Concorsi: ancora sulla differenza tra criteri di valutazione e specifiche funzioni a cui è chiamato il vincitore della procedura

02 Gennaio 2023

Con sentenza del 27 dicembre 2022, n. 1369, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, in relazione a una procedura di chiamata per la copertura di un posto da professore di seconda fascia, ha distinto i criteri di valutazione dalle specifiche funzioni a cui è chiamato il vincitore della procedura.

In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2018 n. 5050; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 settembre 2020, n. 1638), ”l’art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 240/2010 […] pone la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari (a loro volta individuati, in attuazione dell’art. 15, comma 1, della stessa legge n. 240 del 2010, dal D.M. n. 855 del 2015). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che i singoli atenei, individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare, avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività.
La stessa giurisprudenza ha quindi chiarito che le “specifiche funzioni” cui è chiamato il vincitore (e a cui pure fa riferimento l’art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240 del 2010) non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti e possono costituire solo oggetto di ”informazioni” contenute nel bando che, proprio in quanto informazioni […] sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine esclusivo di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura”.

Nel caso in esame, il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso del ricorrente, sul presupposto che ”il bando è stato confezionato con la previsione di un requisito di qualificazione eccentrico rispetto alla declaratoria dello specifico settore scientifico disciplinare, in violazione dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; il che ha poi orientato in senso sostanzialmente discriminatorio sia la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, sia […] le stesse valutazioni di quest’ultima”.

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