Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 gennaio, n. 615

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore ordinario - art. 24, comma 6 legge n. 240/2010 - Commissione giudicatrice - Sorteggio

Data Documento: 2023-01-20
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

L’appellante si sofferma lungamente sulle modalità con le quali sono stati sorteggiati una prima volta, e successivamente risorteggiati, i componenti della commissione, senza tuttavia allegare quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio che gliene sarebbe derivato e senza rappresentare profili di ipotetica opacità dei sorteggi o di possibile idoneità delle modalità seguite a sfavorirlo ovvero a favorire la controinteressata.A parere del Collegio, che condivide le argomentazioni del TAR, l’operato dell’Ateneo si è uniformato ai principi della massima trasparenza e imparzialità tramite l’ampio ricorso allo strumento del sorteggio […].
Il reiterato sorteggio effettuato dall’Ateneo, infatti, era, da un lato funzionale ad offrire all’ufficio concorsi una rosa di candidabili integra, dalla quale procedere all’ulteriore estrazione a sorte dei membri della commissione e, dall’altro, a scongiurare qualsiasi possibile strumentale defezione funzionale a “indirizzare” la composizione dell’organo di valutazione.
Osserva il Collegio che un simile modus operandi è del tutto privo di opacità ed è idoneo sia a scongiurare il rischio di una artificiosa selezione sia a fugare il dubbio di possibili favoritismi.
Nel caso di specie è stato effettuato, e correttamente ripetuto, un sorteggio fra “liste” di soggetti in possesso dei requisiti proprio per evitare che i nominativi, dietro la mera apparenza di un sorteggio, finissero, attraverso rinunce (in ipotesi “strumentali”), con l’essere di fatto scelti fra commissari “graditi” al Dipartimento “chiamante” (cfr. Cons. stato, Sez. VII, 21 ottobre 2022, n. 8980).

Contenuto sentenza

N. 00615/2023REG.PROV.COLL.
N. 05825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5825 del 2022, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale De Vergottini in Roma, via Bertoloni, 44;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4796/2022.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università “Tor Vergata” e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022, gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Petitto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato la sentenza n. 4796 del 21 aprile 2022 con cui la Sez. III del TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti della procedura per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia nel settore concorsuale 12/D1, settore scientifico disciplinare IUS/10, diritto amministrativo, presso il Dipartimento di management e diritto, indetta dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in riedizione del potere e in esecuzione della sentenza dello stesso TAR n. 1746 del 2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 8277 del 2020.

L’odierno appellante, professore associato di diritto amministrativo, aveva partecipato, risultando vincitore, alla procedura di chiamata, indetta con deliberazione del 29 [#OMISSIS#] 2017 dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, per la copertura del posto in questione.

Gli atti di tale procedura erano stati impugnati da un ricercatore universitario confermato, il quale aveva dedotto l’illegittima limitazione della partecipazione alla procedura ai soli ricercatori e professori associati del Dipartimento proponente la procedura di chiamata, laddove avrebbero dovuto poter partecipare anche i ricercatori e professori associati operanti presso diversi dipartimenti della medesima Università.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 1746 del 2019, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 8277 del 2020, annullava la procedura rilevando l’illegittimità della previsione dell’art. 9, comma 1 bis del Regolamento per la disciplina della chiamata, [#OMISSIS#] parte in cui riservava tale partecipazione [#OMISSIS#] abilitati in servizio presso il singolo Dipartimento, in violazione dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, che, viceversa, prevede che alla procedura in questione possano partecipare, tra l’altro, i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell’Università medesima, che abbiano conseguito la relativa abilitazione scientifica.

Sulla scorta di tale statuizione giurisdizionale, l’Ateneo indiceva una nuova selezione limitandosi ad emendare le disposizioni regolamentari annullate in sede giurisdizionale; l’aspirante concorrente, vittorioso in giudizio, segnalava in via stragiudiziale all’Ateneo che, in ossequio al dictum giurisdizionale, nel rieditare l’azione amministrativa, l’Università avrebbe dovuto cristallizzare, alla data di prima indizione della procedura oggetto del contenzioso, sia la platea dei partecipanti sia i requisiti curriculari valutabili.

Acquisito in merito un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, l’Ateneo revocava la nuova procedura bandita (indetta con decreto rettorale 812 del 1° aprile 2019) e indiceva la nuova selezione (di cui al decreto rettorale 121 del 21 gennaio 2020, oggetto del presente contenzioso).

Con tale [#OMISSIS#] bando, all’esito di un articolato iter amministrativo, l’Ateneo ha indetto la procedura di chiamata ai sensi del richiamato art. 24, comma 6, legge 240 del 2010, prevedendo che i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili dovessero essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’originaria procedura selettiva, annullata con la sentenza del TAR, ossia al 3 luglio 2017.

Risultava vincitrice di tale [#OMISSIS#] procedura selettiva la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Gli atti di tale procedura sono stati impugnati dal prof. [#OMISSIS#] dinanzi al TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 4796 del 21 aprile 2022, ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza è insorto l’appellante, il quale, con cinque motivi, ha censurato la sentenza in sintesi ritenendola erronea:

1) [#OMISSIS#] parte in cui ha dichiarato irricevibile, per intervenuta acquiescenza, il primo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta l’irragionevolezza, l’illogicità e la manifesta ingiustizia della previsione di cui all’art. 4, comma 1 del decreto rettorale n. 121/2020, laddove si fissa al 3 luglio 2017, dunque a quasi tre anni prima del [#OMISSIS#] di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il [#OMISSIS#] di riferimento per la realizzazione delle pubblicazioni valutabili da parte della commissione giudicatrice;

2) nel capo in cui ha ritenuto legittime le modalità di nomina della commissione, avvenuta all’esito di ripetuti sorteggi;

3) nel capo che ha respinto il motivo con cui veniva dedotta l’illegittimità della verbalizzazione unica di più sedute della commissione;

4) [#OMISSIS#] parte in cui ha ritenuto corretto l’operato della commissione laddove non ha inteso specificare ulteriormente i criteri di valutazione indicati dal bando;

5) nel capo che ha respinto tutte le censure proposte avverso le valutazioni della commissione la quale, a suo dire, non avrebbe comunque rispettato i criteri di valutazione individuati nell’Allegato “A” al “Verbale n. 1”, finendo col sottostimare il suo curriculum e le sue pubblicazioni.

L’Ateneo appellato si è costituito nel presente grado di giudizio con atto formale ed ha depositato copiosa documentazione relativa ai fatti di causa.

Si è, altresì, costituita con memoria la controinteressata la quale ha partitamente contestato i motivi di appello, chiedendone la reiezione con conferma della sentenza impugnata.

Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 30 agosto 2022, sull’accordo delle parti presenti, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.

In vista dell’udienza così fissata, l’appellante ha depositato memoria conclusiva con cui, in sostanza, ha riassunto i motivi di appello.

L’Ateneo e la controinteressata hanno replicato con rispettive memorie in data 22 novembre 2022.

In particolare la controinteressata ha richiamato i risultati della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (D.D. 553/2021 come rettificato da D.D. 589/2021) per il settore concorsuale 12/D1 – diritto amministrativo, pubblicati sul [#OMISSIS#] del Ministero, da cui risulta che, all’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione in data 2 agosto 2022 (cfr. Verbale n. 5/III del 2 agosto 2022), il prof. [#OMISSIS#] non è stato abilitato per il Settore Concorsuale 12/D1 -I Fascia; quindi dubita della permanenza dell’interesse dell’appellante alla coltivazione del giudizio.

All’udienza pubblica del 13 dicembre 2022, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Si può prescindere dalle questioni in [#OMISSIS#] essendo l’appello infondato.

2.1. Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che il TAR, con la sentenza 11 febbraio 2019 n. 1746, nell’annullare gli atti della prima procedura (di cui era risultato vincitore l’odierno appellante) aveva accertato che il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] risultava in possesso di tutti i requisiti «e pertanto ben può partecipare alla procedura in esame, senza che la stessa sia illegittimamente riservata [#OMISSIS#] abilitati in servizio presso il singolo Dipartimento in cui il posto deve essere ricoperto, nel [#OMISSIS#] di specie il Dipartimento di management e diritto»; di conseguenza annullava in parte qua l’art. 9, comma 1 bis, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata unitamente [#OMISSIS#] atti conseguenti, viziati per illegittimità derivata.

L’effetto conformativo di tale statuizione, confermata da questo Consiglio con la sentenza della Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8277, non poteva che essere quello di reintegrare in forma specifica il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] posizione che gli sarebbe spettata, ossia consentirgli di concorrere a “quella” stessa procedura, emendata dal vizio che gli impediva di concorrere, a cui avrebbero potuto partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti alla data di scadenza di “quel” bando, con conseguente limitazione dei titoli valutabili a quelli conseguiti alla data di scadenza del bando originario, ossia al 3 luglio 2017.

Ne discende che la censura originariamente formulata dall’appellante nel ricorso introduttivo, a prescindere dalla statuizione di irricevibilità adottata dal TAR, è certamente infondata.

2.2. La censura relativa alla selezione dei componenti della commissione, riproposta in appello con il secondo motivo, prima ancora che infondata, è inammissibile.

Invero l’appellante si sofferma lungamente sulle modalità con le quali sono stati sorteggiati una prima volta, e successivamente risorteggiati, i componenti della commissione, senza tuttavia allegare quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio che gliene sarebbe derivato e senza rappresentare [#OMISSIS#] di ipotetica opacità dei sorteggi o di possibile idoneità delle modalità seguite a sfavorirlo ovvero a favorire la controinteressata.

Espone l’appellante che, all’esito della procedura contemplata dal Regolamento universitario, sono stati estratti i seguenti nominativi (nell’ordine di sorteggio): Travi [#OMISSIS#] (Università Cattolica del Sacro Cuore); Dipace [#OMISSIS#] (Università degli studi del Molise); Barone [#OMISSIS#] (Università degli Studi di Catania); [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II); Goisis [#OMISSIS#] (Università degli studi di Milano). Quindi è stato designato il prof. [#OMISSIS#] Travi, siccome primo estratto, quale membro interno ed è stato inviato all’ufficio concorsi l’elenco dei restanti quattro Professori (Dipace [#OMISSIS#], Barone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ferdinado e Goisis [#OMISSIS#]) “per quanto di competenza”.

Stante la dichiarata indisponibilità del prof. Travi e del prof. [#OMISSIS#] Barone, [#OMISSIS#] seduta del Consiglio del Dipartimento del 29 aprile 2020 è stato deliberato di effettuare un nuovo sorteggio per individuare tutti i nuovi nominativi fra i quali sorteggiare la commissione, all’esito della quale risultavano sorteggiati i prof.ri Goisis, Dugato, Marzaro, D’[#OMISSIS#], Vesperini e [#OMISSIS#]. Quindi veniva designato il prof. [#OMISSIS#] Goisis, primo estratto, quale membro interno e veniva inviato all’ufficio concorsi l’elenco dei restanti quattro professori per il seguito di competenza. Inoltre venivano sorteggiati altri quattro docenti (con le medesime modalità, dopo aver reinserito i nominativi e i numeri estratti nel sorteggio appena effettuato), per fronteggiare un’eventuale indisponibilità del componente designato, che risultavano essere i prof.ri [#OMISSIS#],[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di San [#OMISSIS#] e D’[#OMISSIS#].

Secondo l’appellante, invece, non essendo pervenuta alcuna rinunzia da parte degli inziali sorteggiati prof.ri Dipace, [#OMISSIS#] e Goisis, il Consiglio avrebbe dovuto designare come membro di diritto il prof. Dipace, secondo estratto [#OMISSIS#] seduta del 18 marzo 2020 e provvedere all’estrazione di due ulteriori nominativi, in sostituzione dei due che non avevano accettato; in pratica l’unico soggetto che, a dire dell’appellante, avrebbe senz’altro dovuto far parte della commissione, il prof. [#OMISSIS#] Dipace, ne è stato escluso.

Dalla narrativa che precede emerge come, oltre che inammissibile per difetto di interesse, la doglianza sia anche infondata.

A parere del Collegio, che condivide le argomentazioni del TAR, l’operato dell’Ateneo si è uniformato ai principi della massima trasparenza e imparzialità tramite l’ampio ricorso allo strumento del sorteggio, che ha coinvolto sia l’individuazione della lista dei quattro professori dai quali estrarre a sorte i due componenti della commissione, sia quella del componente da designare ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento.

Il reiterato sorteggio effettuato dall’Ateneo, infatti, era, da un lato funzionale ad offrire all’ufficio concorsi una [#OMISSIS#] di candidabili integra, dalla quale procedere all’ulteriore estrazione a sorte dei membri della commissione e, dall’altro, a scongiurare qualsiasi possibile strumentale defezione funzionale a “indirizzare” la composizione dell’organo di valutazione.

Osserva il Collegio che un simile modus operandi è del tutto privo di opacità ed è idoneo sia a scongiurare il rischio di una artificiosa selezione sia a fugare il dubbio di possibili favoritismi.

Nel [#OMISSIS#] di specie è stato effettuato, e correttamente ripetuto, un sorteggio fra “liste” di soggetti in possesso dei requisiti proprio per evitare che i nominativi, dietro la mera apparenza di un sorteggio, finissero, attraverso rinunce (in ipotesi “strumentali”), con l’essere di fatto scelti fra commissari “graditi” al Dipartimento “chiamante” (cfr. Cons. stato, Sez. VII, 21 ottobre 2022, n. 8980).

2.3. È infondato anche il motivo relativo alla verbalizzazione dei lavori della commissione.

In disparte il principio per cui l’attività di verbalizzazione può anche non essere contestuale purché sia completa, nel [#OMISSIS#] di specie anche l’arco temporale coperto dall’unico verbale non appare irragionevole tenuto conto che nel verbale n. 9 sono descritte le operazioni delle sedute del 24 febbraio 2021, dell’8 marzo 2021, del 17 marzo 2021 e del 24 marzo 2021, tutte ravvicinate fra loro.

Per giurisprudenza [#OMISSIS#] e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis, che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione, la commissione può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione (Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2822 che richiama id. n. 5253 del 2014).

Invero, nei concorsi pubblici, oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell’attività amministrativa, con la conseguenza che finanche l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805).

Inoltre, dall’esame del verbale risulta che ivi sono riportate in modo puntuale le attività poste in essere dalla commissione nelle singole sedute, con indicazione specifica dell’orario e della data di ciascuna di esse, dei componenti presenti e delle operazioni condotte.

A ciò va aggiunto che l’appellante non ha neanche allegato quale sia il pregiudizio in ipotesi derivatogli da tale modalità di verbalizzazione, apparendo la censura perfino inammissibile.

La verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa (Cons. Stato, Sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743 che richiama id. sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8; id. Sez. IV, 12 novembre 1993, n. 1001).

2.4. Analoga sorte ha il quarto motivo, con cui l’appellante si duole del fatto che la commissione non abbia ulteriormente specificato i criteri di valutazione, così venendo meno, a suo dire, ad un preciso obbligo.

Come risulta dal verbale n. 10, [#OMISSIS#] riunione preliminare la commissione ha deciso di «attenersi ai criteri generali di cui all’all. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione, per procedere alla valutazione dei titoli, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale», altresì stabilendo «quanto ai lavori in collaborazione, di dover previamente determinare l’apporto del candidato e definito l’oggetto dell’accertamento della prova di idoneità didattica».

Appare evidente come la commissione, diversamente da quanto opina l’appellante, non sia venuta meno ad alcun obbligo, avendo deciso di attenersi ai criteri di valutazione previsti nel bando, laddove la specificazione degli stessi rappresenta una facoltà di cui la commissione può discrezionalmente avvalersi laddove ritenga che i criteri fissati nel bando non siano sufficientemente dettagliati.

Nel [#OMISSIS#] di specie il bando, di cui al decreto rettorale n. 121 del 21 gennaio 2020, all’art. 8 stabiliva come segue i criteri:

«a) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione:

I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura;

III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare;

b) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:

I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi;

II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale».

Essendo, dunque, i riportati criteri sufficientemente specifici non è irragionevole che la commissione abbia discrezionalmente ritenuto di non doverli ulteriormente dettagliare.

Ancora una volta il Collegio deve, peraltro, rilevare che l’appellante non ha allegato sotto quali [#OMISSIS#] l’asserita genericità dei criteri non abbia, in ipotesi, consentito alla commissione un corretto apprezzamento del suo curriculum o dei sui titoli.

2.5. Con l’[#OMISSIS#] motivo l’appellante censura l’operato della commissione relativo alle valutazioni dei tre candidati, che critica per l’inosservanza dei, pur generici, criteri contemplati nel bando nonché per «irragionevolezza, incoerenza, illogicità e superficialità» (così a pag. 13 dell’atto di appello) che, a suo dire, avrebbe finito con lo sconfinare nell’arbitrarietà.

In particolare l’appellante si duole che la commissione non abbia rispettato ogni criterio oggettivo di valutazione (anni di insegnamento ricoperti, congruenza con il S.S.D. di cui al bando, ecc.) [#OMISSIS#] comparazione fra i curricula dei candidati e non abbia considerato i suoi titoli quali l’essere: incardinato nei ruoli universitari da quasi trent’anni; docente di numerosi insegnamenti da quasi tre decenni; membro da numerosi anni del collegio del Dottorato di ricerca; relatore a convegni di primissimo piano.

Con riguardo invece all’attività scientifica, lamenta che la commissione abbia condotto un effettivo esame analitico limitatamente ad un numero esiguo di pubblicazioni per ciascun candidato, formulando per il resto giudizi sintetici che ritiene apodittici. Osserva che, su di un totale di 15 pubblicazioni presentate da ciascun candidato, la commissione si è soffermata analiticamente su 4 pubblicazioni nel [#OMISSIS#] del prof. [#OMISSIS#], su 6 pubblicazioni nel [#OMISSIS#] della prof.ssa [#OMISSIS#] e su 4 nel [#OMISSIS#] del prof. [#OMISSIS#] e lamenta che, mentre per il primo erano tutte monografie, per la seconda le monografie erano solo due e per il terzo una sola: secondo l’appellante «Già questo dato oggettivo è di per sé significativo del diverso spessore curriculare» (pag. 18 dell’atto di appello).

Ancora, lamenta che, con riguardo alle pubblicazioni, la commissione non avrebbe svolto alcuna considerazione: a) sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni; b) sulla tipologia delle pubblicazioni (monografie, pubblicazioni in volumi collettanei, articoli su riviste, ecc.); c) sulle dimensioni quantitative e qualitative di ciascuna delle 15 pubblicazioni da presentare (come numero [#OMISSIS#]) per la procedura valutativa.

A seguire si sofferma lungamente sui giudizi aggettivandoli ripetutamente “erronei”.

2.5.1. Il TAR ha ritenuto che «L’esame della documentazione, infatti, evidenzia come la Commissione in realtà si sia soffermata ed abbia approfondito tutte le componenti portanti il giudizio espresso, sia con riguardo all’analisi delle pubblicazioni scientifiche, che con riferimento ai curricula nonché alle attività didattiche.

Il giudizio espresso appare, infatti, analitico, coerente e puntuale; frutto di una analisi che, alla stregua del vaglio rimesso al Collegio, appare scevra da vizi logici, irragionevolezza, palese superficialità.

In particolare, la Commissione a [#OMISSIS#] degli approfondimenti condotti ha espresso un giudizio che, delinea un chiaro e motivato quadro preferenziale per la controinteressata avuto riguardo ai parametri di valutazione.

Ciò emerge sia con riferimento ai dati curriculari e all’attività didattica sia con riguardo alle pubblicazioni» evidenziando che la commissione si è soffermata a sul profilo qualitativo di queste ultime.

L’appellante critica tale motivazione e ritiene che «facendo proprio l’operato della Commissione la sentenza si è per così dire resa partecipe di quegli stessi errori di fatto e di valutazione in violazione della par condicio tra i candidati che sono stati puntualmente censurati nel [#OMISSIS#] motivo di primo grado e che qui si sono utilmente devoluti, cosicché si potrebbe dire che la sentenza ha compiuto un sindacato “sostitutivo” improprio, ove vi è stata una erronea adesione da parte sua alle valutazioni della Commissione, senza che i [#OMISSIS#] di primo grado abbiano colto le evidenti violazioni del principio di imparzialità amministrativa da parte di tale organo collegiale» (pag. 29 dell’atto di appello).

2.5.2. Il Collegio ritiene che, in disparte gli apprezzamenti irriguardosi nei confronti del primo [#OMISSIS#], il motivo sia nel complesso infondato.

Deve premettersi che la commissione, all’esito della valutazione comparativa dei tre candidati (uno dei quali ha sostenuto anche la prova didattica), ha pronunciato giudizi analitici che non sono stati tradotti in punteggi numerici, non essendo ciò stato previsto né dal bando né dalla commissione stessa: tanto preclude qualunque considerazione in punto di cd. “prova di resistenza”, non essendo possibile stabilire a priori se e in quale misura una diversa valutazione su ogni singolo criterio avrebbe potuto, con ragionevole certezza, determinare la prevalenza dell’appellante sulla vincitrice.

Ciò chiarito, dalla lettura del verbale contenente le valutazioni comparative e i giudizi (verbale n. 9) emerge che la commissione ha valutato “discreto” il curriculum del prof. [#OMISSIS#] e “ottimo” il curriculum sia del prof. [#OMISSIS#] sia della prof.ssa Conticini.

La commissione ha, inoltre, analizzato analiticamente e in modo approfondito le pubblicazioni dell’appellante, sia le quattro monografiche, ritenute «nel complesso di livello sufficiente o discreto: esse affrontano [#OMISSIS#] rilevanti per il diritto amministrativo, ma in maniera non particolarmente originale, e non senza qualche incertezza sotto il profilo metodologico», sia quelle non monografiche «che trattano tematiche diversificate, di interesse per la disciplina del diritto amministrativo, nessuna peraltro segnalandosi per aver offerto un significativo contributo teorico (del resto, non figurano in riviste di fascia A). Esse appaiono peraltro non di ampia stesura e finiscono, più o meno direttamente, per riprendere [#OMISSIS#] già trattati, senza affrontare [#OMISSIS#] di parte generale sia pur nell’approccio proprio degli scritti non monografici. Nessuna di esse si distingue dalle altre in modo tale da rendere necessario dedicarvi una peculiare attenzione, restando dunque comune a tutte il giudizio complessivo di modesto valore scientifico» le quali sono state ritenute «complessivamente di livello modesto».

Ha, quindi, concluso che «L’insieme della produzione scientifica rivela del candidato una discreta qualità di studioso, il cui impegno di ricerca, però, si manifesta caratterizzato da una non spiccata intensità e continuità di produzione, e da un approccio essenzialmente, o prevalentemente, descrittivo, con talune criticità metodologiche».

Quanto al prof. [#OMISSIS#], la commissione ha ritenuto l’unica monografia «di buon livello, che affronta un tema di assoluto rilievo per la disciplina del diritto amministrativo, studiato in maniera originale e metodologicamente corretta» «complessivamente di livello molto [#OMISSIS#] anche le pubblicazioni non monografiche (tutte in riviste di fascia A), che trattano tematiche diversificate — circostanza questa da apprezzare — di interesse per la disciplina del diritto amministrativo. Nell’insieme, si tratta di lavori ampi, in cui appare [#OMISSIS#] la ricerca di nuove strade e le ricostruzioni dogmatiche e giurisprudenziali sono sempre attente. Fra esse si segnalano in modo particolare quella sugli uffici di raccordo politico amministrativo, quella sulla Unione bancaria fra tecnica e politica, e quella sull’attività ispettiva europea in materia di concorrenza» concludendo nel senso che «L’insieme della produzione scientifica rivela del candidato una solida qualità di studioso: egli mostra una crescente maturità, una ininterrotta continuità di produzione (che si affianca ad una intensità forse perfino eccessiva), un approccio problematico e ricostruttivo assistito da più che apprezzabile rigore metodologico».

Infine, nel valutare la prof.ssa [#OMISSIS#], la commissione ha giudicato le «due monografie, di buon livello, che affrontano [#OMISSIS#] complessi studiati in maniera metodologicamente corretta e con spunti di riflessione interessanti ed originali» e «Complessivamente di livello molto [#OMISSIS#] anche le pubblicazioni non monografiche (tutte in riviste di fascia A), che trattano tematiche diversificate, di interesse per il diritto amministrativo. Fra esse si segnalano in modo particolare quella sulla espropriazione, quella sulla conferenza di servizi, quella sulla organizzazione pubblica degli interessi privati e quella sulla denominazione di origine protetta, che si attestano su [#OMISSIS#] tipici e caratterizzanti la disciplina gius-amministrativistica», rendendo il seguente giudizio finale: «L’insieme della produzione scientifica rivela la sicura qualità di studiosa della candidata, che mostra di aver acquisito piena maturità, dispiegando una ininterrotta continuità di produzione ed un approccio problematico e ricostruttivo assistito da notevole rigore metodologico».

All’esito la commissione ha reso il seguente giudizio comparativo finale.

Quanto ai curricula, la commissione alla unanimità ha rilevato che, in via comparata, risultano migliori quelli dei candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], apprezzandosi per il primo il numero particolarmente cospicuo di pubblicazioni.

Quanto [#OMISSIS#] altri parametri (attività didattica, partecipazione a ricerche, esperienze di studio all'[#OMISSIS#], titoli accademici post-lauream, presentazione di relazioni a convegni, impegno in attività accademiche ed extra accademiche) la commissione ha valutato i curricula di tali due candidati «sostanzialmente omologhi, ed entrambi di gran lunga migliori di quello del candidato [#OMISSIS#]».

In ordine alla valutazione tecnico-scientifica comparata sulle 15 pubblicazioni presentate, la commissione così si esprime: «il giudizio comparativo è articolato sulle due diverse tipologie di oggetti indicate: da un lato, le monografie e, dall’altro, le pubblicazioni non monografiche (consistenti in articoli, saggi, note e contributi di [#OMISSIS#] genere). In modo specifico sono stati tenuti in considerazione e valutati il numero e la qualità delle monografie, il numero e la qualità delle pubblicazioni non monografiche, soprattutto di quelle più significative, la varietà e la novità dei [#OMISSIS#] affrontati e la originalità delle tesi sostenute, il rigore metodologico assunto [#OMISSIS#] redazione di tutti i menzionati lavori scientifici. Con riguardo alla prima tipologia, sebbene il candidato [#OMISSIS#] presenti un numero [#OMISSIS#] di monografie (4), sotto il profilo qualitativo esse sono da considerarsi inferiori a quelle degli altri due, segnatamente rispetto ai seguenti criteri: la chiarezza negli obiettivi dell’indagine, il metodo scientifico-giuridico assunto, la coerenza dello svolgimento della ricerca rispetto [#OMISSIS#] obiettivi ed al metodo dichiarati, l’originalità dei [#OMISSIS#] affrontati e dei risultati conseguiti. Anche con riguardo alla seconda tipologia — le pubblicazioni non monografiche —, quelle del candidato [#OMISSIS#] si presentano di livello inferiore a quelle degli altri due, segnalandosi peraltro che nessuna di esse risulta pubblicata in riviste di fascia A».

Quindi «dopo attenta e approfondita discussione, nell’ambito della quale ha comparato tra loro i candidati secondo le regole previste dal bando, che prevede una valutazione ora per allora sulla base dei titoli e delle pubblicazioni sussistenti al luglio 2017, la Commissione, all’unanimità dei suoi componenti, ha individuato la Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emanato il bando. Ciò, in estrema sintesi, in considerazione, per un verso, dei limiti sopradescritti delle pubblicazioni e del curriculum del Prof. [#OMISSIS#] e, per un altro, della circostanza che la candidata [#OMISSIS#] ha presentato per la valutazione pubblicazioni (comprensive di due monografie) di un livello qualitativo e quantitativo superiore a quello delle pubblicazioni presentate dal candidato [#OMISSIS#]» (giudizio, quest’[#OMISSIS#], ripetuto [#OMISSIS#] relazione finale di cui al verbale n. 10).

2.5.3. Dalla lettura dei giudizi riportati emerge innanzitutto l’insussistenza delle omissioni valutative e degli approfondimenti che l’appellante imputa alla commissione, dovendosi precisare, al riguardo, che rientra [#OMISSIS#] discrezionalità della stessa scegliere quali pubblicazioni valutare fra quelle presentate da ciascun candidato.

Inoltre, dai giudizi riportati, che sono stati trascritti per dare contezza della consistenza delle valutazioni date dalla commissione, emerge che queste ultime, [#OMISSIS#] loro ineludibile opinabilità, diversamente da quanto sostenuto nell’appello, sono frutto dell’esame approfondito svolto da esponenti della stessa comunità scientifica cui appartiene l’appellante e rappresentano l’espressione della discrezionalità tecnica dell’organo valutativo; discrezionalità che se, in astratto, è sindacabile da questo [#OMISSIS#] a fronte di motivazione assente, incompleta, illogica o incoerente, oppure in [#OMISSIS#] di vistose omissioni, non lo è, in concreto, laddove, come nel [#OMISSIS#] di specie, non è ravvisabile né il difetto di motivazione, né l’incoerenza o l’illogicità della stessa, dovendosi aggiungere che dall’appellante non sono stati evidenziati vizi consistenti in “evidente” omessa considerazione di titoli rilevanti, quanto al suo curriculum, ovvero in “evidente” considerazione, a favore della vincitrice, di titoli non posseduti.

Osserva il Collegio che quel “sindacato sostitutivo” (sfavorevole) che l’appellante censura, attribuendolo alla sentenza del TAR e ritenendolo non consentito in quanto esorbitante dai poteri del [#OMISSIS#], specularmente non è esigibile da questo [#OMISSIS#] al (malcelato) fine di ottenere una diversa valutazione (a lui favorevole).

L’appellante, infatti, non ha evidenziato macroscopici errori o eventuali omissioni così rilevanti da far sorgere il dubbio che l’attività della commissione sia stata incompleta, tanto da dover essere ripetuta.

Pur avendo premesso di non voler «sostituire una propria “soggettiva valutazione” a quella della Commissione», ma di limitarsi a rilevare «errori oggettivi e valutazioni contra legem posti in essere dalla Commissione» (così alle pagg. 13 e 14 dell’atto di appello), in realtà, di fatto, l’appellante ha rifatto integralmente la valutazione, cui come noto sono intrinseci fisiologici margini di opinabilità, spendendosi in apprezzamenti secondo i quali egli «ha svolto attività didattica superiore a quella degli altri due candidati!», risulterebbe «la netta prevalenza dei servizi prestati dal Prof. [#OMISSIS#] rispetto [#OMISSIS#] altri due candidati!», «l’assoluta prevalenza dell’attività svolta dall’odierno ricorrente!» (pag. 17 id.), la sua «elevatissima produttività scientifica!» (pag. 18 id.).

Si tratta, come già rilevato, di valutazioni del tutto personali con le quali l’appellante inammissibilmente pretende di sostituire il proprio giudizio (favorevole) a quello (sfavorevole) dell’organo a ciò deputato.

Come correttamente rilevato dal TAR, una volta superato il vaglio della coerenza, ragionevolezza, logicità, consequenzialità e congruente motivazione che assiste il giudizio espresso dalla commissione, deve ritenersi esaurito il compito del [#OMISSIS#] non potendo questi addentrarsi oltre le scelte tecnico discrezionali dell’organo preposto alla valutazione dell’idoneità dei candidati a ricoprire il posto messo a concorso.

Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.

3. Le spese del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate fra tutte le parti in considerazione della particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 18/01/2023