Commissione di concorso e partecipazione ai lavori: in caso di incompatibilità non basta astenersi dal voto

09 Giugno 2025

Il TAR Marche con pronuncia del 3 giugno 2025, n. 421, si è espresso sulla legittimità delle operazioni di voto di una commissione di concorso per la chiamata di un professore ordinario.

La questione sottoposta all’attenzione dei giudici riguardava l’incompatibilità di un membro della Commissione a causa della lunga e assidua collaborazione professionale con alcuni candidati e, al contempo, dell’inimicizia verso un’altra partecipante, situazione che nel complesso avrebbe reso quanto meno opportuna la sua astensione dalle attività della Commissione.

I giudici hanno infatti precisato che la disposizione del Regolamento dell’Università secondo cui secondo cui “i componenti del Consiglio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado” – che a sua volta richiama l’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – non va circoscritta alla sola partecipazione alle operazioni di voto, ma pure alla discussione, poiché anche solo la presenza personale è comunque capace di influenzare il voto degli altri componenti.

Quanto poi alla prova dell’incompatibilità affermata dal ricorrente, i Collegio ha affermato come non sia necessaria l’assunzione di prove testimoniali, poiché ciò che conta è accertare l’esistenza di una situazione che può minare la serenità di giudizio del valutatore e la serenità, nel mettersi in gioco, del valutato, mentre può considerarsi non essenziale accertare anche la sua precisa causa e la sua esatta intensità.