Destituzione del rettore universitario: il Consiglio di Stato chiarisce la natura ordinatoria di avvio del procedimento disciplinare e riconosce l’interesse “morale” all’annullamento della sanzione

12 Marzo 2026

Con sentenza n. 2016/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità degli atti di un procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione senza perdita del diritto a pensione di una ex rettrice di un Ateneo.

Il procedimento era stato avviato il 13 giugno 2023 su segnalazione di un ente esterno, che aveva chiesto all’ateneo di verificare la legittimità dell’operato della rettrice, specie con riguardo alle modalità di nomina dei prorettori, alla stipula di contratti e il riconoscimento di inquadramenti retributivi superiori in violazione delle regole interne, all’utilizzo del servizio di pulizie dell’ateneo presso la propria abitazione privata, alla sottoscrizione di un abbonamento Netflix a carico dell’ateneo e a profili di rilevanza penale legati a una fattura ritenuta inesistente.

Clicca qui per leggere la sentenza

La pronuncia è interessante in quanto si sofferma su diversi aspetti.

In primo luogo, il Consiglio di Stato – al contrario del giudice di primo grado – ha statuito la natura meramente ordinatoria con funzione acceleratoria del termine di avvio del procedimento disciplinare ex art. 10 della L. 240/2010, ritenendo che la tutela del soggetto incolpato sia garantita non tanto dal termine iniziale, bensì dal termine massimo di durata del procedimento.

In secondo luogo, i giudici hanno respinto al tesi della appellante, che contestava come le contestazioni aggiunte in itinere (segnatamente, pulizie e Netflix) fossero autonome rispetto a quella originaria e avrebbero dovuto dar luogo a procedimenti distinti. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le condotte supplementari non solo rientrerebbero nella medesima fattispecie (“irregolarità di condotta”), ma sarebbero altresì state oggetto di contestazione prima dell’audizione, in modo da poter essere discusse senza violare il diritto alla difesa.  

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha confermato la legittimità della scelta della sanzione, affermando – in continuità con l’orientamento prevalente –  la sua riconducibilità alla discrezionalità datoriale, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà o irragionevolezza.

Infine, i giudici hanno affrontato una questione processuale di rilievo, che merita di essere altrettanto segnalata. Poiché la rettrice non poteva più essere reintegrata nella carica (il mandato era comunque scaduto e un nuovo rettore era già subentrato), l’ateneo eccepiva il difetto di interesse. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha riconosciuto la persistenza di un interesse morale all’annullamento della sanzione, riconducibile alla tutela dell’onore e della reputazione (art. 54, c. 2, Cost.), a prescindere da utilità materiali.