Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598

Procedura di chiamata per la copertura di un posto da professore di prima fascia - Giudizio della Commissione - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo

Data Documento: 2022-04-12
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che “le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche”. Si tratta “di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico”. Ciò significa che “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano “elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8280/2020 e n. 3013/2018; id., Sez. IV, n. 3057/2013). Nel caso di specie, sebbene per un verso può affermarsi che la Commissione abbia dato luogo a motivazioni di sinteticità e stringatezza, secondo un altro e decisivo versante, le espressioni utilizzate dai commissari nell’esprimere il proprio pensiero valutativo in esito all’indagine di congruità delle produzione scientifica costituisce comunque una esternazione del processo decisionale sviluppato dai commissari medesimi che va ricondotto nell’alveo della sufficienza motivazionale, di talché, non essendo stata violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non poteva essere penetrata in modo approfonditamente autonomo con il diverso avviso del giudice di primo grado. In altri termini, per le espressioni utilizzate, stante l’appropriatezza del loro significato e la plastica capacità a rendere manifesto il giudizio della commissione, la seppur stringata motivazione utilizzata dalla commissione per la valutazione delle produzioni scientifiche, in particolare con riferimento ad entrambi i candidati, oggi controvertenti, ben ha potuto superare positivamente il vaglio di legittimità richiesto al giudice di primo grado.

Contenuto sentenza

N. 02598/2022REG.PROV.COLL.

N. 07484/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7484 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Ferlini, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi [#OMISSIS#], Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#] Romagna (Sezione Prima) n. 00917/2019, resa tra le parti, concernente dei seguenti atti:

A) del provvedimento dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] del 12 dicembre 2017, comunicato con raccomandata di pari data, pervenuta il 15 dicembre 2017, con il quale è stato nominato vincitore i Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la Selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai Sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 (s.c. 06/A1, SSD med/03), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

B) del decreto del Rettore dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] n. 1712 del 12 dicembre 2017 con il quale sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice della selezione per la copertura di n 1 posto di professore universitario di I fascia ai sensi dell’art 18 comma 1 della legge 240/2010 indetta con d.r. n.610 del 14 aprile 20l6, Dipartimento di Scienze Mediche settore concorsuale 06/A1 – Genetica Medica, SSD, nominata con D.R. n. 756 del 31/05/2017, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

C) del provvedimento con il quale la suddetta Commissione ha individuato nel Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni scientifiche e didattiche per le quali è stato bandito il posto, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

D) del decreto del Rettore dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] del 31 [#OMISSIS#] 2017 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, Settore concorsuale 06/A1 – Genetica medica, Settore Scientifico-Disciplinare MED/03 – Genetica medica, Dipartimento di Scienze Mediche, bandita con D.R. 26 aprile 2016, n. 689, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

E) del Bando del 26 aprile 2016 dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, Dipartimento di Scienze Mediche, Settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, Settore Scientifico-Disciplinare MED/03 Genetica Medica, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

F) del provvedimento del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche n. 4 del 11 gennaio 2018, con il quale si è astenuto in merito alla proposta di procedere alla chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come professore universitario di prima fascia nel settore scientifico disciplinare MED/03 GENETICA MEDICA presso il Dipartimento di Scienze Mediche, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

G) dei provvedimenti, non conosciuti, con i quali è stato nominato, chiamato e messo in ruolo il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come professore universitario di prima fascia nel settore scientifico disciplinare MED/03 GENETICA MEDICA presso il Dipartimento di Scienze Mediche, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

H) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

I) del provvedimento del 6 febbraio 2018, adottato dal Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università̀ di [#OMISSIS#] con il quale ha deliberato la chiamata del prof. [#OMISSIS#] quale professore di prima fascia presso il Dipartimento, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

J) del provvedimento del 6 febbraio 2018, adottato dal Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università̀ di [#OMISSIS#] con il quale ha approvato l’integrazione della relativa programmazione 2016-2018, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

K) della delibera n. 59 del 20.2.2018 con la quale è stato espresso parere favorevole dal Senato Accademico, alla chiamata del prof. [#OMISSIS#] quale professore di prima fascia presso il Dipartimento, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

L) del provvedimento, ove esista, con il quale il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università di [#OMISSIS#] con il quale ha nominato il prof. [#OMISSIS#] quale professore di prima fascia presso il Dipartimento, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

M) della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di [#OMISSIS#] n. 23/2018 di data 31 gennaio 2018 con la quale non è stata approvata la proposta di chiamata per il reclutamento di Professore ordinario per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, Settore Scientifico-Disciplinare MED/03 Genetica Medica presso il Dipartimento di Scienze Mediche a [#OMISSIS#] dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

N) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

O) Delibera n. 139/2018 del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2018 dell’Università di [#OMISSIS#], con la quale è stata disposta la chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], a decorrere dal 1 novembre 2019, sul posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/ Al – Genetica medica – settore scientifico disciplinare MED/03 -Genetica medica, presso il Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali.

P) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi [#OMISSIS#], del Ministero dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello [#OMISSIS#] Ferlini ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, [#OMISSIS#], Sez. I, 3 dicembre 2019 n. 917, con la quale è stato respinto il ricorso a suo tempo proposto (R.g. 115/2018) dalla suddetta ai fini dell’annullamento dell’atto dell’Università di [#OMISSIS#] del 12.12.2017 riguardante la nomina come vincitore del concorso, l’approvazione degli atti e dei verbali della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore scientifico disciplinare MED/03 GENETICA MEDICA presso il Dipartimento di Scienze Mediche, nonché gli atti che avevano approvato il bando e nominavano la commissione giudicatrice. A detto ricorso introduttivo faceva seguito tre ricorsi recante motivi aggiunti, pure travolto dalla sentenza di primo grado qui oggetto di appello, con il quale venivano gravati una lunga serie di atti consequenziali a tale concorso: il provvedimento del 6.2.2018 con il quale veniva deliberato la chiamata del prof. [#OMISSIS#] quale professore di prima fascia presso il Dipartimento; il provvedimento, sempre del 6.2.2018, con il quale il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università di [#OMISSIS#] approvava l’integrazione della relativa programmazione 2016-2018; la delibera del 20.2.2018, n. 59, del Senato Accademico, contenente parere favorevole alla chiamata del prof. [#OMISSIS#]; la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di [#OMISSIS#] del 31.1.2018, n. 23, recante l’approvazione della proposta di chiamata per il reclutamento di Professore ordinario per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica; la delibera n. 139/2018 del Consiglio di Amministrazione del 27.3.2018 dell’Università di [#OMISSIS#] riguardante la chiamata del Prof. [#OMISSIS#] come professore ordinario per il settore concorsuale 06/ Al – Genetica medica presso il Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale; il decreto rettorale del 4 luglio 2019 dell’Università di [#OMISSIS#], concernente la nomina del Prof. [#OMISSIS#] a professore ordinario per il settore s.d MED/03 – Genetica medica, settore concorsuale 06/A1 – Genetica medica presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#]; la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di [#OMISSIS#] in data 30.11.2018.

2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso, pervenuto in grado di appello, può sinteticamente riassumersi come segue (traendo elementi dagli atti depositati nei due gradi di giudizio e, in particolare dall’atto di appello e dal riepilogo dei fatti contenuto [#OMISSIS#] sentenza di primo grado):

– l’Università di [#OMISSIS#], con decreto rettorale del 26.4.2016, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 06/A1 genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 genetica medica. La selezione è stata bandita su iniziativa del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università;

– presentavano domanda per partecipare alla selezione la prof. [#OMISSIS#] Ferlini ed il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

– in data 19.9.2017 si svolgeva la prima riunione della Commissione valutatrice, composta dai professori [#OMISSIS#] Stuppa (ordinario presso l’Università degli studi Chieti-Pescara), [#OMISSIS#] Gasparini (ordinario presso l’Università degli studi di Trieste) e [#OMISSIS#] Danesino (ordinario presso l’Università degli studi di Pavia), nel corso della quale venivano stabiliti i criteri per la valutazione delle candidature, mediante rinvio ai criteri di cui al D.M. 4.8.2011, n. 344 e di quanto stabilito all’art. 7 del decreto di indizione della selezione;

– [#OMISSIS#] riunione del 17.11.2017 la Commissione valutava la produzione scientifica dei candidati, il curriculum, l’attività didattica e quella assistenziale con riferimento a ciascun candidato, predisponendo infine una valutazione comparativa dei due candidati, che individuava il prof. [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni scientifiche e didattiche per le quali è stato bandito il posto;

– all’esito della selezione, con decreto rettorale del 12 dicembre 2017, venivano approvati gli atti della procedura selettiva de qua;

– il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche dell’ateneo ferrarese, con deliberazione del 11.1.2018 decise di astenersi dalla chiamata del prof. [#OMISSIS#] quale vincitore del concorso;

– con deliberazione del 31.1.2018, n. 23 il Consiglio di Amministrazione dell’Università constatava la mancata approvazione della chiamata del prof. [#OMISSIS#] ed il 6.2.2018, però, il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell’Università di [#OMISSIS#] deliberava la chiamata del prof. [#OMISSIS#] quale professore di prima fascia presso il Dipartimento, avvalendosi del disposto dell’art. 8, comma 5 del Regolamento di Ateneo (che attribuisce la facoltà di chiamata di professori a dipartimento diverso da quello che, pur avendo attivato la selezione, non abbia poi approvato la consequenziale chiamata), approvando in pari data l’integrazione della relativa programmazione 2016-2018;

– questa chiamata ha avuto il parere favorevole del Senato Accademico, con delibera del 20.2.2018, n. 59, e quindi, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di [#OMISSIS#], con delibera del 27.3.2018, n. 139 decideva la chiamata del prof. [#OMISSIS#] sul posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica – settore scientifico disciplinare MED/03 – presso il Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale (con decorrenza 1.11.2019);

– da qui la proposizione del ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna da parte della prof.ssa Ferlini, seconda classificata, per impugnare tutti gli atti della procedura selettiva svolta nonché l’esito della stessa, oltre [#OMISSIS#] atti successivi (con ricorsi recante motivi aggiunti) che hanno consolidato tale esito;

– il [#OMISSIS#] di primo grado respingeva l’incidentale domanda cautelare, con ordinanza n. 114/2018, confermato da questa sezione con ordinanza cautelare n. 4118/2018;

– il TAR respingeva in seguito anche il ricorso proposto (nonché i motivi aggiunti) nel merito in quanto tutte le censure della ricorrente non potevano trovare accoglimento perché le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, incluso il giudizio sui requisiti di partecipazione, non manifestavano quella evidente illogicità e irragionevolezza che ne consente un sindacato critico in sede giudiziale.

Da qui la proposizione dell’appello qui in decisione.

3. Nel presente giudizio di secondo grado la prof. Ferlini affida la richiesta di riforma della sentenza di primo grado ai seguenti due motivi (che qui di seguito vengono sinteticamente riassunti):

i) in primo luogo il TAR per l’[#OMISSIS#] Romagna avrebbe errato nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso proposto dall’odierna appellante con il quale si ricordava, che la commissione non aveva effettuato una differente valutazione dei titoli, sostituendosi alla Commissione; la mancata assegnazione di un preciso valore numerico per ciascuno dei quattro criteri di valutazione di merito (pubblicazioni, progetti ricerca, assistenza, didattica) impedirebbe di verificare la correttezza della valutazione complessiva e della applicazione dei suddetti criteri di valutazione; la Commissione si sarebbe posta in contrasto con quanto previsto dal bando stesso, modificando arbitrariamente i criteri ed i parametri di valutazione; per quanto riguarda il profilo dell’eccesso di potere, nelle molteplici manifestazioni sintomatiche evocate, l’appellante ripropone sostanzialmente le censure già svolte in prime cure, e riguardanti il giudizio della commissione esaminatrice sui 4 elementi di valutazione. Con il suo scrutinio il TAR avrebbe parcellizzato e frantumato la valutazione complessiva effettuata dalla Commissione e avrebbe sostituito la valutazione tecnica operata dalla Commissione. L’iter logico assunto sarebbe erroneo e non trasparente, la mancata assegnazione di valori numerici per ciascuno dei criteri di valutazione del merito renderebbe impossibile verificare la correttezza della valutazione, traducendosi in vizio di legittimità;

ii) in secondo luogo il primo [#OMISSIS#] avrebbe errato nel non considerare illegittima la valutazione operata dalla Commissione sui requisiti e la mancanza di specializzazione medica, contrapponendo all’appellante la specializzazione in genetica, non avendo il prof. [#OMISSIS#] conseguito alcuna specializzazione in genetica medica, ma solamente la laurea in biologia.

Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, con il conseguente annullamento degli atti impugnati sia con il ricorso introduttivo (per i motivi più sopra descritti) sia con il ricorso recante motivi aggiunti (per vizi derivati dagli atti presupposti).

4. Si è costituito in resistenza, con clausola di stile, l’Ateneo ferrarese. Si è costituita in giudizio anche l’appellato prof. [#OMISSIS#], contestando analiticamente le avverse prospettazioni e confermando la legittimità e correttezza della sentenza qui oggetto di appello della quale chiede conferma con la reiezione del mezzo di gravame spiegato dalla prof. Ferlini. Le parti hanno presentato memorie ulteriori e di replica confermando le conclusioni già espresse nei precedenti atti processuali. All’udienza pubblica del 31 marzo la causa è stata introitata in decisione.

5. Per una adeguata valutazione dell’appello proposto occorre prendere le mosse dall’esame dei verbali dell’attività svolta dalla commissione, prodotti in giudizio dalle parti controvertenti.

5.1 Nel verbale n. 1 (allegato A) relativo alla seduta del 19 settembre 2017 si legge (testualmente), per quanto è qui di interesse, che la commissione stabilisce “ATTIVILA DIDATTICA: La Commissione terrà conto del numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: Si terrà conto dei seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e interazionali, ovvero partecipazione [#OMISSIS#] stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e interazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e interazionali per attività di ricerca; e) finanziamenti ricevuti. PUBBLICAZIONI: Si valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle finizioni genitoriali. Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, la commissione si atterrà ai seguenti ulteriori criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica interazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello interazionale la commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza per la presentazione della domanda: Università degli Studi di [#OMISSIS#] 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Kirsch o simili). ATTIVITÀ’ ASSISTENZIALE: Sulla base della congruenza con il settore concorsuale a selezione, valuterà la durata, la continuità, la specificità ed il grado di responsabilità dell’attività assistenziale svolta e documentata.

5.2 Nel verbale n. 2 del 17 novembre 2017 sono contenute le valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento ai candidati. In particolare vi si legge, con riferimento al candidato [#OMISSIS#]: “Il Candidato è laureato in Scienze Biologiche, ed è Professore Associato di Oncologia Medica. Il candidato documenta una estesa attività didattica, regolarmente svolta nel tempo, e rivolta principalmente [#OMISSIS#] studenti della Laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie; gli argomenti oggetto dell’insegnamento sono stati principalmente attinenti la Oncologia e la Microbiologia; La attività scientifica, di ottimo livello, si è regolarmente svolta lungo tutto l’arco della carriera e si è concretizzata in numerose pubblicazioni su riviste interazionali. Per quanto riguarda le pubblicazioni, in coerenza con quanto riportato nell’allegato A la commissione rileva (utilizzando il sistema Scopus) un H-index pari a 77 con oltre 35000 citazioni. Inoltre l’IF totale è superiore a 1250. Documenta una regolare partecipazione alla attività scientifica di gruppi di ricerca nazionali ed interazionali di primaria importanza. Ha partecipato come relatore a congressi e convegni nazionali e interazionali. Documenta la sua capacità di ottenere rilevanti finanziamenti, anche a livello europeo, a supporto della sua attività scientifica. L’attività assistenziale è limitata alla responsabilità della organizzazione e coordinamento di test molecolari nel campo della genetica oncologica, e qualche perplessità sussiste sulla possibilità che le abilitazioni professionali del candidato possano essere compatibili con lo svolgimento di attività di coordinamento clinico/assistenziale più ampie. Il candidato ha conseguito la idoneità a coprire un ruolo di I Fascia in Genetica Medica con un giudizio che include, tra l’altro, la seguente affermazione: “A seguito di una valutazione analitica delle pubblicazioni presentate, la qualità complessiva risulta eccellente ed il relativo apporto individuale [#OMISSIS#] con sufficiente coerenza con le tematiche del settore 06/Al.

Con riferimento alla prof. Ferlini nel medesimo verbale si legge che: “La Candidata, laureata in Medicina e Chirurgia, è Professore Associato di Genetica medica. La candidata documenta una estesa attività didattica, regolarmente svolta nel tempo, e rivolta [#OMISSIS#] studenti della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, a studenti della Se. Di Specialità in Genetica Medica, a studenti delle lauree triennali, sempre con argomenti attinenti il SSD MED03. La attività scientifica, di buonissimo livello, si è regolarmente svolta lungo tutto l’arco della carriera e si è concretizzata in numerose pubblicazioni su riviste interazionali. Per quanto riguarda le pubblicazioni, in coerenza con quanto riportato nell’allegato A la commissione rileva (utilizzando il sistema Scopus) un H-index pari a 38, con oltre 4800 citazioni; inoltre l’IF totale è superiore a 750. Documenta una regolare partecipazione alla attività scientifica di gruppi di ricerca nazionali ed interazionali. Ha partecipato come relatrice congressi e convegni nazionali e interazionali. Documenta la sua capacità di ottenere rilevanti finanziamenti, anche a livello europeo, a supporto della sua attività scientifica. Documenta una estesa attività assistenziale, con assunzione di responsabilità dirigenziali congrue con il SSD MED03, in quanto Direttore di Unità Operativa Complessa di Genetica Medica, DAI Dipartimento Riproduzione e Accrescimento, Azienda Ospedaliera di [#OMISSIS#]. La candidata ha conseguito la idoneità a coprire un molo di I Fascia in Genetica Medica con un giudizio che include, tra l’altro, la seguente affermazione: “nelle pubblicazioni presentate si rileva [#OMISSIS#] piena coerenza con le tematiche del settore 06/Al.

5.3 Completa il quadro probatorio il verbale di individuazione del candidato idoneo, selezionato nel prof. [#OMISSIS#], rispetto alla cui valutazione la Commissione afferma che la “Analizzando comparativamente i giudizi sull’attività e produzione scientifica, entrambi i candidati mostrano un’attività scientifica di rilievo, una qualificata esperienza professionale, un’[#OMISSIS#] capacità di condurre ricerca scientifica in modo autonomo, ed una evidente capacità di attrarre finanziamenti a supporto della propria attività. Il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], mostra [#OMISSIS#] produzione scientifica complessiva decisamente più ampia e indici bibliometrici nettamente superiori, valutati secondo i criteri stabiliti e riportarti nell’allegato A. L’attività didattica valutabile dei candidati risulta intensa e continuativa, maggiormente congrua al SSD MED03 per la candidata [#OMISSIS#] Ferlini. La attività assistenziale della candidata [#OMISSIS#] Ferlini risulta chiaramente esplicitata. Sulla base di quanto emerge dalla valutazione comparativa, la Commissione individua all’unanimità nel Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni scientifiche e didattiche per le quali è stato bandito il posto.

6. Il Collegio rammenta in punto di diritto, in via generale, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che “le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche”. Si tratta “di valutazioni pienamente sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico”. Ciò significa che “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano “elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8280/2020 e n. 3013/2018; id., Sez. IV, n. 3057/2013).

Nel [#OMISSIS#] di specie, sebbene per un verso può affermarsi che la Commissione abbia dato luogo a motivazioni di sinteticità e stringatezza, attraverso le quali essa ha considerato, in via valutativa, l’attinenza e l’assimilabilità al settore disciplinare di cui alla selezione della produzione scientifica riferibile ai candidati, secondo un altro e decisivo versante, le espressioni utilizzate dai commissari nell’esprimere il proprio [#OMISSIS#] valutativo in esito all’indagine di congruità, costituisce comunque una esternazione del processo decisionale sviluppato dai commissari medesimi che va ricondotto nell’alveo della sufficienza motivazionale, di talché, non essendo stata violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non poteva essere penetrata in modo approfonditamente autonomo con il diverso avviso del [#OMISSIS#] di primo grado. In altri termini, per le espressioni utilizzate, stante l’appropriatezza del loro significato e la plastica capacità a rendere manifesto il giudizio della commissione, la seppur stringata motivazione utilizzata dalla commissione per la valutazione delle produzioni scientifiche, in particolare con riferimento ad entrambi i candidati, oggi controvertenti, ben ha potuto superare positivamente il vaglio di legittimità richiesto al [#OMISSIS#] di primo grado.

7. Dato atto, dunque, dell’acclarata sufficienza della motivazione delle valutazioni operate dalla Commissione, il Collegio ritiene ora di poter approfondire il tema della logicità e ragionevolezza della valutazione dei singoli elementi previsti dai candidati (già sopra, in parte, anticipato). In argomento va rammentato, in punto di diritto, con orientamento oramai consolidato della Sezione (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 2625/2019), che costituisce jus receptum il principio a mente del quale [#OMISSIS#] procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di docenza, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla pubblica amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati.

8. Preliminarmente, la Sezione sottolinea che la disposizione violata costituita dall’art. 2 D.M. 243/2011 non risulta conferente, in quanto tale decreto non è attinente alle selezioni per la copertura di posti di professore universitario (art. 18 della legge 240/2010), ma a quelle indette per la nomina dei ricercatori (art. 24 della medesima legge). La critica riguardante la mancata assegnazione di valori numerici viene proposta solamente in questo ricorso di appello, e non in primo grado, costituendo quindi una chiara violazione del divieto di nova (art. 104, co. 1 cod. proc. amm.). Ma non è neanche fondata nel merito, in quanto nessuna disposizione specifica impone l’attribuzione di valori numerici al giudizio comparativo della commissione. Il giudizio, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, è di natura globale e complessiva, accertato che la valutazione comparativa che la commissione è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dell’attività dei vari candidati. [#OMISSIS#] specie, il giudizio comparativo tra i candidati reso dalla commissione (suprasub 5.3) è chiaro e specifico in ordine a ciascuno degli elementi considerati. Per quanto riguarda le restanti doglianze, già esposte in primo grado, il Collegio non ravvede specifiche critiche rispetto a quanto osservato dal TAR: sia per la valutazione dei titoli, sia per la valutazione dell’attività didattica dei candidati. Per quanto riguarda l’attività scientifica, la commissione ha giudicato quella del prof. [#OMISSIS#] “di ottimo livello”, di “regolare partecipazione all’attività scientifica di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali di primaria importanza”, mentre per la prof. Ferlini la Commissione ha attestato un’attività di “buonissimo livello” e di “regolare partecipazione all’attività scientifica di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali”, e quindi risulta chiaro al Collegio la differenza che risalta il prof. [#OMISSIS#]. Coerente risulta anche l’assunto del TAR a non poter accogliere il profilo di censura sui finanziamenti a livello comunitario, che non meritino [#OMISSIS#] riconoscimento rispetto a finanziamenti di altri organismi, italiani ovvero internazionali. La doglianza concernente la valutazione delle pubblicazioni non convince neppure, dovendo confermare la pronuncia di primo grado, che risulta logica e non erronea, essendo quelle del prof. [#OMISSIS#] più numerose e significative alla luce di H-index e IF (come affermato dalla Commissione). Inammissibile risulta la censura in merito alla [#OMISSIS#] congruità delle pubblicazioni dell’appellante, rientrando questa valutazione [#OMISSIS#] discrezionalità tecnica della commissione, che si è espressa, e l’appellante non fornisce neppure uno specifico elemento di prova.

Inammissibile, in quanto il tema non è stato affrontato in sede di prime cure, risulta anche il motivo di doglianza che la commissione non avrebbe limitato l’esame alle trenta pubblicazioni massime previste nel bando, ma avrebbe preso in esame tutte le pubblicazioni presentate dai due candidati e ciò avrebbe consentito alla commissione di attribuire rilevanza anche a quelle pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] che, secondo la Ferlini, non sarebbero attinenti al profilo del concorso. L’argomento è inoltre infondato, in quanto risulta che entrambi i candidati hanno presentato alla valutazione della Commissione oltre trenta pubblicazioni massime indicate nel bando. In ogni modo, il giudizio complessivo che la commissione deve compiere, richiede che la limitazione non deve comunque impedire l’adeguata valutazione dei candidati e che “la Commissione non può prescindere, anzi deve giudicare l’ampiezza e l’originalità della produzione dei candidati, anche oltre detto numero [#OMISSIS#], dovendo tener conto di essa in modo adeguato” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3245/2018). La difesa dell’appellato correttamente eccepisce in tale contesto che il Regolamento di Ateneo (doc. 3) prevede all’art. 4, comma 2 che, laddove il bando intenda limitare il numero di pubblicazioni presentabili, deve prevedere la sanzione dell’esclusione in [#OMISSIS#] di presentazione di numero [#OMISSIS#] di pubblicazioni, non presente nel [#OMISSIS#] di specie. Al contrario, tuttavia, nel [#OMISSIS#] di specie, il bando all’art. 7 ha espressamente previsto che la commissione valuti la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, con ciò non esercitando la facoltà prevista dal Regolamento di Ateneo.

L’operato della commissione non è illogico o contraddittorio sul piano motivazionale in sede di valutazione conclusiva per la scelta del candidato selezionato vincitore della procedura, e, pur [#OMISSIS#] consapevolezza di una non totale ( astratta ) parità in tutti i singoli [#OMISSIS#] tra i candidati con riguardo al numero delle pubblicazioni non prefissato nel [#OMISSIS#], in difetto (come nel [#OMISSIS#] in esame) di specifici criteri che limitino l’ambito di valutazione complessiva, deve riconoscersi che la Commissione aveva ampio spazio “di manovra” sulla base delle disposizioni del bando, [#OMISSIS#] considerazione dell’intero percorso scientifico dei candidati.

Risulta agevole constatare dalla lettura dei verbali come la Commissione abbia operato un approfondito scrutinio di tutti gli elementi sottoposti al suo vaglio dai candidati, con particolare riferimento alla produzione scientifica, dilungandosi in puntuali considerazioni con riferimento a specifici [#OMISSIS#] ricollegabili al quadro produttivo di ciascuno dei candidati, realizzatosi nel corso degli anni nonché dell’incidenza scientifica di tale produzione idonea a disvelare quella specifica e matura capacità di ricerca che avrebbe dovuto possedere il candidato selezionato vincitore; e ciò sia con riferimento all’apporto individuale dei candidati (alla produzione scientifica riferita) sia alla coerenza ovvero l’attinenza, più o meno, coincidente con il settore disciplinare del concorso. Anche in questo [#OMISSIS#], ad avviso del Collegio, non si avvertono [#OMISSIS#] valutazione espressa dalla commissione scostamenti significativi o profondi disequilibri, di talché la non manifesta illogicità o incoerenza del risultato valutativo comparativo finale esclude la illegittimità (anche sotto tale versante) dell’operato della commissione e dei provvedimenti che ne hanno successivamente coagulato le conseguenze.

9. Con il secondo motivo d’appello si critica la valutazione del criterio dell’attività assistenziale e sulle tematiche connesse. Il Tar avrebbe errato nell’attribuire al prof. [#OMISSIS#] la specializzazione in genetica; la mancanza di un titolo di specializzazione medica precluderebbe al prof. [#OMISSIS#] la copertura del posto di direttore dell’Unità operativa complessa di genetica presso l’Azienda universitaria ospedaliera, ponendosi in contrasto con il bando e con le previsioni dell’accordo attuativo del protocollo di intesa tra Regione [#OMISSIS#]-Romagna e le Università degli studi di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Modena-Reggio [#OMISSIS#] e Parma ai fini dell’integrazione degli atenei con le Aziende Ospedaliero-Universitarie istituite sul territorio. Il prof. [#OMISSIS#] non comparirebbe tra i biologi convenzionati con l’Azienda Ospedaliera Universitaria. La sentenza di prime cure non avrebbe considerato sufficientemente le abilitazioni professionali dei due candidati.

10. La doglianza non può essere condivisa. Giova ricordare che la critica, sollevata in primo grado con i motivi aggiunti, incentrata sul fatto dell’omessa chiamata del prof. [#OMISSIS#] da parte del Dipartimento di Scienze Mediche, che aveva bandito il concorso, quale conseguenza della ristretta attività assistenziale cui il prof. [#OMISSIS#] poteva avere accesso, è stata respinta dal TAR come inammissibile, e questo capo della sentenza non risulta specificamente impugnato dall’appellante in questa sede.

10.1 Sulla specializzazione

La statuizione del Tar sulla specializzazione in genetica del prof. [#OMISSIS#], che ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Genetica presso l’Università di [#OMISSIS#] è corretta, la mancanza di specializzazione in genetica medica in capo al prof. [#OMISSIS#] che precluderebbe a quest’[#OMISSIS#] l’accesso alla direzione di unità operativa complessa, sia addirittura il convenzionamento con l’Azienda Universitaria Ospedaliera non risulta invece persuasiva, mentre sono state fornite valide prove al contrario del conferimento di responsabilità assistenziali in laboratori di Genetica medica a biologi (prof. [#OMISSIS#] Grammatico, professoressa di seconda fascia di Genetica Medica presso l’Università La Sapienza di Roma, laureata in scienze biologiche, Direttore dell’UOC Laboratorio di Genetica Medica presso l’Ospedale San [#OMISSIS#]-Forlanini di Roma; prof. [#OMISSIS#] Novelli, professore di prima fascia di Genetica Medica presso l’Università Tor Vergata in Roma, laureato in Scienze Biologiche, dirigente dell’Unità operativa complessa del Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico Università Tor Vergata di Roma; prof. [#OMISSIS#] Colombi, professoressa di prima fascia di Genetica Medica presso l’Ateneo di Brescia, laureata in scienze biologiche, dirigente del Laboratorio di Citogenetica e Genetica Molecolare afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Brescia). Anche la tesi dell’impossibilità di un convenzionamento con l’Azienda Ospedaliera Universitaria, in ragione dell’assenza della specializzazione, è allegata e non documentata; dai documenti sub 20 e 21, risulta ex adverso che il prof. [#OMISSIS#] è convenzionato con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di [#OMISSIS#] dal 30.12.2008.

10.2 Sul profilo assistenziale

In sede di valutazione comparativa, la Commissione ha rilevato l’esistenza della attività assistenziale della prof. Ferlini, ma non risulta un riferimento all’attività denunciata dal prof. [#OMISSIS#]. Risulta pertanto infondata la tesi dell’assenza di valutazione comparativa dei candidati in merito a questo profilo: la menzione della chiara esplicitazione dell’attività stessa in favore della ricorrente ed il silenzio relativo alla posizione del prof. [#OMISSIS#] rende evidente che la Commissione ha inteso valutare certamente la preponderanza, sotto il profilo assistenziale, della prima rispetto al secondo. Infine però il giudizio comparativo tra i candidati reso dalla commissione è sufficientemente chiaro in ordine a ciascuno degli elementi considerati. La preminente considerazione della produzione scientifica del prof. [#OMISSIS#] rispetto a quella di carattere assistenziale della ricorrente evidenzia il risultato di una considerazione specifica del fatto che si trattava di coprire un posto di professore universitario, non di un posto di un’azienda ospedaliera. Nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica ed in maniera logica, l’Università ha ritenuto più qualificato il prof. [#OMISSIS#] a svolgere le funzioni di professore di prima fascia, privilegiando la produzione scientifica. Il TAR, avvallando tale risultato, non poteva – privilegiando l’odierna appellante [#OMISSIS#] valutazione accademica per ragioni inerenti alla ricerca ed alla produzione scientifica per svolgimenti di incarichi di natura ospedaliera – modificare a sua volta valutazioni estranei all’ambito della ricerca.

L’appellante invoca come incongruità della scelta dell’Ateneo l’accordo attuativo. Questo però prevede l’ipotesi che i professori di prima fascia, ai quali non venga attribuito un incarico di direzione di struttura semplice o complessa all’interno dell’Azienda, possano non debbano essere Direttori di Unità Operative semplici o complesse.

All’art. 13 comma 3 dell’accordo attuativo è detto che “il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida comunque, in applicazione dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 517/1999, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati all’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale”. Questo significa che l’esercizio delle funzioni didattiche e di ricerca richieste al professore universitario non richiede anche il conferimento dell’incarico di Direttore di Unità Operativa Semplice o Complessa nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di [#OMISSIS#] potendo supplire il conferimento di attività integrative.

10.3 In conclusione dello scrutinio di tutti questi [#OMISSIS#] di censura, il Collegio, ricordando l’ampia discrezionalità tecnica della commissione anche su questo profilo, rileva che le critiche sono sprovviste di utile supporto probatorio e riguardano il merito dell’azione della commissione, senza evidenziare illogicità o incongruenze. La selezione di un professore universitario, con plurimi [#OMISSIS#] di valutazione, nel [#OMISSIS#] di specie attraverso la motivazione della commissione di valutazione, ha dato preminenza alle funzioni scientifiche e didattiche, ritenendo il profilo assistenziale di minor importanza.

11. Ritenuti quindi infondati i motivi di censura dedotti in secondo grado dall’appellante, il mezzo di gravame proposto va respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, Sez. I, n. 917/2019, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo nonché i motivi aggiunti proposti in primo grado.

12. Stante la evidente complessità delle questioni sottese al presente contenzioso, le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., [#OMISSIS#] compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. R.g. 7484/2020), lo respinge e, per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’[#OMISSIS#] Romagna, Sez. I, 3 dicembre 2019 n. 917, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo nonché i motivi aggiunti proposti in primo grado.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 31 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 08/04/2022