Concorso da RTDA: se la Commissione è composta da commissari afferenti a un distinto settore concorsuale rispetto a quello oggetto della procedura

06 Ottobre 2023

Con sentenza del 5 ottobre 2023, n. 546, il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I ha chiarito che la Commissione per un concorso per una posizione di RTDA, deve essere composta da soggetti afferenti allo stesso SSD che è oggetto della procedura.

Nel caso in esame, in particolare, i ricorrenti lamentavano la non corretta composizione della commissione giudicatrice per l’affidamento di un posto da RTDA, e pertanto impugnavano la disposizione del bando e del regolamento di Ateneo che affermava che “la selezione degli RTD-a è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari o associati appartenenti all’area concorsuale oggetto della selezione: uno dei commissari deve appartenere al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione”. Applicando pedissequamente tale disposizione, infatti, l’Università aveva proceduto alla nomina di due commissari che, pur appartenendo alla stessa macro-area concorsuale, non afferivano al settore concorsuale corrispondente all’oggetto della procedura.

Secondo il Collegio, per quanto l’Ateneo avesse applicato la norma regolamentare,  la mancanza di coincidenza tra il settore scientifico disciplinare di cui alla selezione e quello cui appartengono i due componenti della commissione in questione deve ritenersi effettivamente inficiante la legittimità della nomina. Infatti, è un principio generale, comunque applicabile, quello secondo cui “la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel settore concorsuale o scientifico-disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente “esperto” (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni”.

Quanto affermato si può ricavare anche dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001, che specifica il principio generale di cui alla Carta europea dei ricercatori, secondo cui i componenti la commissione di concorso debbono essere “in possesso della esperienza necessaria per valutare i candidati”, chiarendo che tale condizione può ritenersi rispettata solo quando la commissione sia composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”.

Da qui, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della disposizione regolamentare impugnata.