Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 12 aprile 2022, n. 4438

Abilitazione scientifica nazionale - Giudizio collegiale sintetico - Valutazione delle pubblicazioni e collocazione editoriale delle stesse

Data Documento: 2022-04-14
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio collegiale non deve citare necessariamente ogni pubblicazione presentata dal candidato ricorrente. Esso appare infatti espressione di una valutazione per sua natura sintetica della Commissione, la quale – in assenza di profili di abnormità – si è limitata a ritenere la produzione scientifica complessivamente carente.

Non suscettibili di accoglimento sonole doglianze concernenti la collocazione editoriale dei prodotti scientifici della ricorrente, atteso che le valutazioni favorevoli riportate nella VQR non hanno di per sé una portata dirimente, non costituendo le stesse uno specifico parametro di valutazione ai fini selettivi.

 

Contenuto sentenza
  1. 04438/2022 REG.PROV.COLL.
  2. 05516/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5516 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Campione, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Srl [#OMISSIS#] Srl in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30;

contro

– Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
– Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 11/A4 (Scienze del Libro e del Documento;
– Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
non costituiti in giudizio;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari, 

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, pubblicati in data 28.3.2017, con i quali la Commissione preposta alla valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/A4 (Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose) indetta con d.d. 29.7.2016 prot. 1532 ha dichiarato la ricorrente non idonea a svolgere le funzioni di professore universitario di prima fascia;

– di tutti gli atti e le valutazioni svolte dalla Commissione [#OMISSIS#] procedura valutativa de qua [#OMISSIS#] parte in cui risultano lesivi per la ricorrente e, in particolare, del verbale della seduta di insediamento n. 1 del 15.11.2016;

– del provvedimento di approvazione degli atti della predetta commissione, ove adottato;

– di ogni altro atto ai predetti comunque presupposto, prodromico, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La prof.ssa [#OMISSIS#] Campione ha impugnato il giudizio collegiale, meglio specificato in epigrafe, di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia, 11/A4 (Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose) nell’ambito della procedura indetta con d.d. 29.7.2016 prot. 1532.

All’esito della procedura la Commissione ha ritenuto all’unanimità la non idoneità della ricorrente la quale ha impugnato il giudizio collegiale sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 4 e 6 d.m. n.120/2016, dell’art.8 d.p.r. n.95/2016 in relazione all’art. 3 legge n.241/1990. Violazione del Decreto Direttore generale MIUR 29.7.2016 n. 1532. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente istruttoria, erronea presupposizione, sviamento.

2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 4 d.m. n.120/2016, dell’art.8 d.p.r. n.95/2016 in relazione all’art. 3 legge n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente istruttoria, erronea presupposizione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.

3) Violazione degli artt. 3 e 4 D.M. n. 120/2016. Violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 95/2016 e dell’art. 5 D.D. 29.7.2016 (indizione della procedura).

Eccesso di potere per omessa predeterminazione di criteri e modalità di valutazione, difetto di motivazione, illogicità, sviamento. Illegittimità diretta e derivata.

  1. Resiste in giudizio il Ministero intimato, producendo apposita relazione e le controdeduzioni della Commissione, con memoria formale del 15 giugno 2017.
  2. All’udienza del 6 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
  3. Il ricorso non è suscettibile di favorevole considerazione.

Preliminarmente il Collegio osserva che la normativa disciplinante l’accesso alle funzioni di prima e seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel d.m. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

  1. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
  2. a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
  3. b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

  1. a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.

Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della Commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.

  1. b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).

Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

  1. a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
  2. b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
  3. c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  4. d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
  5. e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
  6. f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

Nel [#OMISSIS#] di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente con riferimento [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica di cui all’art. 5 D.M. n. 120 del 2016. La Commissione riconosceva pertanto alla ricorrente il possesso di almeno tre titoli secondo quanto previsto stabilito dal d.m. n. 120/2016, nonché il raggiungimento di tre valori soglia su tre.

Formulava tuttavia il gravato giudizio sulla base di una valutazione negativa circa la qualità delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente sulla base della seguente motivazione (art. 4 d.m. 120/2016): “La prof. [#OMISSIS#] Campione è Professore Associato dall’1/11/2001 presso l’Università di Bari. Il contributo della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte presso l’Università è legato all’attività didattica e scientifica compiuta nell’ambito del SSD M-STO/07, entro cui risulta inquadrata. La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. La candidata ha presentato complessivamente N. 15 pubblicazioni scientifiche. La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: Al centro degli interessi della candidata stanno la memoria, il culto e i santuari dedicati a S. [#OMISSIS#], a partire da quello garganico (pubbl. 1, 3, 7, 8, 9 ), e a S. [#OMISSIS#] (pubbl. 2 e 5). A questi studi si affiancano diversi contributi riguardanti [#OMISSIS#] di vescovi e [#OMISSIS#] di Puglia, Basilicata e Sicilia fra Tarda Antichità e Medioevo (pubbl. 4, 6 ,10, 11, 12, 15). La produzione attesta completezza di informazione e chiarezza di esposizione per quanto riguarda la storia locale, ma appare alquanto limitata e carente quanto alla conoscenza e al confronto con orientamenti storiografici che esulino da tale ristretto ambito. [#OMISSIS#] stessa prospettazione dei contesti e delle problematiche entro cui le indagini locali si inscrivono, il confronto con la storiografia risulta circoscritto a riferimenti quasi esclusivamente nazionali e non di rado prescinde da prospettive ed esiti legati a ricerche prodotte negli ultimi decenni in ambiti internazionalmente affermati. Le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, ma non possono essere valutate di elevata qualità, atteso la mancanza di carattere innovativo e l’assenza di originalità delle stesse. La produzione scientifica della candidata, concentrata quasi esclusivamente sulla storia e i culti locali, non rivela una adeguata ed esaustiva apertura al più recente panorama storiografico internazionale sui [#OMISSIS#] e le questioni entro cui rientrano gli stessi suoi interessi specifici.

Complessivamente considerate, le pubblicazioni presentate NON dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e NON sono ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale. Inoltre, sebbene non risulti alcun periodo di congedo, si dà totale assenza di pubblicazioni [#OMISSIS#] il biennio 2004-2005 e [#OMISSIS#] il triennio 2008-2010. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità rileva che sebbene per la stessa risulti accertato, relativamente [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di 3 valori-soglia su 3 e il possesso di almeno 3 titoli, la candidata presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca. I risultati poco significativi raggiunti e le tematiche trattate poco rilevanti fanno ritenere che NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per l’abilitazione alle funzioni di professore di I fascia…”.

  1. Con un primo profilo di doglianza, parte ricorrente ha lamentato l’erroneità dell’asserzione della Commissione circa la presenza al centro dei suoi interessi della“memoria, il culto e i santuari dedicati a S. [#OMISSIS#], a partire da quello garganico …, e a S. [#OMISSIS#]”, in quanto ai suddetti studi si affiancherebbero diversi ulteriori contributi riguardanti Vescovi di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Ha al riguardo rilevato che la prima pubblicazione presentata, titolata “Il censimento dei santuari cristiani d’Italia: ierofanie e luoghi di culto”, contraddirebbe la suddetta affermazione, essendo incentrata sul fenomeno ierofanico nelle regioni dell’Italia settentrionale, mentre un ulteriore pubblicazione presentata si limiterebbe ad analizzare il testo di fondazione del santuario garganico al solo fine di ricostruire il contesto storico di composizione dell’opera, collegandolo alla conversione dei [#OMISSIS#] e al cattolicesimo.

Il profilo non è meritevole di favorevole considerazione.

Parte ricorrente, invero, si limita a contestare soltanto il tema di due sole pubblicazioni, mentre giudizio contestato consiste in una valutazione complessiva e sintetica degli scritti presentati dalla ricorrente, ben potendo parte di essi discostarsi dal tema centrale dalla Commissione individuato.

  1. Ulteriormente, non è condivisibile la censura concernente l’omessa citazione delle pubblicazioni nn. 13 e 14, non essendo necessario che il giudizio collegiale, per sua natura di carattere sintetico, citi ogni pubblicazione presentata dal candidato.

Al riguardo, preme rilevare – come correttamente dedotto dall’Amministrazione – che le due pubblicazioni omesse facevano comunque riferimento alla tematica dei “Vescovi e [#OMISSIS#] del Mezzogiorno”, coerentemente con l’impugnata valutazione collegiale.

  1. Parimenti, va respinto anche il secondo profilo di doglianza con cui la ricorrente ha censurato l’apoditticità dell’affermazione con cui la Commissione ha giudicato la propria produzione “alquanto limitata e carente quanto alla conoscenza e al confronto con orientamenti storiografici che esulino da tale ristretto ambito…”.

La suddetta valutazione appare infatti espressione di una valutazione per sua natura sintetica della Commissione, la quale – in assenza di [#OMISSIS#] di abnormità – si è limitata a ritenere la produzione scientifica della ricorrente complessivamente carente sotto i dedotti [#OMISSIS#].

  1. Alle medesime conclusioni si perviene in riferimento al profilo di doglianza con cui la ricorrente ha lamentato che l’affermazione secondo cui “il confronto con la storiografia risulta circoscritto a riferimenti quasi esclusivamente nazionali e non di rado prescinde da prospettive ed esiti legati a ricerche prodotte negli ultimi decenni in ambiti internazionalmente affermati…” sarebbe una petizione di mero principio.

Anche tale asserzione deve essere, infatti, considerata quale valutazione complessiva e sintetica della produzione della ricorrente che di per sé non necessita un’analitica citazione di tutti i nominativi degli autori e degli orientamenti cui fa implicitamente riferimento.

Giova peraltro rilevare che la Commissione ha correttamente specificato – in sede di controdeduzioni – gli orientamenti più recenti ci cui la candidata non ha dato conto nei propri scritti, [#OMISSIS#] restando la sufficienza della motivazione, fornita già in sede di valutazione, stante la natura sintetica del gravato giudizio.

  1. Non suscettibili di accoglimento sono anche le doglianze concernenti la collocazione editoriale dei prodotti scientifici della ricorrente atteso che le dedotte valutazioni favorevoli riportate [#OMISSIS#] VQR non hanno di per sé una portata dirimente, non costituendo le stesse uno specifico parametro di valutazione ai fini selettivi.
  2. Parimenti non suscettibile di favorevole considerazione è il profilo di doglianza con il quale si denuncia il difetto di motivazione e la carente istruttoria con riferimento ai giudizi dei singoli Commissari – trattandosi di censure eccessivamente generiche, attinenti al merito della valutazione della Commissione e, come tali, non sindacabili in sede di legittimità, in assenza di [#OMISSIS#] di abnormità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o altri vizi importanti una disparità di trattamento con altri candidati, ivi non prospettati.
  3. Da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dichiarate infondate anche le censure con le quali la parte ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 4 D.M. 120/2-16 per omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati atteso che – dalla stessa deduzione della ricorrente – risulta che i suddetti criteri siano stati dalla Commissione indicati in forma generica ma comunque sufficiente per integrare i requisiti dalla normativa richiesti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

  1. La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 12/04/2022