TAR Lazio, Sez. III ter, 9 febbraio 2023, n. 2229

Procedura selettiva bandita da INFN - art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 - Stabilizzazione del personale precario

Data Documento: 2023-02-11
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Posto che una norma ad alta valenza settoriale e derogatoria rispetto alle altre norme che impongono il concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego, quale è quella recata dall’art. 20 d.lgs. 75/2017, per propria natura deve essere interpretata (e applicata) in modo rigoroso e tale da scongiurare ogni interpretazione che conduca ad estenderne, al di fuori dello stretto perimetro operativo di applicazione disegnato dalle disposizioni che la compongono, la portata applicativa (dovendosi limitare l’interprete alla c.d. stretta interpretazione delle espressioni che formano le previsioni normative in essa contenute), assume rilievo la circostanza che la norma
espressamente fa riferimento agli enti e istituzioni di ricerca nazionali “finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”», il che conduce ad affermare nel caso in esame che un’università straniera, quale quella presso cui ha collaborato la ricorrente, «non equivale ad un ente o istituzione di ricerca finanziato dal “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”. Diversamente argomentando si rischierebbe di estendere l’applicazione della normazione derogatoria e quindi eccezionale nonché di strettissima interpretazione al personale che, non avendo prestato un congruo periodo di servizio presso un’amministrazione nazionale, potrebbe non essere in alcun modo riconducibile alla figura del dipendente “precario. In ragione dunque dell’evidenziata natura speciale e derogatoria della disciplina di riferimento, i prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive nel senso auspicato dalla ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 02229/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05126/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 5126 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Costantini, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Prioli, [#OMISSIS#] Cortis, [#OMISSIS#] Paternò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Larosa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Calore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bondi, [#OMISSIS#] Spisso, Florin Catalin Sirghi, [#OMISSIS#] Giampaoli, [#OMISSIS#] Barbanera, Liedl [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mou, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Ghiano, [#OMISSIS#] Angelucci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Andrey Alexandrov, [#OMISSIS#] Consiglio, [#OMISSIS#] Bellan, [#OMISSIS#] Nenni, [#OMISSIS#] Bersanetti, Ian Postuma, Giada [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Judilka Bermudez, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del provvedimento di esclusione emesso dall’INFN in data 9.03.2022 comunicato alla ricorrente il 10.03.2022, relativo alla procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 [#OMISSIS#] 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

– del bando di concorso n. 23489 pubblicato dall’INFN ed avente per oggetto alla procedura selettiva n. 23489/2021 per titoli ed esame colloquio riservato al personale non dirigenziale per il superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 co. 2 del decreto legislativo 25 [#OMISSIS#] 2017 n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

– degli elenchi dei non ammessi alla procedura selettiva; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° agosto 2022:

– della graduatoria di merito del concorso bandito dall’INFN, pubblicata il 13 giugno 2022;

– del provvedimento emesso [#OMISSIS#] stessa data contenente l’esito delle prove orali della procedura selettiva de qua;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e di [#OMISSIS#] Prioli, di [#OMISSIS#] Cortis, di [#OMISSIS#] Paternò, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Larosa, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Calore, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Bondi, di [#OMISSIS#] Spisso, di Florin Catalin Sirghi, di [#OMISSIS#] Giampaoli, di [#OMISSIS#] Barbanera, di Liedl [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di [#OMISSIS#] Mou, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di Chiara Ghiano, di [#OMISSIS#] Angelucci, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di Andrey Alexandrov, di [#OMISSIS#] Consiglio, di [#OMISSIS#] Bellan, di [#OMISSIS#] Nenni, di [#OMISSIS#] Bersanetti, di Ian Postuma, di Giada [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Judilka Bermudez;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 72bis e 74 c.p.a.;

Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, la dott.ssa Costantini impugna, unitamente al bando di concorso, il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva bandita dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il superamento del precariato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per 40 posti con il profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Dopo aver richiamato integralmente l’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, nonché la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 recante gli indirizzi operativi del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la ricorrente sostiene che l’INFN avrebbe erroneamente applicato la normativa sopra detta [#OMISSIS#] parte in cui non ha ritenuto valido, ai fini del triennio, il servizio prestato con assegni e contratti di ricerca presso Università europee, così escludendo illegittimamente l’interessata nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa e dal bando di concorso.

3. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

– «Violazione della L. 241/1990 ss.mm.ii»: il provvedimento impugnato risulterebbe generico in quanto non consente di far comprendere in modo chiaro il motivo che ha determinato l’esclusione.

– «Violazione, erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000, d.lgs. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; della Carta Europea dei ricercatori e del codice di condotta per -l’assunzione dei ricercatori; art. 20 del D.GS 25maggio2017 N. 75;Circolari n. 3 del 23 novembre 2017 E n. 1 del 9gennaio 2018; degli artt.3, 35, 51 e 97della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione»: la ricorrente, oltre ad avere tutti i requisiti prescritti, avrebbe acquisito nel settore per il quale vorrebbe concorrere una esperienza pluriennale; pertanto, la sua esclusione per il solo fatto di aver maturato l’anzianità di servizio prestando attività di ricerca presso Università dell’Unione Europea sarebbe arbitraria e ingiusta, come statuito dal Tar Lazio, Sezione Terza n. 800/2020 (della quale riporta ampio stralcio).

– «Violazione erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; d.lgs. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori; dell’art. 20 del D.LGS 25 [#OMISSIS#] 2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018;dell’art. 35 del D.LGS. n. 165/2001; degli artt. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’atto, errata valutazione dei presupposti»: ritenere valido soltanto il servizio prestato con assegni e contratti di ricerca presso enti e istituti di ricerca diversi da quelli delle Università concretizzerebbe una disparità di trattamento e violerebbe il principio di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione, non tenendo conto dell’esperienza comunque maturata dalla ricorrente.

– «Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta»: l’esclusione della ricorrente violerebbe il diritto alla sicurezza sociale, essendo destinato ad incidere sul suo tenore di [#OMISSIS#] relativamente alle possibilità di accesso ad un lavoro più stabile.

– «Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 2 lett. b); dell’art. 20 del D.LGS 25 [#OMISSIS#] 2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018; dell’art. 35 del D.LGS. n.165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’atto, errata valutazione dei presupposti»: l’esclusione della ricorrente si tradurrebbe in una illegittima interpretazione restrittiva che condurrebbe inevitabilmente ad aporie interne alla medesima legge rispetto alle norme nazionali e comunitarie.

4. Ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati e, in subordine, per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, d.lgs. n. 75/2017 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., ovvero rimessione degli atti alla CGE ai sensi dell’art. 267 TFUE.

5. Per resistere al gravame, si è costituito l’INFN che con memoria ha argomentato per la tardività e l’infondatezza del gravame, richiamando a sostegno della legittimità dell’operato amministrativo la pronuncia del Consiglio di Stato, n. 150/2022.

6. Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha poi impugnato la graduatoria finale di merito e gli esiti della procedura selettiva, per vizi di illegittimità derivata, formulando altresì istanza di autorizzazione per pubblici proclami, poi accolta con ordinanza collegiale n. 13546/2022 resa all’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 21 ottobre 2022, fissata ai sensi dell’art. 72bis c.p.a. (cfr. ordinanza cautelare n. 3686/2022).

7. Integrato il contraddittorio, si sono costituiti i controinteressati che hanno dedotto per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.

8. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 9 gennaio 2022, per la quale la ricorrente ha prodotto memoria in cui ha chiesto di attendere l’esito della questione rimessa alla CGE con ordinanza del Tar Lazio, n. 6653/2022, chiedendo altresì il passaggio in decisione sulla base degli scritti, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso [#OMISSIS#] altri difensori comparsi di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

9. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccepita tardività del gravame – per non aver la ricorrente tempestivamente impugnato la clausola del bando che individua tra i contratti “spendibili”, ai fini del computo del triennio, i soli assegni di ricerca intercorsi con l’INFN ovvero con altri Enti e Istituzioni di ricerca di cui all’art. 1, del d.lgs. n. 218/2016 – in ragione dell’infondatezza dello stesso.

10. La ricorrente è stata infatti esclusa dalla procedura di stabilizzazione indetta dall’INFN in base all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in ragione dell’accertata carenza del requisito dello svolgimento di un triennio di attività, negli ultimi otto anni, presso l’INFN o altri Enti e Istituzioni di ricerca di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 218/2016, ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con Fondazioni operanti con il sostegno del MUR, come prescritto dal bando di concorso.

[#OMISSIS#] domanda di partecipazione, la stessa aveva infatti indicato: – di essere stata dipendente a tempo determinato dal 01/02/2009 al 31/12/2016, quindi, per quanto di utilità ai fini del concorso, dal 01/01/2014 al 31/12/2016, dell’Università di Ghent (Gand) Belgio; – di essere stata titolare di un assegno di ricerca presso l’INFN, Sezione di Bari dal 01/03/2017 al 28/02/2018, ritenendo quindi validi, ai fini del computo del triennio, il servizio e l’esperienza maturata presso l’Università belga.

11. Tuttavia, contrariamente alla tesi di parte, l’attività prestata presso una Università, tanto più estera, non può essere calcolata, ai fini della maturazione del requisito di cui all’art. 2, lettera f) del bando, corrispondente all’art. 20, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 75 del 2017.

12. In base a detta disposizione, «Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e [#OMISSIS#] restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso», precisando, al successivo comma 11, che dette norme debbano applicarsi anche al personale degli «enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso … diversi enti e istituzioni di ricerca».

La circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha poi chiarito al par. 3.2.7, che «per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i commi 1 e 2 dell’articolo 20 si applicano con le specificità che seguono: … con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (quindi gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche con attività svolta presso diversi enti e istituzioni di ricerca; l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca».

13. Dal quadro normativo di riferimento discende, pertanto, la non computabilità, ai fini del calcolo del triennio, dell’esperienza prestata presso università estere, che non rientrano nel novero degli enti e istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MUR.

14. In una vicenda simile, relativa alla non computabilità ai fini della maturazione del requisito in esame del lavoro di ricercatore svolto presso l’Istituto italiano di tecnologia, il Consiglio di Stato ha recentemente osservato che «[p]osto che una [#OMISSIS#] ad alta [#OMISSIS#] settoriale e derogatoria rispetto alle altre norme che impongono il concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego, quale è quella recata dall’art. 20 d.lgs. 75/2017, per propria natura deve essere interpretata (e applicata) in modo rigoroso e tale da scongiurare ogni interpretazione che conduca ad estenderne, al di fuori dello stretto perimetro operativo di applicazione disegnato dalle disposizioni che la compongono, la portata applicativa (dovendosi limitare l’interprete alla c.d. stretta interpretazione delle espressioni che formano le previsioni normative in essa contenute), assume rilievo la circostanza che la [#OMISSIS#] espressamente fa riferimento [#OMISSIS#] enti e istituzioni di ricerca nazionali “finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”», il che conduce ad affermare nel [#OMISSIS#] in esame – parafrasando la pronuncia di secondo grado – che un’università straniera, quale quella presso cui ha collaborato la ricorrente, «non equivale ad un ente o istituzione di ricerca finanziato dal “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”. Diversamente argomentando si rischierebbe di estendere l’applicazione della normazione derogatoria e quindi eccezionale nonché di strettissima interpretazione al personale che, non avendo prestato un congruo periodo di servizio presso un’amministrazione nazionale, potrebbe non essere in alcun modo riconducibile alla figura del dipendente “precario”» (in tali termini, CdS, Sezione Sesta, sentenza n. 150/2022, che ha riformato in appello la pronuncia di questo Tar, n. 800/2020, invocata a difesa dalla stessa parte).

15. In ragione dunque dell’evidenziata natura speciale e derogatoria della disciplina di riferimento, i prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive nel senso auspicato dalla ricorrente.

16. Non coglie dunque nel segno la denunciata disparità di trattamento, in quanto se l’INFN avesse consentito la partecipazione al concorso de quo anche a candidati titolari di contratti diversi da quelli previsti dal legislatore, come invece voluto dalla parte, avrebbe chiaramente violato la lettera della legge che, come sopra visto, ha ben individuato e delimitato i destinatari delle procedure concorsuali riservate.

17. Né si ravvisa alcun pregiudizio al diritto al lavoro o preclusione all’accesso al pubblico impiego, atteso che «la selezione qui oggetto di controversia, prevista dal più volte citato art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 non esaurisce i posti disponibili e non esclude la possibilità di valorizzare le esperienze provenienti anche dal settore privato in concorsi aperti, ma, avendo lo scopo di valorizzare le risorse interne alle amministrazioni di ricerca finanziate dallo Stato italiano, peraltro con uno specifico fondo quale è il FOE, ben può sagomare i requisiti di accesso con riferimento al servizio prestato in enti e istituti di ricerca finanziati dal fondo ordinario del [#OMISSIS#] pubblico italiano» (CdS, n. 150/2022).

18. È poi del tutto destituito di fondamento anche il denunciato difetto motivazionale, atteso che il provvedimento impugnato, richiamando il bando di concorso, ha individuato chiaramente la ragione dell’esclusione nel “difetto del requisito riportato alla lettera f) del bando”.

Tale formula non ha impedito alla destinataria di cogliere le motivazioni dell’esclusione, stante la puntuale e completa indicazione normativa della previsione che si poneva ad ostacolo alla partecipazione della candidata.

19. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il provvedimento di esclusione, come pure il bando di concorso, devono ritenersi legittimi in quanto pienamente conformi alle speciali previsioni di legge.

20. Il Collegio osserva infine, per completezza, come la questione rimessa recentemente alla CGE – con riferimento alla quale la parte ha evidenziato l’opportunità di attendere l’esito – attenga invero al personale delle Istituzioni AFAM, sottratte all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, come stabilito dallo stesso legislatore al comma 9, secondo periodo, dello stesso articolo, di tal che non si ravvisa alcuna pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del presente giudizio. Né si ravvisano gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale o rimettere gli atti alla Corte europea.

21. Conclusivamente, il ricorso, come pure quello per motivi aggiunti contenenti i medesimi vizi in via derivata, va respinto.

22. Sussistono tuttavia giustificati motivi, anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali intervenuti sulla materia, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 09/02/2023