Con sentenza n. 2408 del 25 giugno 2025, il TAR della Lombardia ha annullato una procedura ex art. 18, comma 4 ter, Legge n. 240/2010, indetta dall’Università per la chiamata di un posto di professore ordinario, in quanto la valutazione dei candidati era stata effettuata attraverso giudizi nei quali non vi era il chiaro riferimento ai parametri presi in considerazione.
Secondo il TAR, la presenza solo di giudizi quali “buono, discreto, molto buono”, senza l’indicazione dei sotto-punteggi per ciascun parametro valutativo in cui il giudizio avrebbe dovuto essere scomposto, non ha reso comprensibile l’iter di valutazione e soprattutto le ragioni della scelta di un candidato rispetto all’altro.
Infatti, sebbene il giudizio finale delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori universitari non si attagli, ex lege, all’attribuzione di punteggi numerici, è anche vero che conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti.