Assegni di ricerca e la non automatica rilevanza del titolo di dottore di ricerca

02 Febbraio 2026

Con sentenza n. 481 del 2 febbraio 2026, il TAR della Lombardia  ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B, nella quale il secondo classificato contestava, tra l’altro, la mancata esclusione della candidata risultata vincitrice per l’assenza del titolo di dottore di ricerca. Secondo la prospettazione attorea, la commissione avrebbe illegittimamente ammesso e valutato una candidata priva del dottorato e avrebbe, inoltre, introdotto solo in sede di valutazione il criterio dell’attinenza dei titoli al progetto di ricerca.

Il Collegio ha disatteso tali doglianze, chiarendo che la lex specialis non imponeva il possesso del dottorato quale requisito indefettibile di partecipazione, ma prevedeva, in via alternativa, la dimostrazione di un curriculum scientifico professionale e di un’esperienza di ricerca post lauream idonei allo svolgimento dell’attività oggetto del bando.

In tale contesto , il TAR ha precisato che il criterio dell’attinenza dei titoli al progetto non era stato introdotto ex post dalla commissione, risultando invece già desumibile dal bando, che circoscriveva la selezione a candidati dotati di una specifica competenza nel settore o campo di ricerca.

Muovendo da tali presupposti, la sentenza ha ritenuto legittima sia l’ammissione della candidata priva del dottorato, sia la mancata attribuzione di punteggio al titolo di dottorato del ricorrente, svolto in un ambito ritenuto estraneo alle materie oggetto della ricerca.

La valutazione della coerenza dei titoli rispetto al progetto è stata ricondotta all’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, profili non ravvisati nel caso di specie.

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