I giudizi dei singoli Commissari e quello sintetico finale espresso dalla Commissione risultano inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto a qualificare come non adeguate le pubblicazioni del candidato; la motivazione si rivela del tutto generica, completamente slegata dall’esame delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e priva dell’indicazione delle ragioni che hanno in effetti condotto la Commissione stessa a concludere per l’impossibilità di esprimere nei confronti del candidato “…un giudizio compiutamente positivo ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia”.
TAR Lazio, Roma, 30 marzo 2023, n. 5446
Abilitazione scientifica nazionale - Difetto di motivazione
Pubblicato il 30/03/2023
N. 05446/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Taverniti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sesto [#OMISSIS#] n.23;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione Giudicatrice Abilitazione Nazionale Settore 12-G1, Anvur, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
1. del diniego all’abilitazione nazionale del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 “Diritto Penale”, indetta originariamente con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 e, in particolare, del provvedimento, privo di data, riportante il giudizio collegiale e i giudizi individuali attribuiti dalla Commissione esaminatrice al ricorrente a seguito del riesame disposto da codesto ecc.mo TAR, Sezione Terza, con sentenza n. 8942/2016 del 2 agosto 2016, del quale il ricorrente non ha avuto alcuna comunicazione diretta, ma che ha appreso essere stato affisso sul [#OMISSIS#] del MIUR, probabilmente a decorrere dal 3 [#OMISSIS#] 2017;
2. ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, di tutti i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice nominata per riesaminare la domanda di concorso della dott. [#OMISSIS#], dei quali il ricorrente ha rinvenuto on-line esclusivamente n. 2 verbali del 18 aprile 2017;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi del ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio definitivo di non idoneità ai fini dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 “Diritto Penale”, indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012; più precisamente, ha impugnato il provvedimento, privo di data e dichiaratamente conosciuto solo in virtù della pubblicazione sul [#OMISSIS#] del MIUR, riportante il giudizio collegiale e i giudizi individuali attribuitigli dalla Commissione esaminatrice dopo il riesame dell’originaria valutazione negativa, annullata con sentenza di questa Sezione n. 8942 del 2 agosto 2016.
Riferisce più in dettaglio che, con la richiamata decisione, veniva ordinato al Ministero resistente di disporre una nuova valutazione del candidato alla luce delle statuizioni contenute in sentenza; ovvero tenuto conto: a) che il ricorrente stesso avesse superato le tre mediane di riferimento; b) e che la commissione avesse travisato i titoli. Riferisce altresì di esser stato –nelle more- giudicato non idoneo anche all’esito della procedura indetta per il conseguimento della stessa abilitazione nell’anno 2016 e di aver nuovamente impugnato la valutazione finale della Commissione con ricorso iscritto al n.11294/2017 R.R., di nuovo ottenendone l’annullamento (cfr. sentenza n. 16597/2022).
Nessuno si è costituito per le Amministrazioni resistenti nel presente giudizio e, all’udienza di smaltimento del 27 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta del primo motivo incentrato sul difetto di istruttoria e sulla violazione del precedente giudicato.
Più precisamente, [#OMISSIS#] prospettazione del ricorrente, la disamina e la conseguente valutazione delle pubblicazioni, dei restanti titoli e del curriculum risulterebbe molto carente, per ciò stesso ponendosi in contrasto con il giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 5575/2016, di accoglimento di analoga censura. Nuovamente il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe viziato da difetto di istruttoria e, altresì, da contraddittorietà.
Esaminando gli atti di causa, emerge invero la contraddizione rilevata nel processo valutativo posto che, a fronte del giudizio fortemente penalizzante del prof. Picotti, i restanti componenti della commissione hanno espresso una valutazione non negativa in merito alle pubblicazioni dell’odierno ricorrente; pervenendosi -nel giudizio finale sintetico- a conclusioni non sostenute da una specifica e dettagliata motivazione che faccia emergere in modo nitido le negatività attribuite alle pubblicazioni del ricorrente.
Per un verso il prof. Picotti si impegna nell’evidenziare la “pochezza” del candidato: parla di “noterelle” con riferimento [#OMISSIS#] scritti minori, definisce “modeste” le monografie e si spinge ad affermare che gli scritti del dr. [#OMISSIS#] “non assurgono a valore scientifico”.
Per altro verso nel giudizio espresso dagli altri Commissari, individualmente e nel giudizio collegiale che chiude la procedura, si fa sintetico riferimento alla “buona esperienza didattica”, alla “partecipazione a progetti di ricerca”, alla “sua produzione scientifica [#OMISSIS#] e coerente con le tematiche del settore disciplinare”, alle “due monografie, dedicate rispettivamente ai reati della stessa indole e al delitto di deviazione di acque e di modificazione dello stato dei luoghi”, al “superamento delle mediane” e alla “attitudine alla ricerca”, pur pervenendo ad affermare conclusivamente, senza una specifica e dettagliata motivazione che faccia emergere le effettive negatività del ricorrente, la dichiarata –quanto generica e immotivata- impossibilità di “esprimere nei suoi confronti un giudizio compiutamente positivo ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia”.
Già nel precedente giudizio, promosso avverso l’originaria valutazione del candidato odierno ricorrente nell’ambito della procedura indetta nel 2012, cui si riferisce il riesame nuovamente gravato, il Collegio aveva accolto la censura di difetto di istruttoria e illogicità contenuta nel secondo motivo, disponendo la riedizione del giudizio, pur fissando un punto [#OMISSIS#] in relazione ad un profilo che torna qui in considerazione e che si ritiene di condividere: “il solo superamento delle “mediane” da parte del candidato non può essere ritenuto sufficiente all’abilitazione, trattandosi di indicatori a carattere quantitativo che non possono assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, risultando preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi; sicchè l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni costituite dal superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e dal positivo giudizio di merito…”. Fatta questa premessa, però, il Collegio ha annullato -[#OMISSIS#] fattispecie- la valutazione di merito espressa dalla Commissione.
Analoga censura di difetto di motivazione è stata poi accolta nell’altro giudizio, promosso –come detto- dallo stesso prof. [#OMISSIS#] contro la valutazione di inidoneità riferita alla procedura del 2016; più precisamente, è stato ritenuto fondato il secondo motivo riguardante la valutazione di merito della produzione scientifica del prof. [#OMISSIS#]. Si legge in sentenza quanto di seguito riportato: ”dall’esame della valutazione collegiale, emerge un salto logico tra la prima parte, dove compaiono espressioni senza dubbio positive (quali “produzione scientifica piuttosto consistente”, “accettabile”, “coerenza con le tematiche del concorso”, “sufficiente collocazione editoriale e distribuzione temporale”) compendiate dalla frase “il giudizio positivo può essere esteso anche con riferimento al numero e al tipo di pubblicazioni presentate”, e la seconda parte della valutazione, quasi esclusivamente concentrata su di una monografia, apoditticamente indicata come quella più impegnativa e rilevante…..non può non rilevarsi come i referenti normativi a cui le commissioni devono attenersi non paiono limitare l’analisi alle opere monografiche e come, ad ogni modo, l’esame effettuato riguardo le molteplici ulteriori pubblicazioni del ricorrente, sia risultato laconico ed eccessivamente sintetico, in modo da non poter ragionevolmente sussumere oltre quindici anni di [#OMISSIS#] accademica, editoriale e scientifica del candidato. La censura del ricorrente è, quindi, fondata sotto il profilo del difetto di motivazione”.
Da [#OMISSIS#], si richiama una recente pronunzia di questo Collegio emessa in un [#OMISSIS#] analogo, secondo cui “per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – (che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo), tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari”(cfr. la recentissima sentenza di questa Sezione n. 3052/2022).
Applicando tali principi al [#OMISSIS#] di specie, emerge che i giudizi dei singoli Commissari e quello sintetico finale espresso infine dalla Commissione risultano inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto a qualificare come non adeguate le pubblicazioni del candidato; la motivazione si rivela del tutto generica, completamente slegata dall’esame delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e priva dell’indicazione delle ragioni che hanno in effetti condotto la Commissione stessa a concludere per l’impossibilità di esprimere nei confronti del candidato “…un giudizio compiutamente positivo ai fini dell’idoneità alla docenza di seconda fascia”.
3.- In conclusione, il gravame va accolto nei termini che precedono per difetto di adeguata istruttoria e per contraddittorietà della motivazione.
All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo in capo alla soccombente Amministrazione di rinnovare ancora una volta il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa rispetto a quelli che hanno rassegnato le pregresse valutazioni, oggetto di censura. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministerodell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente. Compensa le spese con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Serlenga, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere