TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 2 novembre 2022, n. 14316

Abilitazione scientifica nazionale - parametro quantitativo - titoli posseduti fra quelli scelti dalla Commissione

Data Documento: 2022-11-04
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

É legittimo il diniego di abilitazione allorquando sussistano solo 2 titoli sui 7 previsti dalla Commissione, mancando, in tal caso, una delle due tassative condizioni che, ai sensi dell’art. 6 del DM 120/2016, devono sussistere affinché la Commissione attribuisca l’abilitazione, vale a dire l’accertamento sul possesso di “almeno tre titoli tra quelli scelti dalla commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5”.

Contenuto sentenza

N. 14316/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07780/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7780 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Delli Carpini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Antonellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di seconda fascia del settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del M.I.U.R. il 27.5.2021; della valutazione dei titoli, dei giudizi individuali e di ogni atto e verbale, anche non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui il curriculum non è stato ritenuto idoneo all’ottenimento dell’abilitazione; del bando di concorso, indetto con decreto direttoriale n. 2175 del 9.8.2018 e dei relativi allegati, [#OMISSIS#] parte in cui sono stati determinati i criteri per la valutazione dei curricula vitae per il riconoscimento dell’abilitazione; del verbale n. 1 del 19.11.2018, recante le modalità organizzative nonché i criteri, i titoli e i parametri di valutazione; del verbale n. 1 del 24.3.2021, n. 2 del 29.3.2021, n. 3 del 2.5.2021 e n. 4 del 2.5.2021; del DM 120/2016, del DPR 95/2016 e del DM 589/2018, ove interpretati e applicati nel senso di non riconoscere al ricorrente i presupposti per l’abilitazione; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il prof. [#OMISSIS#] Delli Carpini, ricercatore universitario di tipo B presso l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) dal 21.12.2018, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di seconda fascia del settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del M.I.U.R. il 27.5.2021; della valutazione dei titoli, dei giudizi individuali e di ogni atto e verbale, anche non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui il curriculum non è stato ritenuto idoneo all’ottenimento dell’abilitazione; del bando di concorso, indetto con decreto direttoriale n. 2175 del 9.8.2018 e dei relativi allegati, [#OMISSIS#] parte in cui sono stati determinati i criteri per la valutazione dei curricula vitae per il riconoscimento dell’abilitazione; del verbale n. 1 del 19.11.2018, recante le modalità organizzative nonché i criteri, i titoli e i parametri di valutazione; del verbale n. 1 del 24.3.2021, n. 2 del 29.3.2021, n. 3 del 2.5.2021 e n. 4 del 2.5.2021; del DM 120/2016, del DPR 95/2016 e del DM 589/2018, ove interpretati e applicati nel senso di non riconoscere al ricorrente i presupposti per l’abilitazione; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

In sintesi: al ricorrente sono stati riconosciuti 2 titoli (responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio) sui 7 previsti per la procedura controversa (non sono stati riconosciuti, dunque, i seguenti titoli: organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#]; responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti); il giudizio finale è stato motivato nel seguente modo: “il candidato, ricercatore a tempo determinato L. 240/10 tipo B Università Politecnica delle Marche, supera 3/3 dei valori soglia e possiede 2/7 dei titoli aggiuntivi. Presenta 12 pubblicazioni scientifiche ai fini della valutazione di cui all’art. 7 DM 120/2016 di cui 2 lavori come primo autore incentrata nel campo della patologia cervicale, della patologia [#OMISSIS#] uterina e delle tecniche chirurgiche. Presenta 49 pubblicazioni su riviste di medio impatto. Riguardo al titolo a) la presentazione di poster a congressi non è considerata essere corrispondente alla partecipazione a congressi come relatore o organizzatore richiesta dal titolo. Non dichiara responsabilità di studi di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche (titolo c). Riguardo al titolo d riporta un progetto di ricerca di Ateneo e presenta 2 partecipazioni ad editorial boards di riviste impattate (titolo e). Al contrario riguardo al titolo f) la dichiarata esecuzione di seminari al corso di laurea non configura l’appartenenza al collegio docenti di un dottorato richiesto dal titolo. Anche per quanto riguarda il titolo g) gli incarichi in corsi di laurea o simili non configurano il titolo richiesto (Formale attribuzione di fellowship presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali). Infine per quanto riguarda i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti (titolo i) il ruolo di proponente di uno spin-off non configura la sua accettazione, il suo sviluppo e soprattutto trasferimento di risultati anche vista la recentissima presentazione dello stesso. Sulla base del possesso di solo 2 su 7 dei titoli aggiuntivi tra quelli individuati e definiti dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/20161, il candidato deve essere quindi considerato non idoneo all’abilitazione di professore di II fascia”.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 3, 5, 6 e 8 del DM 120/2016; dell’art. 16, comma 3, lett. a) della legge 240/2010; del DM 95/2016; dell’art. 3 della legge 241/1990; del D.D. 2175/2018; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento, errore, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto d’istruttoria.

Con riguardo al mancato riconoscimento del titolo a) (“organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#]”) il ricorrente ha evidenziato di aver “offerto alla valutazione della commissione per l’abilitazione un elenco di ben 24 congressi a cui ha partecipato come relatore o organizzatore, allegando per ciascuno la documentazione che attestasse il tipo di contributo prestato al congresso. Solamente 3 partecipazioni delle 24 totali relative al titolo a) ([#OMISSIS#] specifico i nn. 15, 18 e 21) concernono la presentazione di un c.d. “poster”, ovvero di un “display grafico” illustrativo del tema o di particolari contenuti a tema del congresso” (cfr. pag. 10).

Sul mancato riconoscimento del titolo g) (“formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”), il ricorrente si è concentrato sull’analisi degli incarichi indicati [#OMISSIS#] domanda di partecipazione alla procedura controversa, aventi ad oggetto un incarico semestrale presso la Scuola di Specializzazione presso il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (PN), due distinti incarichi di ricercatore presso l’Università delle Marche, un incarico di insegnamento presso il corso della facoltà infermieristica a partire dal mese di ottobre 2019, i quali costituirebbero “docenze universitarie a tutti gli effetti, configurando il ruolo di docente universitario” (cfr. pag. 14).

Con riguardo al mancato riconoscimento del titolo f) (“partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”) il ricorrente ha, poi, contestato che i seminari svolti nell’ambito di un corso di dottorato presso l’Università delle Marche sarebbero inidonei a sostanziare il possesso del titolo in questione.

Quanto, inoltre, al mancato riconoscimento del titolo i) (“risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”), il ricorrente ha sottolineato che la qualità di “proponente” dello spin-off “AddiSurgery s.r.l.”, sempre attivato presso l’Università Politecnica delle Marche, avrebbe dovuto comportare una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice.

Il ricorrente ha, da [#OMISSIS#], censurato la brevità del tempo che sarebbe stato dedicato all’esame dei titoli, sintomatica di un difetto d’istruttoria.

2°) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; degli artt. 3 e 5 del DM 120/2016; dell’art. 16 della legge 240/2010; del DPR 95/2016; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia, difetto d’istruttoria e di motivazione.

Con tale motivo il ricorrente ha contestato che “ben quattro giudizi individuali sui cinque sono sostanzialmente identici tra loro. A ben vedere, l’unico che in parte differisce nel contenuto è quello del commissario Prof. Cicinelli, anche se le deduzioni riportate non fanno che aumentare, ad avviso di chi scrive, la critica sulla logicità dell’impianto motivazionale” (cfr. pag. 17).

3°) Violazione dell’art. 5 del DM 120/2016; degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di proporzionalità, di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, arbitrarietà e irragionevolezza.

Il ricorrente ha, poi, dedotto che “la commissione ha omesso del tutto di motivare la scelta di non considerare tre titoli su dieci di cui al DM ai fini della valutazione dei candidati. Tale determinazione risulta lesiva della posizione di parte ricorrente, che non è stato valutato nell’interezza dei titoli valutabili ai sensi del “Regolamento” ex DM 120/2016 ed a cui è stata negata l’abilitazione per la mancanza di un solo titolo” (cfr. pag. 20): titoli, soprattutto che il ricorrente avrebbe posseduto.

4°) Violazione del DPR 95/2016; degli artt. 3 e 4 del DM 120/2016; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia, difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e buona andamento.

Il ricorrente ha, infine, stigmatizzato che “la motivazione del giudizio di inidoneità sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel [#OMISSIS#] in esame in cui il ricorrente ha superato le tre mediane previste per l’impatto della produzione scientifica ed ha ottenuto un giudizio positivo per ciò che concerne le pubblicazioni. I membri della commissione si sono limitati a fornire dei giudizi identici, poi puntualmente riportati nel giudizio collegiale, da cui non si evince la ragione dell’insufficienza dei titoli presentati dal ricorrente” (cfr. pag. 23).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca (27.8.2021).

In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 25 ottobre 2022, l’Amministrazione ha depositato una relazione e le controdeduzioni della commissione esaminatrice, mentre il ricorrente ha depositato una memoria (21.9.2022) [#OMISSIS#] quale ha sostanzialmente ribadito le proprie deduzioni: a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, potendo procedersi, in ragione dell’affinità tematica che connota i tre motivi, ad una trattazione congiunta.

In linea generale va premesso che la legislazione che disciplina le procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla una verifica dei requisiti fondata sull’applicazione di parametri e indicatori mediante i quali si deve accertare la maturità scientifica dei candidati, e ciò “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (cfr. TAR Lazio, 4 [#OMISSIS#] 2020, n. 4617).

Il DM 7 giugno 2016 n. 120 (“regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari”) prevede, all’art. 3, rubricato “valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi” (comma 1), soggiungendo – per quanto concerne i docenti associati – che “la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

I successivi articoli indicano, poi, in dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) ed i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

Tale, [#OMISSIS#], disposizione, in particolare, implica l’espletamento di due, sostanziali incombenti da parte della commissione:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A (sarebbe a dire indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si articola [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia);

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla commissione “ai sensi del comma 2”, vale a dire tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

Soltanto per i candidati che superino positivamente la valutazione dei titoli di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) la commissione procede alla valutazione dei titoli scelti tra quelli ricompresi tra i numeri 2 e 11, e ciò al fine di verificare che il candidato ne possegga almeno tre.

Occorre, inoltre, considerare che gli ulteriori criteri di valutazione che ai sensi dell’art. 5, comma 2 la commissione può enucleare non sostituiscono, comunque, quelli di cui al comma 2 dell’art. 3, i quali lasciano impregiudicati gli incombenti e le correlate valutazioni discrezionali della commissione.

L’abilitazione è attribuita in base all’art. 6 – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che: 1) ottengano una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) siano in possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla commissione e infine 3) presentino pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”.

Venendo al merito, è noto che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601) ha, da tempo, precisato che è precluso al [#OMISSIS#] amministrativo, in sede di giudizio di legittimità, la diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato (cfr., altresì, Corte di Cassazione, 3 novembre 1988, n. 5922; id., 6 aprile 1987, n. 3309); che la discrezionalità tecnica è altra cosa dal merito amministrativo; che l’applicazione di una [#OMISSIS#] tecnica può comportare valutazione di fatti suscettibili di [#OMISSIS#] apprezzamento, quando la [#OMISSIS#] tecnica contenga dei concetti indeterminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili; che una cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità.

Parimenti noto è che anche le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2012, n. 2312, hanno precisato i confini del sindacato giurisdizionale sull’apprezzamento svolto dalla pubblica Amministrazione, statuendo che tale sindacato non può spingersi fino ad affermare la “non condivisibilità” da parte del [#OMISSIS#] dell’apprezzamento operato dalla stessa PA, in quanto ciò provocherebbe uno sconfinamento nell’attività riservata a quest’[#OMISSIS#].

[#OMISSIS#] specie, non è contestato che il ricorrente è risultato in possesso degli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica (3/3), mentre, avendo ottenuto il riconoscimento di 2/7 titoli, è risultato privo del requisito relativo al possesso di “almeno 3 titoli tra quelli individuati dalla Commissione stessa [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016”.

È su tale profilo che, anzitutto, va concentrato l’esame delle deduzioni contenute nel ricorso.

Preliminarmente, è inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato che la commissione non avrebbe incluso ai fini della valutazione dei candidati tre titoli previsti dall’allegato A del DM 120/2016 (“direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”; “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”; “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”), due dei quali (ossia i primi due) sarebbero stati in suo possesso e avrebbero potuto determinare il conseguimento dell’abilitazione.

Oltre ad entrare nel merito tecnico di criteri tipizzati dalla legislazione speciale e selezionati dalla commissione ben prima (verbale 19.11.2018) di esaminare tutti i candidati suscettibili di poter ottenere l’abilitazione (dunque non solo il ricorrente), occorre rilevare che l’assunto prospettato con tale motivo presuppone la certezza (indimostrata) di una valutazione favorevole e, prim’ancora, attiene all’esercizio di poteri non esercitati, ciò precludendo, ai sensi dell’art. 34, comma 2 c.p.a., la cognizione del Collegio.

Il ricorrente ha, comunque, censurato anche alcuni dei titoli previsti dalla commissione.

Ma il possesso di nessuno di tali titoli è stato provato.

Per quanto concerne il titolo a) (“organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#]”), nelle controdeduzioni della commissione è stato opposto che si tratterebbe di cosiddette “comunicazioni orali”, ossia “brevi comunicazioni di abstract presentati a convegni della durata massima di 3-5 minuti non minimamente comparabili con le relazioni che sono una sorta di lezione della durata minima di 15 minuti in cui il relatore espone un argomento”.

Rileva il Collegio che, esaminando i 24 contributi allegati dal ricorrente, vengono in rilievo, [#OMISSIS#] stragrande maggioranza dei casi, delle “presentazioni orali” (nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23) non assimilabili ad una partecipazione in qualità di relatore, quest’[#OMISSIS#] ricollegabile soltanto al ruolo di “discussant” (cioè, appunto, di relatore, cfr. n. 17), per il resto essendo stati allegati 3 poster (nn. 15, 18 e 21) e una partecipazione quale (mero) componente di segreteria.

Pertanto, tale titolo non è posseduto.

Con riguardo, invece, al titolo g) (“formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”), ad avviso del Collegio nelle controdeduzioni si è persuasivamente opposto che “la frequenza presso un pur importante istituzione nazionale come quella di Aviano” non possa essere equiparata ad un istituto di ricerca [#OMISSIS#] o sovranazionale; va, peraltro, evidenziato che nell’attestazione depositata in giudizio si è fatto riferimento ad un’attività di trattamento di pazienti e di “collaborazione in termini di incarico scientifico a progetti di ricerca multicentrici”: il che prefigura, al più, un semplice contributo e non una “formale attribuzione”, come previsto dal DM 120/2016; sono, infine, avulsi dall’ambito di valutazione in questione gli altri insegnamenti indicati, tutti riferiti a centri o atenei nazionali.

Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento del titolo f) (“partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”), nelle controdeduzioni si è opposto che “l’esecuzione di un seminario anche nell’ambito di un dottorato di ricerca, seminario che per sua stessa definizione è un singolo evento ovviamente di breve durata non configuri attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca che per loro natura sono attività strutturate complesse e ripetute almeno nel corso di un intero anno accademico”. Tale rilievo critico, ad avviso del Collegio, coglie nel segno, dovendosi considerare che “i corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni” (art. 6, comma 1 del DM 224/1999) e che, pertanto, oltre l’ipotesi – [#OMISSIS#] specie non ravvisabile nei confronti del prof. Delli Caprini – di partecipazione al Collegio dei docenti, l’esercizio dell’attività di insegnamento avrebbe dovuto, quanto meno, essere provata con una durata non episodica (tale si appalesa, invece, l’unico seminario tenuto dal ricorrente) ai fini della configurazione di un “incarico” di insegnamento.

Quanto, infine, al mancato riconoscimento del titolo i) (“risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”), nelle controdeduzioni della commissione è stato opposto come fosse stato richiesto di verificare, ai fini della verifica sul possesso di tale credenziale, “i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti non la semplice proposta”; oltre a ciò è stato rilevato che l’Università politenica delle Marche avrebbe approvato la costituzione dello spin off di cui è proponente il prof. Delli Carpini in epoca successiva (23.12.2020) alla scadenza del [#OMISSIS#] per la presentazione delle domande di abilitazione (14.9.2020 per il V quadrimestre).

Al rilievo di tardività il ricorrente ha replicato che l’effettiva approvazione della proposta di spin off sarebbe dipesa dalla circostanza che “la commissione dell’UNIVPM designata per la valutazione dello spin-off aveva all’epoca richiesto delle integrazioni alla proposta” (cfr. pag. 15).

Sul punto il Collegio evidenzia che nel DM 10 agosto 2011, n. 168 (“regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari”) si prevede, all’art. 3, comma 2, che “la proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente: a) gli obiettivi; b) il piano finanziario; c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto; e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti” e che, ai sensi del comma 1, “la proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell’università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico”.

Ne deriva che il titolo in questione, avente ad oggetto la prova dei “risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico”, non potesse essere riconosciuto perché riferibile ad un tempo successivo alla data di scadenza del [#OMISSIS#] di presentazione delle domande di abilitazione ed in cui, peraltro, era stata disposta soltanto l’approvazione della proposta.

Dunque, è da ritenere legittimo il riconoscimento di soli 2 titoli sui 7 previsti, il che depone per l’insussistenza di una delle due tassative condizioni che, ai sensi dell’art. 6 del DM 120/2016, devono sussistere affinché la commissione attribuisca l’abilitazione, vale a dire l’accertamento sul possesso di “almeno tre titoli tra quelli scelti dalla commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5”.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 02/11/2022