L’art. 31 del Ddl sicurezza mira a modificare il comma 1 dell’art. 13 della Legge 3 agosto 2007, n. 124.
L’attuale art. 13, comma 1, della Legge n. 124/2007 così recita:
“Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca”.
Se il Ddl sicurezza fosse approvato il testo dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 124/2007 diventerebbe il seguente:
“1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all’AISE e all’AISI la collaborazione e l’assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell’assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.
Alcuni osservatori hanno rilevato in chiave critica che il testo della norma in esame, essendo generico e ambiguo, apre la porta alla possibilità che gli atenei consegnino ai Servizi da una parte le schede personali di docenti e studenti ‘irrequieti’, dall’altra passino loro direttamente i risultati della ricerca.