Con sentenza n. 460 del 22 aprile 2025, il TAR della Liguria ha stabilito che lo svolgimento di attività di ricerca per tre anni solari effettivi è un requisito imprescindibile nel concorso per ricercatore senior bandito prima della riforma del 2022.
Nel caso di specie, il secondo classificato in un concorso per ricercatore senior ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/2010, nella versione in vigore prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 36/2022, ha contestato la validità della procedura, sostenendo, principalmente, che la vincitrice non possedeva il requisito di ammissione, aggiuntivo al dottorato di ricerca, costituito dall’aver usufruito per almeno un triennio di contratti di ricerca, assegni o borse post-dottorato, oppure di analoghe esperienze in Atenei stranieri.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza osservando, innanzitutto, che l’accesso al contratto di ricerca di tipo “B” postuli un adeguato grado di maturità scientifica in capo ai partecipanti alla selezione, rappresentato o dal possesso dell’abilitazione alle funzioni professorali, oppure dal pregresso svolgimento di attività di ricerca per un periodo minimo di tre anni sulla base di contratti di tipo “A” (c.d. ricercatore junior o RTDA), o di talune altre tipologie di rapporti (contratti specialistici, assegni di ricerca, borse post-doc ed analoghi titoli esteri).
Rilevato che nel caso di specie l’organo valutatore avesse sommato le tre borse post-dottorali canadesi, considerando i quattro mesi da novembre 2019 a febbraio 2020 come un anno di ricerca, aggiunto nel calcolo al biennio svolto dalla prima graduata in Germania e nel Regno Unito, il Tribunale ha ritenuto che tale operazione violasse sia la lex specialis della procedura, sia la normativa nazionale e di Ateneo: ciò perché il requisito di “aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di” contratti / assegni / borse dev’essere inteso nel senso di avere svolto l’attività di ricerca per tre anni solari effettivi: diversamente opinando, colui che sia contemporaneamente titolare di tre contratti o borse di durata annuale maturerebbe in un solo anno solare il triennio occorrente per l’accesso alla selezione per RTDB.
Di conseguenza, il Tribunale ha annullato tutti gli atti del concorso, riconoscendo il ricorrente come vincitore della procedura.