Con sentenza n. 1480 del 13 dicembre 2024, il TAR della Toscana ha sancito che le attività di terza missione non debbano essere documentate con i rigidi parametri esistenti per l’attività scientifica. Secondo il Collegio, occorre soltanto che lo svolgimento delle attività di divulgazione scientifica e culturale sia in qualche modo oggettivato, essendo irrilevante la modalità tecnica per mezzo della quale la Commissione visiona e consulta i contributi in questione.
Con questa motivazione, il Tribunale toscano ha respinto il ricorso presentato da una docente associata, classificatasi in seconda posizione nella graduatoria di una procedura di reclutamento per professori di prima fascia, che aveva contestato l’attribuzione al vincitore del punteggio massimo previsto per le attività di terza missione, rilevando che l’organo valutatore non sarebbe stato messo in condizione di valutare gli articoli di giornale indicati dall’altro candidato poiché il link agli stessi articoli era non funzionante.
A questa doglianza i giudici hanno replicato, sostenendo che il vincitore avesse correttamente indicato tutti i contributi, espressione dell’attività di terza missione cui sono chiamati gli Atenei, fornendo nel proprio curriculum un link omnicomprensivo perfettamente funzionante e contenente tutte le informazioni relative agli articoli pubblicati sulla carta stampata.