Con sentenza n. 950 del 5 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso la decisione del TAR Lombardia che aveva rigettato il ricorso volto all’accertamento della natura subordinata dei rapporti di insegnamento a contratto intercorsi tra la ricorrente e l’Università, nonché alle connesse pretese economiche e previdenziali.
La controversia prendeva le mosse dalla reiterata stipulazione, per un periodo di circa sedici anni, di contratti di insegnamento a tempo determinato, in relazione ai quali la docente aveva richiesto all’Ateneo la “regolarizzazione” della propria posizione, assumendo l’assimilabilità dell’attività svolta a quella di un professore associato. A fronte del diniego dell’Università, fondato sulla disciplina dell’art. 23 della legge n. 240 del 2010, la docente aveva adito il giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, escludendo che i rapporti in esame potessero essere ricondotti allo schema del lavoro subordinato e valorizzando la mancanza degli elementi tipizzanti lo status del professore universitario di ruolo, quali il reclutamento mediante procedure comparative, l’obbligo istituzionale di svolgere attività di ricerca, il regime delle incompatibilità, nonché la diversa struttura della prestazione e del trattamento economico. È stata, inoltre, ritenuta irrilevante, ai fini della riqualificazione o della conversione del rapporto, la reiterazione pluriennale degli incarichi e il superamento del limite quinquennale previsto dalla normativa di settore, trattandosi di meccanismi propri del lavoro subordinato non estensibili ai contratti di insegnamento.

