Chiedere è lecito, rispondere è cortesia? I giudici chiariscono i confini dell’attribuzione di una laurea ad honoris causa

07 Dicembre 2024

Con sentenza n. 859 del 4 dicembre 2024, il Tribunale Amministrativo della Regione Umbria si è pronunciato sulla legittimità dell’operato di un Ateneo a cui era stata richiesta l’attribuzione di una laurea honoris causa da parte di un aspirante soggetto interessato.

I giudici, investiti della questione se il silenzio serbato dall’Università fosse inquadrabile come silenzio assenso e, conseguentemente, fosse da ritenere tardivo il diniego dell’istanza del privato, hanno statuito che – sulla scorta dell’art. 169 del r.d. 1592/1933 – l’attribuzione di una laurea honoris causa consegue a una valutazione autonoma dell’Ateneo, effettuata d’ufficio e al di fuori di richieste o condizionamenti esterni.

Secondo i giudici, infatti, la laurea ad honorem dà lustro a chi la riceve e al contempo all’Ateneo che la concede, attraverso la comunicazione del valore positivo del legame esistente con la persona fisica insignita del titolo accademico. Per tale ragione, la richiesta formale da parte di un aspirante si pone in aperta contraddizione con la ratio dell’istituto, così che nessuna situazione tutelabile può ravvisarsi in capo a chi pretenda di ottenere il conferimento del titolo.