Contestazione modificata nel corso del procedimento: il TAR annulla la sanzione inflitta alla docente

11 Agosto 2025

Con sentenza n. 2830 del 7 agosto 2025, il TAR della Lombardia ha annullato un decreto rettorale con il quale era stata applicata ad una professoressa universitaria la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo complessivo di 5 giorni.
Nel caso di specie, la docente aveva impugnato il provvedimento afflittivo sostenendo, tra l’altro, che la contestazione disciplinare era stata modificata in corso d’opera in violazione del principio di immodificabilità degli addebiti, in quanto nell’atto di avvio del procedimento le era stata contestata una condotta attiva – l’aver esercitato pressioni su un’assegnista di ricerca incinta, inducendola a rinunciare anticipatamente al contratto prima del congedo di maternità – mentre nel decreto di irrogazione della sanzione le era stato addebitato un comportamento omissivo, cioè una “riprovevole indifferenza”, concretizzatasi nel non aver offerto collaborazione all’assegnista per farle comprendere quale normativa fosse applicabile nel periodo di astensione obbligatoria.
Il Collegio ha condiviso le censure della ricorrente, osservando, prima, che il nocciolo fondamentale dei fatti contestati non è rimasto il medesimo e, poi, che l’incolpazione e l’individuazione dell’illecito disciplinare hanno subito un diverso inquadramento sotto il profilo disciplinare, ledendo la prerogativa difensiva della ricorrente, che in sede di controdeduzioni non ha potuto interloquire sulla contestazione di mancata informazione e di indifferenza rispetto alle esigenze dell’assegnista.
Secondo il TAR, inoltre, la professoressa universitaria non era tenuta né a informare l’assegnista dei suoi diritti né a metterla al corrente delle possibilità di scelta rispetto all’astensione obbligatoria.

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