Conflitto di interesse: quando sussiste un obbligo di astensione nella cura di pubblicazioni scientifiche?

09 Aprile 2025

Con sentenza n. 7040 del 9 aprile 2025, il TAR del Lazio ha sancito che i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della Commissione di esame e i candidati non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati.

Secondo il Tribunale, nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili e anche perché soddisfano esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.

Pertanto, laddove non emerga una collaborazione continuativa e costante, non sussiste alcun obbligo di astensione per il commissario che abbia occasionalmente incontrato il partecipante ad una procedura selettiva in una delle ordinarie attività – presentazione di pubblicazioni, studio, congressi o convegni – che concretizzano il normale dinamismo del mondo scientifico.

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