da parte degli stessi aspiranti commissari.
Secondo il Collegio, questo principio si ricava dal combinato disposto degli artt. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”) e comma 8 (a norma del quale “in caso di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”) della Legge n. 240/2010.
In virtù di quanto affermato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato da un ricercatore, poiché non era stata acquisita la previa valutazione positiva dei commissari ad opera delle Università di provenienza, ha annullato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, ordinando la rivalutazione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione.