Con sentenza del 29 novembre 2023, n. 17912, il TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, si è pronunciato su un giudizio di impugnazione avente a oggetto il provvedimento con cui il MUR aveva denegato il conferimento del titolo di professore emerito a un professore ordinario.
Nella fattispecie, in particolare, al ricorrente – professore ordinario con anzianità di servizio come professore ordinario pari a 19 anni e 9 mesi – era stato negato dal MUR il conferimento di tale titolo, sulla base della rigorosa applicazione dell’art. 111 R.D. n. 1592/1933, che richiede – quale presupposto necessario per il rilascio – un’anzianità di servizio come professore ordinario di almeno 20 anni.
Secondo il ricorrente, il provvedimento sopracitato era illegittimo, in quanto il MUR non aveva considerato, ai fini del computo dei 20 anni, i precedenti anni di servizio come professore associato, facendo propria un’interpretazione obsoleta della citata disposizione. Secondo al ricostruzione del ricorrente, infatti alcune normative successive (art. 15 della L 311/1958, oltre che DPR 382/1980 e legge n. 240 del 2010), parificando sotto diversi profili i professori ordinari a quelli associati, avrebbero imposto un’interpretazione evolutiva dell’art. 111 sopracitato, diversamente dovendosi dubitare della sua legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il Collegio ha rigettato il ricorso, rilevando che ”non è plausibile dedurre dall’attuale formulazione del comma 3 dell’art. 15 della legge 311/1958 […] alcuna argomentazione a sostegno della prospettata interpretazione evolutiva dell’ art. 111 […], per effetto del successivo D.P.R. n. 382/1980 e della legge n. 240/2010. Del resto, le relative norme, in sede di riordino della docenza universitaria – pur prevedendo l’unitarietà della funzione docente – assicurano “la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale” (cfr. art. 1 del D.P.R. 382/1980)”. Pertanto, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà, né irragionevolezza nella motivazione del provvedimento impugnato”.
Il requisito dei 20 anni di ordinariato costituisce, infatti – per il Collegio – ”un requisito di legittimità che non può venire disatteso per il fatto che i competenti organi collegiali dell’Ateneo abbiano deliberato la relativa proposta al MUR, in ragione del prestigioso curriculum vitae”del professore.
Peraltro, ”l’Ateneo [non] avrebbe potuto disporre in proposito a mezzo di un proprio regolamento difformemente dall’art.111 R.D. 1592/1933, atteso che, per l’art. 33 della Costituzione, il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non deve superare i “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Limiti inderogabili, nel caso in esame, puntualmente definiti dall’art. 111 del TU 1592/1933”.
Infine, ”la questione di legittimità costituzionale dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 – in relazione al parametro costituzionale di uguaglianza – è manifestamente infondata, in quanto la non computabilità del periodo di servizio come professore associato, ai fini del conferimento del titolo onorifico di Professore Emerito, non lede l’art. 3 della Costituzione, non essendo la relativa ratio irragionevole. La diversità delle funzioni e dei compiti connessi alle due fasce di professore universitario, e i distinti requisiti e procedure di accesso, giustifica, sotto il profilo della ragionevolezza, il requisito previsto dal citato art. 111”.