Con sentenza n. 7942 del 9 dicembre 2025, il TAR della Campania ha annullato il decreto rettorale che aveva disposto la restituzione dei ratei di borsa già erogati a una dottoranda che non aveva più potuto proseguire il corso dopo essere stata assunta dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo il Collegio, la borsa di studio, corrisposta al dottorando, non ha natura retributiva o sinallagmatica, non costituendo il corrispettivo di una prestazione resa in favore dell’Università, bensì di prestazione assistenziale, finalizzata a sostenere economicamente il beneficiario nello svolgimento dell’attività di studio e di ricerca scientifica. Condizione per il conferimento e il mantenimento della borsa non è il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, né la persistenza di uno “stato di non lavoro”, bensì la regolare frequenza del corso e lo svolgimento effettivo dell’attività di studio e ricerca.
Ad avviso del TAR, pertanto, una volta che il dottorando abbia effettivamente frequentato il corso e svolto attività di studio e ricerca nel periodo coperto dai ratei erogati, non è consentito, in via retroattiva, il recupero delle somme già corrisposte per il solo fatto che il percorso non si concluda con il conseguimento del titolo o che intervenga successivamente un rapporto di lavoro, poiché ciò si risolverebbe in un ostacolo irragionevole sia al diritto allo studio superiore sia all’ingresso nel mondo del lavoro, sostanzialmente “condizionato” dal timore di dover restituire quanto già legittimamente percepito durante il corso di dottorato.
Su questa promessa, il TAR ha ritenuto illegittimo il decreto rettorale gravato, evidenziando, in particolare, che la dottoranda, fino alla sospensione richiesta per lo svolgimento del periodo di prova presso l’Agenzia delle Entrate, aveva svolto ordinariamente le attività previste dal corso.

