Con sentenza n. 8927 del 7 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito che la figura del testimone di nozze ben possa integrare, per la considerazione sociale di cui l’ufficio gode, quella condizione di grave convenienza, indice di una vicinanza personale tra il commissario e la candidata, di tale intensità da essere percepita (o potenzialmente percepita), all’esterno, come un potenziale conflitto di interessi o una minaccia alla imparzialità e alla indipendenza dell’organo di valutazione.
In forza di questo principio, il Collegio ha ritenuto del tutto legittima sia la pretesa dell’Università degli Studi di Perugia a che tale situazione fosse fatta oggetto di previa comunicazione all’esterno, sia la successiva e conseguente decisione dell’Ateneo medesimo di annullare in autotutela la procedura, in modo da poterla riedire totalmente scevra da ogni sospetto o dubbio di parzialità. Al commissario, infatti, non è stata rimproverata la mancata astensione obbligatoria, ma la mancata obbligatoria comunicazione trasparente, quale precondizione necessaria e indispensabile per consentire all’Ateneo medesimo di valutare se il commissario si trovasse nella condizione di potere adempiere in modo funzionale all’ufficio conferitogli.