TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 24 maggio 2023, n. 8830

Procedura di chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Disparità di trattamento

Data Documento: 2023-05-24
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura di chiamata per un posto da professore di prima fascia, il Collegio ha rilevato che del tutto illogicamente, relativamente al ricorrente, l’insegnamento di Geografia del Turismo viene classificata nell’ambito del settore disciplinare SSD M-GGR/02, quindi considerata parzialmente congruente con la selezione in esame, mentre, viceversa, relativamente al vincitore, la cui esperienza didattica risulta fortemente caratterizzata nella materia turistica, lo stesso insegnamento e le tematiche turistiche vengono classificate nel settore disciplinare oggetto della selezione e considerate “congruenti”. La stessa disparità di trattamento emerge con riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca del vincitore della selezione.

In sostanza, “mentre la tematica geografica turistica se attiene a un insegnamento del ricorrente va ricondotta al settore SSD M-GGR/02, quindi considerata parzialmente afferente alla selezione, se la stessa tematica attiene ad attività di ricerca del vincitore, viceversa, è “perfettamente congruente” “nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura “M-GGR/01”. In ciò evidenziando una manifesta disparità di trattamento”.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 24/05/2023

  1. 08830/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 13597/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13597 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Bettoni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] 101;

contro

Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, alla Via Columbia, n. 1, non costituito in giudizio;
Commissione valutatrice, in persona del [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;

nei confronti

[#OMISSIS#] Bagnoli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Naccarato in Roma, via Tagliamento, n. 76;
[#OMISSIS#] Bozzato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

a. del D.R. n. 2537 del 7 settembre 2022 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata di approvazione degli atti della “procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore concorsuale 11/b1 e settore scientifico disciplinare m-ggr/01”, indetta con D.R. n. 2317/2021;

b. del verbale n. 1, comprensivo dell’Allegato “A”, della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 9 marzo 2022 nell’ambito della quale detto Organo ha approvato i criteri valutativi;

c. del verbale n. 2, comprensivo dell’Allegato “B”, della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 22 luglio 2022 nell’ambito della quale detto Organo ha valutato i candidati;

d. della Relazione finale, comprensiva degli Allegati n. 1 e n. 2, della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 22 luglio 2022 nell’ambito della quale detto Organo ha effettuato la valutazione dei candidati;

e. del D.R. n. 2317/2021 di indizione della “procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’università degli studi di roma “tor vergata”, per il settore concorsuale 11/b1 e settore scientifico disciplinare m-ggr/01”;

f. ove esistente, della delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha approvato la proposta di chiamata del vincitore prof. [#OMISSIS#] Bagnoli e, comunque, di ogni atto o provvedimento concernente l’eventuale presa di servizio del citato vincitore;

g. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bettoni [#OMISSIS#] il 6/4/2023:

l’annullamento

a. del verbale n. 114 del 11 ottobre 2022 del Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, [#OMISSIS#] parte in cui è stata deliberata la chiamata del prof. [#OMISSIS#] Bagnoli quale professore ordinario presso lo stesso Dipartimento, conosciuto in data 7 marzo 2023 in seguito al deposito nell’ambito del presente giudizio;

b. del Decreto del Decano n. 3349 del 18 novembre 2022 con cui il prof. [#OMISSIS#] Bagnoli è stato nominato professore ordinario per il SC 11/b1, SSD M-GGR/01, a decorrere dal 21 novembre 2022, presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, conosciuto in data 7 marzo 2023 in seguito al deposito nell’ambito del presente giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Bagnoli e di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. [#OMISSIS#] Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente contesta l’approvazione degli atti della “procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore concorsuale 11/B1 e settore scientifico disciplinare M-GGR/01”, indetta con D.R. n. 2317/2021.

A tal fine ha notificato ricorso il 4 novembre 2022, depositato il successivo 15 novembre, affidandolo ai seguenti motivi di diritto.

Primo motivo di diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del bando di concorso. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.

In sintesi nel motivo si censura l’operato della commissione valutatrice, laddove ha ritenuto che il ricorrente abbia svolto dal 2005 al 2020 attività didattica nel SSD M-GGR/02 – “Geografia Economico-Politica” e solo dal 2020 attività didattica nel SSD oggetto di procedura, ossia M-GGR/01 – “Geografia”, omettendo di considerare circa 16 anni di insegnamenti asseritamente afferenti il settore disciplinare a concorso.

Inoltre, si deduce illegittimità anche della “Valutazione collegiale dell’attività di ricerca” espressa con riferimento al ricorrente, [#OMISSIS#] parte in cui afferma che “Congruente appare l’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale (M-GGR/01 e M-GGR/02) e parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura (M-GGR/01)”.

In primo luogo, poiché non vi sarebbero criteri di valutazione strettamente concernenti la “attività di ricerca”. In secondo luogo perché, si dice, parrebbe che il [#OMISSIS#] “attività”, nell’operato della commissione, riguardi, in realtà, le pubblicazioni sottoposte a valutazione, con ciò effettuando una affermazione errata, giacché tutte le pubblicazioni del ricorrente sarebbero coerenti con le tematiche del SSD oggetto di concorso.

Secondo motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 8, comma 4, del bando di concorso. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.

[#OMISSIS#] la dedotta illegittimità delle valutazioni collegiali della Commissione sotto il profilo della errata valutazione del criterio della congruenza, si dice, in sintesi nel motivo, dette valutazioni sarebbero illegittime poiché espresse attraverso giudizi sostanzialmente identici, che si differenziano, irragionevolmente, solo quanto all’utilizzo, per ciascun candidato, di uno specifico aggettivo, ossia “ottimo”, “più che [#OMISSIS#]”, “[#OMISSIS#]” o “discreto”.

Detti aggettivi, si dice, non sarebbero idonei a esternare le motivazioni di una effettiva valutazione,

costituendo una motivazione solo apparente. Infatti, si afferma, i due giudizi del vincitore della selezione e del ricorrente, sarebbero del tutto sovrapponibili, distinguendosi solo per gli aggettivi utilizzati dalla commissione senza riferimenti a specifici elementi, con conseguente incomprensibilità delle valutazioni stesse.

Terzo motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del bando di concorso. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Sviamento di potere.

Si lamenta, in sintesi, la mancanza della valutazione comparativa tra i candidati. Si dice, infatti, che dalla lettura del relativo verbale emergerebbe che la commissione non ha comparato i candidati, in seguito alla stesura delle singole valutazioni collegiali.

Si afferma che l’organo valutativo, oltre alle valutazioni collegiali formulate, avrebbe dovuto redigere un giudizio complessivo qualitativo che, nel comparare le caratteristiche di ogni candidato, illustrasse le motivazioni per cui uno di essi fosse il più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.

Il 13 dicembre 2022 si è costituita per resistere l’Università in epigrafe, mentre il 3 gennaio 2023 si è costituito per resistere il controinteressato vincitore della selezione contestata.

Il ricorso introduttivo del giudizio era assistito da istanza cautelare, accolta con ordinanza n. 7747/2022.

Il 6 aprile 2023 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, notificati il 31 marzo 2023.

Con essi è stata dedotta illegittimità derivata del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 114/2022 e del Decreto del Decano n. 3349/2022, prodotti in giudizio dal controinteressato e inerenti la sua chiamata e presa di servizio.

Il 15 aprile 2023 parte resistente ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa all’udienza del 18 aprile 2023.

Dopo lo scambio delle repliche, [#OMISSIS#] pubblica discussione, vista la natura dei motivi aggiunti proposti (che non ampliano il thema decidendum, rispondono unicamente allo scopo di evitare una declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e contengono solo vizi di illegittimità derivata), parte controinteressata ha rinunciato ai termini a difesa.

In considerazione di ciò e della vista istanza di passaggio in decisione di parte resistente, all’esito della ridetta udienza pubblica del 18 aprile 2023, ricorso e motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e [#OMISSIS#] accolti, per le seguenti ragioni.

Occorre rilevare che l’art. 8 del bando sanciva espressamente, in linea con le previsioni di cui all’art. 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, che “La commissione (…) predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:

a) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione:

I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura;

III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione

all’evoluzione delle conoscenze del settore scientifico disciplinare oggetto della

procedura;

b) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:

I) direzione, coordinamento e/o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

II) attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale;

III) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

V) organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’[#OMISSIS#];

VI) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

VII) direzione di comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie o trattati

La Commissione si riuniva per la prima volta [#OMISSIS#] seduta del 9 marzo 2022 e stabiliva, per quello che qui più rileva, di aggiungere al criterio valutativo relativo all’attività scientifica e didattica, nonché dei servizi prestati, la precisazione che “La Commissione terrà conto anche del volume, dell’intensità e della continuità delle attività didattiche svolte dai candidati”. Inoltre, ha aggiunto, quale criterio ulteriore rispetto a quelli fissati dal bando, la “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”.

Relativamente alla valutazione ricevuta dal ricorrente, va, poi, posto in evidenza che la commissione esaminatrice alla voce “Intensità e continuità delle attività didattiche” di cui alla tabella concernente il “Breve profilo curriculare”, ha attestato attività “Dal 2005 ad oggi per il SSD M-GGR/02; dal 2020 ad oggi per il SSD M-GGR/01”.

Inoltre, sotto la voce della stessa tabella “Attività didattica frontale in corsi di laurea, di

laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e

straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e

internazionale”, ha attestato a favore del ricorrente “Corsi per il SSD M-GGR/02 dal 2005/2022 in CdL triennali e LM: Geografia del turismo, Geografia economica–politica, Analisi spaziale territoriale e cartografia strategica, Geopolitica e comunicazione, Geopolitica, Geografia dello sviluppo in [#OMISSIS#], Geografia della Mondializzazione, Politiche economico territoriali, Geografia della mondializzazione, Geografia: comunicazione e geopolitica, Politiche economico territoriali per il turismo, Geografia dello sviluppo. Corsi per il SSD M-GGR/01 dal 2020 al 2022: Fondamenti di Geografia umana, Geografia, Popolazione e risorse ambientali (cfr. pag. 8 all.to n. 5 al ricorso).

In sostanza, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente abbia svolto dal 2005 al 2022 attività didattica nel SSD M-GGR/02 – “Geografia Economico-Politica” e solo dal 2020 in poi attività didattica nel SSD oggetto di procedura, ossia M-GGR/01 – “Geografia”.

[#OMISSIS#] valutazione collegiale (cfr. pag. 9 all.to n. 5 al ricorso) si legge, inoltre, sempre con riferimento al ricorrente, “l’attività didattica frontale come responsabile si è svolta con continuità, a partire dal 2005 in poi principalmente nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02 e più recentemente in quello M – GGR/01 in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere attraverso corsi congruenti e parzialmente congruenti con il Settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura.”

Ciò premesso, con specifico riferimento alla valutazione dell’attività didattica, l’operato della commissione valutatrice si manifesta illogico sotto un duplice profilo.

Da un lato, con esclusivo riferimento al profilo del ricorrente, si discrimina tra insegnamenti riconducibili ai settori disciplinari SSD M-GGR/02 e SSD M-GGR/01, pur non essendo rinvenibile la rilevanza di tale distinzione né tra i criteri di valutazione posti dal bando, né nell’integrazione [#OMISSIS#] stessi effettuata dalla commissione (laddove solo relativamente alle pubblicazioni, i criteri predeterminati fanno riferimento distintamente al settore concorsuale da un lato e al settore disciplinare dall’altro, cfr. criterio “a. II”, peraltro senza fissare gerarchie valutative) e mentre relativamente al controinteressato ci si limita ad attestare “Corsi universitari dal 2006 al 2015 in qualità di ricercatore e dal 2015 ad oggi come professore associato”.

Corsi universitari”, dunque, senza alcuna distinzione.

D’altro lato, nell’introdurre la vista discriminazione, relativamente al ricorrente si ascrivono alcuni insegnamenti al settore SSD M-GGR/02, pur risultando, da attestazioni dell’Università stessa, afferenti al settore SSD M-GGR/01 (cfr., ad es., documento datato 31 ottobre 2022, all.to n. 2 dep. 15.12.2022).

Del tutto illogicamente, poi, come visto (cfr. pag. 8 all.to n. 5 al ricorso), relativamente al ricorrente l’insegnamento di Geografia del Turismo viene classificata nell’ambito del settore disciplinare SSD M-GGR/02, quindi considerata parzialmente congruente con la selezione in esame, mentre, viceversa, relativamente al vincitore, la cui esperienza didattica risulta fortemente caratterizzata [#OMISSIS#] materia turistica (cfr. Relazione finale all.to 4 al ricorso, pag. 6), lo stesso insegnamento e le tematiche turistiche vengono classificate nel settore disciplinare oggetto della selezione e considerate “congruenti”, dato che [#OMISSIS#] valutazione collegiale si legge “La sua l’attività didattica frontale come responsabile si è svolta con continuità, a partire dal 2006 ad oggi, in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere attraverso corsi congruenti con il Settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura”.

La stessa disparità di trattamento emerge con riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca del vincitore della selezione. Anche tale attività risulta marcatamente caratterizzata nel settore del turismo (4 su 9 progetti di ricerca evidenziati, cfr. Relazione finale all.to 4 al ricorso, pag.5), eppure la commissione, [#OMISSIS#] valutazione collegiale così si esprime “Perfettamente congruente appare l’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale (M-GGR/01 e M-GGR/02) e nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura (M-GGR/01)”.

Dunque, ad avviso della commissione esaminatrice, mentre la tematica geografica turistica se attiene a un insegnamento del ricorrente va ricondotta al settore SSD M-GGR/02, quindi considerata parzialmente afferente alla selezione, se la stessa tematica attiene ad attività di ricerca del vincitore, viceversa, è “perfettamente congruente” “nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura “M-GGR/01”.

In ciò evidenziando una manifesta disparità di trattamento.

In sintesi, la commissione esaminatrice ha sottovalutato circa 15 anni di attività didattica del ricorrente come professore di seconda fascia (dieci anni in più del vincitore), sul presupposto, non specificato tra i criteri di valutazione, che gli insegnamenti effettuati nel periodo fossero non del tutto inerenti la selezione per cui è causa. Ma tale assunto, oltre che, come scritto, scontrarsi con le stesse attestazioni in tema rilasciate dall’Università, è difficilmente compatibile con l’abilitazione scientifica nazionale di professore associato nel settore SSD M-GGR/01 del ricorrente.

Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso risulta fondato, perché non vi è stata omogeneità di applicazione dei criteri valutativi tra i candidati, perché, inoltre, risulta, per tabulas travisamento di fatto, circa la qualificazione degli insegnamenti valutati e perché è stato introdotto, di fatto, un criterio valutativo basato sulla distinzione tra le diverse varianti di insegnamento della materia “Geografia”, applicato al solo ricorrente.

Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso, posto che alcuna valutazione comparativa tra candidati emerge dagli atti di causa (cfr. all.to 4 al ricorso, pag. 2), dimodoché non è intellegibile il percorso logico che ha condotto la commissione a privilegiare un candidato piuttosto che un altro.

Così si legge, infatti, [#OMISSIS#] relazione finale, “La Commissione dopo attenta e approfondita discussione, nell’ambito della quale ha comparato tra loro i candidati e ha individuato, all’unanimità dei componenti, il Prof. BAGNOLI [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, per le quali è stato emanato il bando, per le seguenti motivazioni: il buon profilo curriculare, la proiezione internazionale, la consistenza e l’[#OMISSIS#] qualità (originalità e innovatività) nonché la collocazione editoriale della produzione scientifica”. Senza che vi sia, nemmeno accennata, una comparazione curricolare.

Ciò premesso, le ulteriori critiche contenute nel secondo motivo di ricorso sono assorbite dai ridetti accolti [#OMISSIS#] di censura.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti, che deducono illegittimità derivata degli atti impugnati, [#OMISSIS#] accolti e per l’effetto [#OMISSIS#] annullati gli atti in epigrafe dettagliati, con onere dell’Università resistente di ripetere la valutazione dei candidati, mediante una commissione esaminatrice in composizione soggettivamente completamente diversa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico della resistente Università a favore del ricorrente, con rimborso del contributo unificato, se versato.

Vi sono sufficienti ragioni per compensare le altre.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie

e per l’effetto, nei sensi in motivazione, annulla gli atti impugnati.

Condanna la resistente Università al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Compensa le altre spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Belfiori, Referendario, Estensore