Consiglio di Stato, 12 gennaio 2023, n. 12

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario - Motivazione

Data Documento: 2023-01-15
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Dalla Commissione di una procedura selettiva per la nomina a professore ordinario non può pretendersi “una motivazione analitica (articolo per articolo, titolo per titolo), ma una motivazione, anche sintetica e riassuntiva, sulla complessiva produzione scientifica del candidato a cui la Commissione addiviene all’esito dell’esame analitico della documentazione curriculare (TAR Lazio, III, 27.10.2017, n. 10770)”. La motivazione può anche essere sintetica e riassumere un giudizio rivolto all’intera produzione scientifica presentata, senza che sia necessario un giudizio “titolo per titolo” (TAR Lazio, III,15.11.2018, n. 11051).

Contenuto sentenza

N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Napoli, [#OMISSIS#] Pelizzo, [#OMISSIS#] Zoppolato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Farruggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato [#OMISSIS#] Zoppolato in Milano, via Paleocapa 1;

contro

Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Pastore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], Rettorato – [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] n. 4;

nei confronti

[#OMISSIS#] Iandelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Piccioli, [#OMISSIS#] Berchielli e [#OMISSIS#] Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del decreto del 7 marzo 2022 n. 277, con cui la Rettrice dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha disposto «l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e MediaAudiovisivi), settore scientifico disciplinare L ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo di questo Ateneo, dai quali risulta vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] IANDELLI»; dei verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice del 24 gennaio 2022 e dell’8 febbraio 2022; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; ivi inclusi, ove occorrer possa e in parte qua, il decreto del Rettore dell’8 giugno 2021 con cui l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha indetto la procedura selettiva, nonché il Regolamento d’Ateneo per «la chiamata dei professori Ordinari e Associati».

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Iandelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La Prof. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha chiesto l’annullamento del decreto del 7 marzo 2022 n. 277, con cui l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha disposto “l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, Televisione e MediaAudiovisivi), settore scientifico disciplinare L ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo di questo Ateneo, dai quali risulta vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] IANDELLI”.

Con decreto del Rettore dell’8 giugno 2021, l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha indetto le procedure selettive per la copertura di quattordici posti di Professore Ordinario, suddivisi per dipartimenti e per settori concorsuali-scientifici.

All’esito di tale attività, la Prof.ssa Iandelli conseguiva 40 punti (su 40) per le pubblicazioni, punti 23 (su 25) per l’attività didattica e 33 (su 35) punti per il curriculum, per complessivi 96 punti.

Il Prof. [#OMISSIS#] Pierotti, invece, otteneva 36 punti per le pubblicazioni, punti 21 per l’attività didattica e 29 punti per il curriculum, per complessivi 86 punti.

Alla Prof.ssa [#OMISSIS#] venivano assegnati 39 punti per le pubblicazioni, 25 punti per l’attività didattica e 31 punti per il curriculum, per complessivi 95 punti.

Con decreto del 7 marzo 2022 n. 277, la Rettrice dell’Università ha approvato gli atti della procedura selettiva, dai quali risulta vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] Iandelli, con scarto di un solo punto rispetto all’odierna ricorrente, seconda in graduatoria.

Contrariamente a quanto previsto dal bando la Commissione avrebbe determinato criteri di valutazione generici e comunque inadeguati rispetto ai principi dettati dalla disciplina di settore, dal Regolamento d’Ateneo e dal bando, così compromettendo la valutazione delle domande pervenute.

Si sostiene in particolare l’esistenza dei seguenti vizi;

I. l’illegittimità ed omessa specificazione dei criteri per la valutazione dell’attività didattica, oltre alla violazione dell’art. 18 l. 240/2010 e degli artt. 3 e 5 del regolamento d’ateneo e degli artt. 5 e 7 del bando;

2. l’illegittimità ed omessa specificazione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche;

3. l’illegittimità ed omessa specificazione dei criteri per la valutazione del curriculum.

Nel ricorso si è costituita l’Università di [#OMISSIS#] e la Prof.ssa [#OMISSIS#] Iandelli che hanno contestato le argomentazioni preposte e chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 7 dicembre 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 In particolare è infondato il primo motivo con il quale si sostiene che la commissione non avrebbe dettagliato i criteri da applicare, così come definiti dal bando.

Sul punto è dirimente constatare come gli artt. 3, 4, 5 e 6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati” emanato con D.R. n. 466/2019 e gli artt. 6 e 7 del bando quali stabiliscono nel dettaglio i titoli oggetto di valutazione, i relativi massimali, ed i criteri da adottare per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività scientifica e della didattica.

In considerazione delle disposizioni sopra richiamate è evidente che i criteri adottati dalla Commissione nel verbale n. 1 non sono frutto di attività discrezionale della medesima e, comunque, riproducono pedissequamente quelli indicati nel succitato Regolamento e nel bando.

1.2 Precedenti pronunce hanno chiarito che dalla Commissione di una procedura selettiva per la nomina a professore ordinario non può pretendersi “una motivazione analitica (articolo per articolo, titolo per titolo), ma una motivazione, anche sintetica e riassuntiva, sulla complessiva produzione scientifica del candidato a cui la Commissione addiviene all’esito dell’esame analitico della documentazione curriculare (TAR Lazio, III, 27.10.2017, n. 10770)”.

1.3 Un simile livello di analiticità della motivazione, peraltro, non è preteso nemmeno dalle norme di riferimento citate e la motivazione può anche essere sintetica e riassumere un giudizio rivolto all’intera produzione scientifica presentata, senza che sia necessario un giudizio “titolo per titolo” (TAR Lazio, III,15.11.2018, n. 11051).

1.4 E’ noto, peraltro, che “la Commissione di concorso gode di un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere (Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6056) che nel [#OMISSIS#] presente non sono riscontrabili.

Rientra infatti [#OMISSIS#] discrezionalità della commissione concorsuale la possibilità di valorizzare il curriculum dei partecipanti, attribuendo un punteggio relativo al curriculum stesso quando tale

punteggio sia adeguatamente motivato.” (Cons. Stato Sez. V, Sent., 27.09.2022, n. 8321).

1.5 Ne consegue come non sia condivisibile l’affermazione in base alla quale la Commissione avesse l’obbligo di dettagliare il criterio di valutazione del “volume” e della “continuità” delle attività didattiche, nonché della “responsabilità” degli insegnamenti, in quanto la Commissione aveva individuato tre sub criteri, senza che sia stata dimostrata l’esistenza di una qualche disposizione che vincolava in modo ancora più stringente l’operato degli organi di valutazione.

1.6 Si consideri, comunque, che la Sig.ra [#OMISSIS#] ha ottenuto il [#OMISSIS#] del punteggio in tutti i sotto-criteri della valutazione complessiva riferita all’attività didattica, circostanza quest'[#OMISSIS#] che impedirebbe alla ricorrente di conseguire un risultato [#OMISSIS#] di quello già ottenuto [#OMISSIS#] valutazione dell’attività didattica.

1.7 Con riferimento alla voce (sub-criterio) “insegnamento CdS (corsi di studi) triennali e magistrali” si sostiene che la valutazione riconosciuta alla ricorrente e alla Prof.ssa Iandelli sarebbe contraddittoria, in quanto la Commissione avrebbe assegnato il medesimo punteggio, pur riconoscendo, all’una (la vincitrice), un’attività “consistente per volume e continuità” e, all’altra (l’odierna ricorrente), un’attività “di notevole consistenza”, e dunque obiettivamente superiore.

1.8 La ricorrente si limita a prendere in esame il sub-criterio relativo all'”insegnamento”, senza considerare come la valutazione della commissione debba essere riferita all’intera attività didattica.

E’, peraltro, noto che secondo un [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (Cons. Stato Sez. VI, 10/07/2017, n. 3373).

1.9 La commissione ha dapprima attribuito a ciascun candidato un punteggio in relazione a ciascun sub-criterio già predeterminato, per passare in esame gli elementi del curriculum maggiormente significativi e che hanno inciso maggiormente [#OMISSIS#] valutazione dei punteggi, per concludere con un giudizio sintetico complessivo.

2. Detti giudizi finali appaiono coerenti con i punteggi complessivi attribuiti alle due candidate: Prof.ssa Iandelli punti 23 – Prof.ssa [#OMISSIS#] punti 25.

2.1 Altrettanto non condivisibili sono le argomentazioni dirette a contestare l’assegnazione dei 2 punti massimi, stabiliti per la voce “attività didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti”, attribuiti alla ricorrente e alla vincitrice in uguale misura (2 punti).

In proposito la Prof.ssa [#OMISSIS#] ha sostenuto che la valutazione della Commissione sarebbe illegittima per aver omesso di considerare, in quanto non citate nel verbale, l’attività di “esercitatrice” svolta dal 1998 al 2001 dalla ricorrente, nonché la docenza in dottorati di ricerca.

2.2 L’aver omesso di citare nel verbale alcune attività non dimostra, automaticamente, che non siano state prese in considerazione, posto che la Commissione non aveva l’obbligo di valorizzare atomisticamente ogni elemento del curriculum.

2.3 Si è già avuto modo di anticipare che precedenti pronunce hanno chiarito che la valutazione specifica dei titoli dei candidati “deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. Stato, VI, 4.03.2019, n. 1496; Id., 10.12.2012, n. 6298; Id., 21.10.2013, n. 5079).

2.4 Il criterio cardine deve basarsi sul confronto dell’attività scientifica e dei curricula di ogni singolo candidato nel proprio ambito di ricerca; il punteggio attribuito ad un candidato deve essere il frutto del confronto tra il suo curriculum e i criteri di valutazione previsti per lo specifico ambito di valutazione, senza risentire del giudizio o punteggio espresso nei confronti di un altro candidato nel medesimo ambito di valutazione.

2.5 Da ciò consegue che ai candidati possono essere attribuiti medesimi punteggi anche in [#OMISSIS#] di differenti attività svolte, rientrando ciò nell’ambito della discrezionalità amministrativa della Commissione giudicatrice.

2.6 La ricorrente da [#OMISSIS#] sostiene la mancata valorizzazione dei periodi di congedo di maternità fruiti dalla ricorrente, rendicontati [#OMISSIS#] domanda di partecipazione.

2.7 Sul punto è dirimente constatare come nel bando né in sede di specificazione dei criteri da parte della Commissione vi sia alcun riferimento al congedo obbligatorio:

Non è dato comunque comprendere il pregiudizio subito dalla ricorrente, posto che alla Prof.ssa [#OMISSIS#] è stato attribuito il maggior punteggio disponibile.

2.8 Nemmeno il punteggio attribuito all’attività didattica avrebbe potuto essere modificato in considerazione dell’esistenza dei congedi di maternità fruiti dalla ricorrente, essendo stata, detta attività, oggetto di autonoma valutazione da parte della Commissione.

La censura è, pertanto, infondata.

2.9 Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente sostiene illegittimità della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, nell’ambito della quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 39 su 40 punti assegnabili, mentre la controinteressata il punteggio [#OMISSIS#] di 40 e, ancora, per quanto attiene il giudizio sul curriculum.

3. La commissione avrebbe violato il Regolamento d’Ateneo e l’art. 7 del bando, [#OMISSIS#] parte in cui dette disposizioni dettano un’articolata disciplina preordinata alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione, inoltre, non avrebbe valutato i riconoscimenti internazionali delle pubblicazioni.

3.1 In realtà l’art. 7 del bando riproduce l’art. 4 del Regolamento interno, prevedendo l’obbligo di valutare la qualità della ricerca (art. 7 c.1), nonché l’attività scientifica sulla base di una serie di criteri, tra i quali, per quanto qui di interesse, il “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca” (art. 7 c. 2 lett. c).

3.2 In ordine alle pubblicazioni, ed alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la valutazione è svolta anche sulla base di “ulteriori” elementi, ovvero della originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, congruenza con il settore concorsuale di riferimento, rilevanza della collocazione editoriale della rivista, ed apporto individuale del candidato (Art. 7 c. 3).

3.3 Contrariamente a quanto affermato, e come è possibile evincere dal verbale n. 3 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi redatto in data 8.02.2022, sia per la ricorrente che per la controinteressata, la Commissione ha esplicitato i premi o i riconoscimenti ritenuti rilevanti.

3.4 Si consideri che la differenza di valutazione (peraltro relativa ad un solo punto) trova una conferma dalla lettura degli articolati e dettagliati giudizi della Commissione sulle pubblicazioni presentate dalle due docenti, nell’ambito dei quali si è evidenziato la qualità scientifica degli studi posti in essere e, ciò, malgrado una minima differenza di aggettivazioni tra le due candidate.

3.5 La commissione ha preso in considerazione e valutato anche i riconoscimenti internazionali della Prof.ssa [#OMISSIS#], premiando proprio la pubblicazione del volume “Presenze sonore”.

3.6 Rientrava, inoltre, [#OMISSIS#] discrezionalità della commissione individuare i criteri per valutazione le pubblicazioni, senza che quest’[#OMISSIS#] avrebbe dovuto essere obbligata ad adottare il criterio dei “peer review” quale strumento di valutazione dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche.

3.7 Sempre nei poteri della commissione rientrava la discrezionalità di porre in essere una valutazione dei titoli, dichiarati dai candidati secondo i criteri indicati all’art. 7 del bando, prevedendo che detta valutazione sarebbe avvenuta “a corpo” e non a misura” (in questo senso si veda Tar Toscana, sez. I. 16.02.2022 n. 194).

3.8 Non condivisibili sono le argomentazioni dirette e a contestare la mancata valutazione nell’ambito della produzione scientifica di 5 saggi e 3 contributi in volume in lingua [#OMISSIS#] e, ciò, considerando come nei criteri stabiliti dalla Commissione [#OMISSIS#] sia previsto in merito all’eventuale prevalenza [#OMISSIS#] valutazione a favore di coloro che abbiano pubblicazioni in lingua straniera.

3.9 Analoghe considerazioni è possibile estendere alla mancata valutazione della “seconda” abilitazione scientifica nazionale conseguita dalla Prof.ssa [#OMISSIS#], in quanto quest’[#OMISSIS#] non era riconducibile ad alcuno dei parametri di valutazione previsti dal Regolamento di Ateneo e dal bando già richiamati.

4. Anche i rimanenti rilievi, relativi all’asserita illegittimità della valutazione dell’attività istituzionale non sono dirimenti, in quanto sia il bando che il verbale preliminare sanciscono l’indispensabilità di una valutazione complessiva, prevedendo che la Commissione apprezzi “la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia ed attività”.

4.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

 

Pubblicato il 12/01/2023