Con sentenza n. 16340 del 18 settembre 2025, il TAR del Lazio ha sancito che è possibile frequentare contemporaneamente un corso di specializzazione medica e di dottorato di ricerca.
Ad avviso del collegio, la normativa primaria e secondaria non pone uno specifico divieto in tal senso: e, infatti, l’art. 40, comma 1, D.lgs. 368/1999 si limita a impedire al medico specializzando di svolgere un’altra attività lavorativa o di intrattenere qualsiasi altra tipologia di rapporto (convenzionale o precario) anche unicamente scientifico-formativo con istituzioni sia pubbliche che private. Questa interpretazione, secondo il TAR, trova conferma nell’art. 7 del D.M. n. 226 del 2021, ai sensi del quale le Università devono disciplinare con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica.
Secondo i Giudici, in considerazione della normativa richiamata, appare evidente l’intento dell’ordinamento di favorire la contemporanea iscrizione (e frequentazione) nei corsi di specializzazione medica e di dottorato di ricerca purché, da un lato, vi sia effettiva compatibilità (didattica e logistica) tra i corsi suddetti e, dall’altro, sia esclusa la percezione della borsa di dottorato contemporaneamente all’erogazione degli emolumenti connessi all’attività svolta durante la specializzazione. In definitiva, la normativa sui dottorati di ricerca prevede la possibilità per lo studente di iscriversi contemporaneamente ad un dottorato di ricerca (anche in apprendistato) e a un corso di specializzazione medica, purché: (i) vi sia il nulla osta di compatibilità di entrambe le strutture didattiche e (ii) non si cumuli la borsa di studio del dottorato con l’emolumento da specializzando. Al fine di rispettare il divieto di cumulo economico lo specializzando, vincitore di un dottorato di ricerca, può rinunciare alla borsa di dottorato per poter frequentare entrambi i corsi e conservare lo “stipendio” da specializzando.
Alla luce di quanto rilevato, il TAR del Lazio ha ritenuto che la determinazione del bando impugnato, che non consentiva di rinunciare alla borsa di dottorato con conseguente decadenza dal corso in caso di violazione, si ponesse in contrasto con il dettato legislativo e regolamentare volto ad ampliare la possibilità di frequentazione anche contemporanea di più corsi di alta formazione specialistica, dal momento che la norma primaria prevede come unico requisito di tale facoltà l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento, mentre la normativa secondaria subordina la contemporanea frequentazione all’accertata compatibilità didattica e logistica dei corsi e alla non cumulabilità degli emolumenti.

