Assenze giustificate da certificati medici: il TAR tutela il diritto alla sospensione del dottorando

09 Agosto 2025

Il TAR Lombardia (n. 2832/2025) è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto rettorale di esclusione da un corso di dottorato, con cui si richiedeva la restituzione delle somme percepite a titolo di borsa, per ritenute assenze ingiustificate e per la mancata presentazione della relazione semestrale.

Nella vicenda in esame, una dottoranda comunicava al coordinatore l’insorgere di una condizione di salute impeditiva, trasmetteva, in un momento successivo, le opportune certificazioni mediche e, come indicatole in uno scambio di email con il Dirigente della Direzione didattica, richiedeva la sospensione del dottorato. Ciononostante, veniva sottoposta a provvedimento di esclusione dal corso, giustificato non solo dalla tardività della. documentazione prodotta ma anche – e forse soprattutto – dalla valutazione negativa sull’attività scientifico-didattica, per sistematiche inadempienze ed assenze ingiustificate già dai primi mesi del corso.

Dopo un’analisi della disciplina regolamentare di Ateneo e del D.M. n. 226/2021, che stabiliscono la sospensione obbligatoria del corso di dottorato in caso di malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, purché adeguatamente documentati, il TAR ha ritenuto che le assenze non potessero essere automaticamente qualificate come “ingiustificate” e che l’amministrazione avesse disatteso sia le previsioni regolamentari, sia i principi di buona fede e legittimo affidamento. Secondo il Collegio, infatti, l’amministrazione non può addossare al privato le conseguenze negative di rassicurazioni fornite dai propri organi, né può integrare la motivazione dei provvedimenti in sede processuale mediante giustificazioni postume. Quanto al richiamo alla valutazione insufficiente espressa dal tutor e al verbale del Collegio dei docenti, il TAR ha osservato che tali elementi si fondavano proprio sulla qualificazione delle assenze come ingiustificate, presupposto che risulta smentito dalle prove documentali.

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