Chiamata diretta: sul requisito dell’aver ricoperto, per almeno un triennio, presso un ateneo straniero, una posizione accademica equipollente

10 Luglio 2023

Con sentenza del 8 luglio 2023, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha accolto il ricorso del ricorrente – studioso che aveva ricoperto dal 2016 la posizione di “maître de conférences” in Economia presso l’Université Paris Nanterre (Francia) – che aveva impugnato gli atti (decreto ministeriale e parere del CUN) con cui era stata denegata la proposta di chiamata diretta proveniente da un ateneo nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005, secondo cui ”nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio e a valere sulle facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita’ possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita’ di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale”.

Nel caso di specie, infatti, il Ministero aveva denegato la proposta sulla base del parere negativo del CUN, che aveva ritenuto che la posizione di Maître de Conférences ricoperta dal 2016 fosse equipollente a quella di ricercatore e non a quella di Professore di II fascia.

Il giudice amministrativo, a fronte del ricorso, ha affermato che ”il decreto MIUR 2 maggio 2011, n. 236 reca definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere” e che ”l’art. 2 del citato d.m. prevede che gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero […] qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell’allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia”.

Successivamente: ”la tabella ministeriale di equivalenza fra titoli accademici italiani ed esteri, contenuta nell’Allegato 1, prevede la possibilità che il titolo di maître de conférences sia considerato equivalente ai titoli di professore associato o di ricercatore di tipo B. In calce alla tabella contenuta nell’allegato 1, il Ministero dispone che, per i titoli esteri evidenziati da asterisco, aventi corrispondenza non univoca ai titoli italiani, l’equivalenza è da valutare in relazione al CV e all’istituzione di appartenenza. La previsione ministeriale limita, quindi, la discrezionalità dell’Amministrazione, attribuendo valore precipuo, per la decisione nel senso dell’una o dell’altra equivalenza, al curriculum dell’interessato e alla sede di provenienza. In altri termini, l’Amministrazione, nel rispetto della previsione citata, deve esaminare quanto attestato dall’interessato nel cv, con riferimento ai suoi dati professionali, formativi ed esperienziali, esaminare il rilievo della sede universitaria di provenienza, e inferire, dall’esame in questione, quale sia il profilo sostanzialmente equivalente dell’interessato, se quello di ricercatore o quello di professore”.

Infine, il Giudice rileva che ”nel caso di specie, senza dare luogo all’applicazione delle norme citate, l’Amministrazione non ha dato corso alle prescritte valutazioni tecniche in modo completo, limitandosi il parere del Consiglio Universitario Nazionale a dichiarare il profilo del ricorrente, quale maître de conférences dal 1° settembre 2016 a tutt’oggi, presso l’Université Paris Nanterre (Francia), non superiore a quello di ricercatore, senza condurre un esame sufficientemente dettagliato sul cv e sulla sede di provenienza dell’interessato, tale da giustificare l’equivalenza rilevata. Il Ministero ha poi preso atto del parere, con relativa dichiarazione di inammissibilità della proposta”.

Da qui, l’accoglimento del ricorso, essendo fondate le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione di legge del decreto ministeriale.

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