Decadenza dalla carriera universitaria? Occorre il decorso di otto anni accademici senza il sostenimento di alcun esame

26 Agosto 2024

Con sentenza n. 4695 del 26 agosto 2024, il TAR della Campania ha stabilito quali siano i presupposti per sancire la decadenza dallo status di studente universitario.

Nel caso in esame, uno studente fuori corso, iscritto dall’a.a. 1994-1995 alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, impugnava un simile provvedimento lamentando la violazione dell’art. 149, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592 in quanto, a suo avviso, tale norma andrebbe interpretata nel senso che la semplice prenotazione di esami o anche l’esito negativo di una prova, denotando la partecipazione dello studente all’attività accademica, si configurino come atti idonei ad interrompere i termini decadenziali.

La censura del ricorrente è stata accolta dal TAR della Campania poiché dalla documentazione in atti emergeva che lo studente non solo aveva prenotato un esame per l’appello del 5 ottobre 2021, ma che aveva anche affrontato la prova, sebbene la stessa si fosse conclusa con un invito a ripresentarsi ad una sessione successiva.

Il Collegio napoletano ha, dunque, osservato che per mantenere l’iscrizione all’Università, gli studenti devono sostenere effettivamente, anche con esito negativo, almeno un esame nel corso di otto anni accademici, non potendosi attribuire rilevanza ad un adempimento di tipo materiale quale è la mera prenotazione, come tale inidonea a dimostrare quella continuità nella preparazione che la norma mira a garantire. In particolare, i giudici hanno affermato che “in base all’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, la decadenza dalla qualità di studente universitario è disposta se l’Università accerta la sussistenza del decorso di otto anni accademici senza che l’interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d’esame del corrispondente piano di studi. Questo dato discende dal computo obiettivo di un’attività di studio che si svolge nell’ambito di un corso universitario, nonché dell’inerzia dello studente che si protragga per oltre otto anni accademici. Nel sistema così delineato dallo stesso art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, lo scopo sotteso alla decadenza risponde ad una essenziale esigenza didattica e culturale d’autoresponsabilità dello studente nel suo contatto sociale qualificato con l’Ateneo, per il corso accademico cui è stato ammesso. Invero, egli onerato, affinché conservi la propria carriera scolastica, ad un minimo di ragionevole continuità temporale tra le varie prove di esame del corso che frequenta, destinato a completarsi con la laurea”.

Con tale motivazione, il TAR della Campania ha così annullato il provvedimento impugnato permettendo allo studente di riprendere i suoi studi.

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