Con sentenza n. 309 del 6 luglio 2026, il TAR dell’Umbria ha stabilito che la circostanza che in una procedura ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010 – quindi, riservata ai soli docenti e ricercatori dell’Ateneo in possesso dell’ASN nel settore oggetto di selezione – siano facilmente individuabili i nominativi dei possibili candidati non costituisce uno specifico vizio della fattispecie per cui è causa, ma rappresenta un fisiologico corollario della tipologia di procedura prevista dal Legislatore.
Alla luce di questo principio il Tribunale ha respinto il ricorso della seconda classificata in una procedura di chiamata per un professore di I fascia che aveva impugnato gli atti del concorso deducendo, tra l’altro, che la Commissione di concorso avrebbe violato il principio di imparzialità, determinando i criteri di valutazione dei titoli solo dopo aver preso conoscenza della platea dei partecipanti.
Il Tribunale ha ritenuto privo di fondamento questa doglianza rilevando che la Commissione, anteriormente alla predisposizione dei criteri di valutazione, non fosse affatto venuta a conoscenza dei nominativi dei partecipanti, bensì unicamente del numero degli stessi.

