TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 12 dicembre 2022, n. 16587

Abilitazione scientifica nazionale - Interdisciplinarietà della produzione scientifica - Motivazione Postuma

Data Documento: 2022-12-13
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 4 del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, dedicato ai criteri a cui le commissioni si devono attenere per valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati, chiama in causa le “tematiche interdisciplinari”, ponendole al primo posto. Tematica che appare proprio caratterizzare le opere della ricorrente in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione.

È noto che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è […] ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 9 marzo 2021, n. 2001; 24 giugno 2020, n. 4038; sezione seconda, sentenze 18 giugno 2020, n. 3909; 6 maggio 2020, n. 2860)” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 19 luglio 2021, n. 5401, Consiglio di Stato sez. III, 13/07/2022, n. 5959).

Contenuto sentenza

N. 16587/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2018, proposto dalla d.ssa Chiara Gabellini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Verusio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 11;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Stagni, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

• del provvedimento avente ad oggetto il diniego alla abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 05/B2 “Anatomia comparata e Citologia”, di cui all’art. 1, comma 1 del decreto direttoriale n. 1532 del 29.07.16 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – emesso a [#OMISSIS#] dell’art. 16 della l. 240/10, del d.P.R. del 14.09.11 n. 222, per come modificato dal d.P.R. 04.04.16 n. 95, nonché dei decreti del MIUR n. 120 e 602 del 2016 – concorso il cui esito è stato comunicato alla ricorrente, a mezzo posta elettronica, in data 17.11.17;

• di tutti gli atti della procedura di valutazione e, in particolare, di tutti i verbali di riunione della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo sulla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per il conseguente:

riconoscimento del diritto della ricorrente ad una nuova valutazione – entro il [#OMISSIS#] ritenuto di giustizia – da parte di una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, con riferimento alla richiesta di abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 05/B2 “Anatomia comparata e Citologia”, di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29.07.16 del MIUR.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La causa all’esame del Collegio riguarda il ricorso proposto dalla d.ssa Chiara Gabellini avverso il diniego all’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/B2 “Anatomia comparata e Citologia”, di cui all’art. 1, comma 1 del decreto direttoriale n. 1532 del 2016.

Va premesso che, malgrado con formula generica e di rito, l’epigrafe del ricorso contempli anche “tutti gli atti della procedura di valutazione”, in realtà, censure specifiche, conclusioni e l’interesse sostanziale stesso della ricorrente, riguardano esclusivamente la propria valutazione individuale effettuata dalla commissione, il cui operato viene criticato.

Questi i motivi di doglianza.

Primo: Violazione di legge con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 120/2016; [#OMISSIS#] artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990; all’art. 8, comma 6, D.P.R. n. 95 del 04.04.2016; eccesso di potere in riferimento all’omesso esame e valutazione della sussistenza della coerenza delle pubblicazioni presentate con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, nonché contraddittorietà della motivazione e/o motivazione apparente.

Il provvedimento impugnato, si dice, sarebbe illegittimo per eccesso di potere, sotto il profilo della motivazione carente, per quanto concerne l’affermazione secondo cui la Dott.ssa Gabellini non avrebbe presentato “complessivamente pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca per il settore concorsuale”.

Si evidenzia che la commissione, [#OMISSIS#] parte iniziale del provvedimento denominato “valutazione titoli”, aveva valutato positivamente il possesso da parte della candidata di ben sei titoli, riconoscendo “la partecipazione come relatrice a congressi nazionali ed internazionali, la responsabilità di progetti scientifici che prevedono la revisione tra pari, la formale attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei esteri, il conseguimento di premi per l’attività scientifica, le specifiche esperienze professionali congruenti con il settore concorsuale”.

Dato che ricerche ed esperimenti sono stati compiuti nell’esercizio della propria attività professionale, positivamente valutata, vi sarebbe un’evidente contraddizione nell’operato della commissione che, valutando gli esiti di tali ricerche ed esperimenti incorporati [#OMISSIS#] produzione scientifica della ricorrente, è pervenuta, invece, a una valutazione negativa. Le premesse non sarebbero, dunque, coerenti con le conclusioni.

Vi sarebbe, poi, stata carenza di motivazione allorché la commissione ha ritenuto di escludere dall’esame e dalla valutazione i “lavori 2, 5, 7, 10, 11 e 12”, motivando che: “sono di terapia del cancro”.

Medesima carenza di motivazione vi sarebbe stata nell’esclusione dall’esame e dalla valutazione dei “lavori 3, 4 e 9”, sostenendo che “sono di carcinogenesi” e che soltanto i lavori “1, 6 e 8” fossero “parzialmente congruenti”.

Nel motivo si afferma che la commissione avrebbe errato nel disconoscere l’importanza della interdisciplinarietà e della pertinenza della ricerca molecolare e citologica con le ricerche e gli studi in ambito tumorale.

A sostegno delle proprie asserzioni la ricorrente rammenta che il premio Nobel per la Chimica per il 2015 è stato assegnato a studiosi proprio per ricerche su come le cellule operano per riparare il Dna danneggiato, e che la motivazione di tale riconoscimento è stata quella secondo cui “gli studi dei tre scienziati hanno fornito una conoscenza fondamentale del funzionamento di una cellula vivente e di come possa essere usata per lo sviluppo di nuovi trattamenti contro il cancro”.

Ritiene, inoltre, che la commissione abbia analizzato solo sommariamente i suoi lavori. La ricorrente, nel motivo, per dimostrare le carenze istruttorie in cui sarebbe incorsa la commissione, ripercorre, quindi, dettagliatamente il contenuto dei vari articoli, evidenziando come la tematica relativa ai tumori intersechi, nelle sue opere, anche l’ambito della biologia cellulare.

Secondo motivo. Violazione di legge con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. A del D.M. n. 120/2016; [#OMISSIS#] artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990; all’art. 8, comma 6, D.P.R. n. 95 del 04.04.2016; eccesso di potere in relazione alla sostanziale.

La ricorrente evidenzia che l’eccesso di potere caratterizzante il provvedimento gravato, emergerebbe anche in relazione alla sostanziale genericità e identità dei giudizi individuali espressi dai singoli membri della commissione, in riferimento alle pubblicazioni presentate.

Terzo motivo di ricorso. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere, carenza di motivazione, disparità di trattamento ed errata individuazione dei presupposti relativamente al valore scientifico delle pubblicazioni presentate.

La ricorrente riporta le pubblicazioni di altri candidati risultati idonei. Al riguardo, evidenzia che i contenuti degli articoli dei suddetti candidati, rappresentano l’esito di ricerche e studi compiuti utilizzando linee di cellule tumorali, analogamente a quanto effettuato dalla ricorrente nei propri articoli, subendo tuttavia una immotivata disparità di trattamento [#OMISSIS#] valutazione.

Quarto motivo. Violazione dell’art. 5, comma 7 del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29.07.16, per mancato rispetto del [#OMISSIS#] per la conclusione della valutazione della domanda della ricorrente.

Ulteriore elemento di doglianza è costituito dalla violazione del [#OMISSIS#] di cui all’art. 5, comma 7 del Decreto Direttoriale n. 1532/16, recante il bando di concorso ai sensi del quale “La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura”. Quindi, si dice, la commissione doveva concludere l’esame della domanda della dott.ssa Gabellini entro e non oltre il 04.11.17. Mentre ancora in data 13.11.17 i lavori erano in corso.

Il 15.3.2018 si sono costituiti sia il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sia l’Anvur.

Il Ministero ha depositato memoria e documenti.

Con l’ordinanza n. 1762/2018 è stata respinta l’istanza cautelare.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

Quanto al primo motivo di ricorso, occorre muovere dalla valutazione data alla candidata dalla commissione; di seguito la si riporta integralmente.

VALUTAZIONE TITOLI:

La candidata Chiara GABELLINI risulta in possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati dalla commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Sulla base di quanto inserito in domanda si valutano positivamente i titoli a, b, d, g, h, l in quanto si evince chiaramente: la partecipazione come relatrice a congressi nazionali e internazionali, la partecipazione a progetti di ricerca organizzati da enti nazionali e internazionali, la responsabilità

di progetti scientifici che prevedano la revisione tra pari, la formale attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei esteri, il conseguimento di premi per l’attività scientifica, le specifiche

esperienze professionali congruenti con il settore concorsuale. Il titolo f è giudicato negativamente

in quanto non sufficientemente comprovato. Infine la candidata non dichiara i titoli c, e, i.

GIUDIZIO:

Contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla Dott.ssa GABELLINI Chiara, Borsista post-doc presso l’Università degli Studi di Pisa dal 1/03/2017. Impatto della produzione scientifica: La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. Titoli: La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Pubblicazioni scientifiche: La candidata ha presentato complessivamente N. 12 pubblicazioni scientifiche. Valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, si esprime il seguente giudizio: le pubblicazioni non sono tutte pertinenti al settore concorsuale, anche se la produzione scientifica della candidata è continua sotto il profilo temporale, ha una collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale e nei lavori eseguiti in collaborazione c’è un sostanziale apporto individuale. In particolare, i lavori 2, 5, 7, 10, 11 e 12 sono di terapia del cancro; 3, 4 e 9 sono di carcinogenesi; 1, 6 e 8 sono parzialmente congruenti.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la commissione all’unanimità ritiene che la stessa non presenti complessivamente pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca per il settore concorsuale. Conseguentemente si ritiene che la candidata non possieda la piena maturità scientifica

richiesta per le funzioni di professore di II fascia del settore 05/B2”.

Emerge per tabulas che il mancato riconoscimento dell’abilitazione è stata causata esclusivamente dalla valutazione non sufficiente della produzione scientifica. Alcuni lavori sono stati giudicati parzialmente pertinenti la materia di concorso, altri non pertinenti.

Tuttavia il perché di tale mancata o parziale pertinenza non è stata, nell’atto di diniego approvato, in alcun modo spiegata. Tale spiegazione sarebbe stata oltremodo necessaria, sia perché non è immediatamente comprensibile come lo studio dei tumori possa non essere o parzialmente essere inerente lo studio delle cellule, laddove, invece, il senso comune porterebbe a conclusioni opposte (Treccani, Tumore, “Alterazione o processo morboso di un organo che si manifesta con un aumento del suo volume, oppure, in accezione più specifica, formazione che si produce in un tessuto in seguito a una proliferazione cellulare a sviluppo per lo più illimitato e a struttura profondamente aberrante”)sia perché il giudizio motivato è imposto (specie se incidente negativamente [#OMISSIS#] sfera del soggetto valutato) dalle norme, non solo generali (L. 241/1990), bensì settoriali. Il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 prevede, infatti, all’art. 3, che nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito.

Peraltro, pur rimanendo questo [#OMISSIS#] all’infuori dei confini del merito, non può non rilevare come l’art. 4 del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, dedicato ai criteri a cui le commissioni si devono attenere per valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati, chiami in causa le “tematiche interdisciplinari”, ponendole al primo posto. Tematica che appare proprio caratterizzare le opere della ricorrente in esame.

Va anche rilevato che, nelle proprie difese l’amministrazione introduce una integrazione postuma della motivazione, affermando che “gli studi in ambito tumorale possono essere considerati congruenti con il settore quando non sono focalizzati sugli aspetti prettamente terapeutici, farmacologici, o clinici, ma riguardano principalmente gli aspetti cellulari”.

In disparte l’illegittimità di per sé dell’integrazione postuma della motivazione dell’atto effettuata nelle memorie di difesa (“È noto che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è […] ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – [#OMISSIS#] misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione [#OMISSIS#] – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 9 marzo 2021, n. 2001; 24 giugno 2020, n. 4038; sezione seconda, sentenze 18 giugno 2020, n. 3909; 6 [#OMISSIS#] 2020, n. 2860)” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 19 luglio 2021, n. 5401), Consiglio di Stato sez. III, 13/07/2022, n. 5959), il criterio di giudizio delineato con tale netta affermazione (si deve presumere, dalla commissione applicato erga omnes) non è chiaro, dalla documentazione in atti, se sia stato pre stabilito, prima dell’avvio dei lavori della commissione oppure no, posto che i criteri di valutazione devono precedere le operazioni di valutazione e non seguirle.

Ciò è sufficiente per ritenere il primo motivo di ricorso fondato, sotto il profilo del difetto di motivazione.

Quanto [#OMISSIS#] altri motivi di ricorso, essi possono essere assorbiti, essendo irrilevante il loro esame, stante l’accoglimento del primo motivo.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, per l’effetto va annullato il diniego di abilitazione impugnato e disposto che la ricorrente sia sottoposto a nuova valutazione da parte di commissione in composizione interamente diversa da quella che ha operato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego di abilitazione impugnato e dispone che il ricorrente sia sottoposto a nuova valutazione da parte di commissione in composizione interamente diversa da quella che ha operato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero costituito al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che complessivamente e forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila0) oltre accessori di legge e contributo unificato, in quanto dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Belfiori, Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/12/2022