Docenti a tempo definito e incarichi extraistituzionali: si applica solo l’art. 6, comma 12, Legge Gelmini

18 Febbraio 2025

Con sentenza n. 1377 del 18 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con la quale il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva accolto il ricorso di un professore universitario che aveva agito, tra l’altro, per accertare l’insussistenza dell’obbligo di riversare all’Università i compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionali.

Il Collegio, rilevato che la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei docenti universitari a tempo definito è contenuta tanto nel testo unico del pubblico impiego quanto nella legge sull’ordinamento universitario, ha rilevato, innanzitutto, che l’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 prevede che i docenti a tempo definito possano svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali, senza però stabilire alcuna sanzione per il caso di inosservanza dell’obbligo di autorizzazione. Questa norma deve leggersi unitamente all’art. 53, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 che esclude, per questa categoria di professori, sia il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, sia la conseguenza ivi prevista per il caso di sua inosservanza, ossia l’obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.

Fra le due normative sussiste sì un rapporto di specialità, ma ciò rende applicabile ai docenti a tempo definito la sola disposizione speciale della c.d. “legge Gelmini”.

Da questo rilievo, ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, discendono due conseguenze: in primo luogo, il riferimento ai dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali non può essere assunto quale criterio ispiratore dell’intero precetto derogatorio; in secondo luogo, non può procedersi in relazione ai docenti a tempo definito, in caso di inosservanza dell’obbligo di preventiva autorizzazione dell’incarico, al recupero delle somme percepite non essendo prevista tale sanzione nella legge Gelmini e non essendo ritraibile l’applicabilità di tale sanzione dal testo unico del pubblico impiego, stante l’espressa esclusione ivi prevista.

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