É illegittimo il diniego di abilitazione scientifica quando la motivazione del giudizio espresso dalla Commissione non esprime alcuna concreta giustificazione circa la mancata originalità ed innovatività dei temi trattati. Nel caso di specie, infatti, la Commissione, tanto nei giudizi individuali, quanto nel giudizio complessivo, si è limitata a richiamare in modo estremamente generico la mancanza di un apporto originale, che è, tralaltro, solo uno dei criteri valutativi. E ciò, ripetendo il medesimo giudizio per ciascuna delle tre monografie presentate dal ricorrente, senza tenere conto, pertanto, della peculiarità di ogni singola opera, ovvero del suo diverso impatto scientifico. Ne deriva un giudizio eccessivamente generico, in quanto non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione.
TAR Lazio, Sez. III-bis, 23 maggio 2023, n. 8768
Abilitazione scientifica nazionale - Originalità della produzione scientifica - Motivazione del diniego di abilitazione
- 08768/2023 REG.PROV.COLL.
- 06488/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6488 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Pomanti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Universita’ e Ricerca, Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa concessione dell’opportuna misura cautelare, – del giudizio di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale nei confronti del Prof. [#OMISSIS#] Pomanti per il settore concorsuale 12/G1, Diritto Penale – Fascia II, Quarto quadrimestre, Bando ex d.d. n. 2175 del 2018;
– per quanto di interesse:
● del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016;
● del D.M. n. 120 del 7.6.2016;
● del Decreto Direttoriale n. 1052/2018, con cui è stata bandita la selezione dei Commissari;
● del D.M. n. 589 del 8 agosto 2016 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
● del D.D. MIUR n. 2175/2018 di indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;
● della delibera ANVUR prot. 234 del 24.10.2018 con cui sono stati accertati i requisiti di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari;
● del Decreto Direttoriale 2798 del 29.10.2018 di nomina della Commissione del settore concorsuale di riferimento;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dal ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POMANTI [#OMISSIS#] il 12112020 :
per l’annullamento
– delle attestazioni di positiva valutazione dei singoli Commissari rilasciate dagli Atenei di appartenenza.
***
Si depositano i presenti motivi aggiunti, resisi necessari a seguito dell’avvenuta conoscenza di nuovi documenti da parte dell’odierno ricorrente in data 5 settembre 2020 con il deposito della documentazione difensiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, Bando ex d.d.n. 2175 del 2018.
Premette in fatto di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa, ritenendo di soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge per il conferimento di detta abilitazione.
Assume di essere stato giudicato dalla Commissione all’uopo nominata, non idoneo all’abilitazione per asserito difetto di originalità ed innovatività dei [#OMISSIS#] trattati nei contributi.
Tale giudizio è stato impugnato dall’odierno ricorrente, al fine di ottenerne l’annullamento.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
Con successivi motivi aggiunti, il Prof. Pomanti ha chiesto l’annullamento delle attestazioni di positiva valutazione dei singoli Commissari, rilasciate dagli Atenei di appartenenza.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene opportuno anzitutto richiamare il quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016, l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
Nel [#OMISSIS#] di specie, al ricorrente sono stati riconosciuti solo quattro titoli sebbene sia stato positivamente riscontrato il raggiungimento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, con una maggioranza di 4 commissari su cinque, il Prof. Pomanti è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione tenuto conto che, quello del ricorrente è “un curriculum lacunoso, dunque, in assenza della specifica indicazione dell’attività di insegnamento in corsi universitari in materie penalistiche e di una qualsivoglia attività di ricerca qualificata presso università o altre istituzioni scientifiche equiparabili, a cui può essere attribuita una valutazione di mera sufficienza formale.”
Ognuna delle tre monografie, è stata giudicata, di poi, priva di originalità ed innovatività in ordine ai [#OMISSIS#] trattati.
Il gravame è affidato a quattro censure con cui viene contestata l’illegittimità:
– della valutazione dei titoli e del curriculum presentati, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/90, della legge n. 240/2010, del d.P.R. n. 95/2016, nonché eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa;
– del giudizio complessivamente negativo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,5 e 7 del DM 120/2016, nonché per arbitrarietà [#OMISSIS#] valutazione da parte della Commissione e sviamento di potere;
– del giudizio di sintesi e dei giudizi individuali per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta [#OMISSIS#] valutazione;
– della composizione della Commissione giudicatrice per violazione del DPR 95/2016, DM 120/2016, DD Miur 1052/2018.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
A cogliere nel segno è la censura con cui parte ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione, dal momento che, della circostanza dirimente ai fini del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica, consistente [#OMISSIS#] mancata originalità ed innovatività dei [#OMISSIS#] trattati, non è stata fornita alcuna concreta giustificazione, limitandosi la Commissione, tanto nei giudizi individuali, quanto nel giudizio complessivo, a richiamare in modo estremamente generico la mancanza di un apporto originale, che è, tralaltro, solo uno dei criteri valutativi.
E ciò ripetendo il medesimo giudizio per ciascuna delle tre monografie presentate dal ricorrente, senza tenere conto, pertanto, della peculiarità di ogni singola opera, ovvero del suo diverso impatto scientifico. Ne deriva un giudizio eccessivamente generico, in quanto non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione (“il carattere sostanzialmente identico dei due giudizi in parola deve essere ritenuto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, nonché alternativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio, sez. III n. 309/2017, n. 2781/2018, n. 5916/2019)” (così T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 3 aprile 2020, n. 3761).
Ad ogni buon conto, occorre evidenziare come l’art. 4, lett. a), del d.m. n. 120/2016, recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, preveda espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi del successivo articolo 7, debba essere vagliata alla luce non soltanto dell’originalità, ma anche della “collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare” nonché del “numero e tipo di pubblicazioni presentate” .
Orbene, a fronte del citato quadro normativo di riferimento, il Collegio non può non rilevare come le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale oggi impugnato non siano supportate da alcuna motivazione sufficientemente idonea a consentire all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito per propendere per la non abilitazione del candidato, attesa l’evidente frammentarietà e parzialità del giudizio stesso.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020; 2509/2021).
Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione.
Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.
Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali, con riferimento alla scarsa originalità ed innovatività delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, sono espressi in maniera eccessivamente sintetica e apodittica, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo reso sui lavori scientifici presentati dal candidato.
Le valutazioni espresse dalla Commissione, risultano, di poi, prive di fondamento in considerazione del fatto che le pubblicazioni presentate dal candidato sono state pubblicate su riviste appartenenti alla classe A, che utilizzano senza [#OMISSIS#] di dubbio “procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare”, come richiesto dall’art. 4, c. 1, lettera d del D.M. 120/2016), le quali tengono conto, senz’altro, sia del livello di originalità e rigore metodologico, sia del contributo fornito al progresso della ricerca.
Per le stesse ragioni, meritano accoglimento anche i motivi aggiunti, e ciò sul presupposto che “la valutazione dei commissari per essere appropriata non può fondarsi su una sola componente dell’attività dei docenti – attività di ricerca valutata secondo i criteri dell’ANVUR – ma deve altresì tenere in debita considerazione le ulteriori attività didattica e accademica effettuate negli atenei” (T.A.R. Lazio – Sede di Roma, Sez. III-bis, 3 gennaio 2020, n. 4; id., 26 agosto 2019, nn. 10588-10589).
Nel [#OMISSIS#] di specie, ad eccezione del Commissario [#OMISSIS#] Risicato, tutti i restati componenti della Commissione avrebbero dovuto, infatti, ottenere una valutazione che non si riducesse a una mera attestazione formale e apodittica, ma un atto che prevedesse invece un giudizio completo e motivato da parte dell’Università di appartenenza.
Il ricorso e i motivi aggiunti [#OMISSIS#] dunque accolto nei termini di cui sopra, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ed obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla il giudizio negativo impugnato;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare il ricorrente da parte di una Commissione esaminatrice in diversa composizione entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemila/500,00), oltre accessori di legge, se dovuti,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario