Con sentenza n. 4156 del 15 dicembre 2025, il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso con il quale la seconda classificata in una procedura di chiamata ex art. 18 Legge n. 240/2010 lamentava, in particolare, l’illegittimità della composizione della Commissione per la mancata verifica dell’incompatibilità del presidente della commissione del concorso.
La censura è stata ritenuta priva di pregio dal Collegio che ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ad avviso del quale “la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali”.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che i rapporti personali di collaborazione nell’attività di consulenza e le pubblicazioni in comune tra il commissario e il controinteressato non rappresentassero legami eccedenti la collaborazione scientifica, non proiettandosi in una dimensione extra-accademica di interesse comune, di tipo economico e professionale.

