TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 6 giugno 2023, n. 9550

Abilitazione scientifica nazionale - Identità testuale fra giudizio collegiale e giudizi individuali

Data Documento: 2023-06-07
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In un giudizio di impugnazione del diniego di abilitazione scientifica nazionale, la censura secondo cui il giudizio collegiale sarebbe illegittimo perché meramente riproduttivo di quello di uno dei Commissari non appare fondata in quanto il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali, non assume un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.

Contenuto sentenza
  1. 09550/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00319/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi 32;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del provvedimento del MUR di approvazione dell’elenco dei candidati idonei e non idonei, [#OMISSIS#] procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato ([#OMISSIS#] Quadrimestre), indetta con Decreto Direttoriale MIUR del 9 agosto 2018 n. 2175, [#OMISSIS#] parte in cui reca la declaratoria di non abilitazione del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali con i quali la Commissione per il Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato della medesima procedura ha ritenuto di dichiarare il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non idoneo alle funzioni di Professore di prima fascia;

– di tutti i verbali della Commissione per il Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto Privato adottati nel corso della medesima procedura, ivi compreso in particolare “verbale – V quadrimestre”, recante la verbalizzazione delle sedute della medesima Commissione del 2 novembre 2020, del 3 novembre 2020, del 4 novembre 2020 e del 5 novembre 2020;

– di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 [#OMISSIS#] 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale MIUR del 9 agosto 2018 n. 2175, per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, [#OMISSIS#] quadrimestre.

All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente; il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, unitamente ai singoli giudizi individuali della Commissione giudicatrice, affidando il ricorso ad un unico articolato motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione art. 16 L. n. 240/2010; artt. 3, 4, 5 e 6 D.M. 7.6.2016 n. 120; art. 8 D.P.R. 4.4.2016 n. 95; Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste”;

1.1 L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 Alla pubblica udienza del 9 [#OMISSIS#] 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, previste sia per i titoli che per le pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

In particolare per la prima fascia la disposizione fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità) ed ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.

Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

In assenza di tale specifica definizione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione, deve ritenersi che la discrezionalità di quest’[#OMISSIS#] al riguardo resti comunque delimitata dai criteri di carattere generale indicati dal legislatore al richiamato comma 2 dell’art. 3 che letteralmente riferisce la valutazione tesa ad accertare il possesso della “piena maturità scientifica” sia alle pubblicazioni che ai titoli.

Nel complesso la valutazione dei candidati si compone di tre momenti che tuttavia possono arrestarsi all’accertamento del primo requisito. Difatti la normativa prevede che la Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).

Per i candidati che invece superano positivamente tale valore, la Commissione deve necessariamente procedere con le due successive fasi relative alla valutazione dei titoli (tra quelli scelti nell’ambito dei titoli indicati dai numeri 2 a 11 dell’allegato A) e delle pubblicazioni.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è, dunque, attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) una valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.2 Inoltre in via preliminare deve rammentarsi che il giudizio di valore, il quale investe come s’è visto sia la valutazione delle pubblicazioni che quella dei titoli di cui ai nn. da 2 a 11 dell’allegato A, e su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;

– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;

– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;

– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

3. Premesso tutto quanto sopra esposto con riferimento sia alla normativa applicabile, sia ai limiti del sindacato giurisdizionale, il Collegio rileva in punto di fatto che, nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente sia con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 8 agosto 2018, n. 589”, sia per il possesso di quattro titoli tra quelli individuati e definiti in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11.

Tuttavia la valutazione sulle pubblicazioni è risultata collegialmente negativa, a fronte di tre giudizi su cinque di non idoneità.

3.1 Con un articolato motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio collegiale perché contraddittorio rispetto alla valutazione positiva di ben tre monografie, delle cinque presentate, data da tre Commissari, nonché perché immotivatamente e acriticamente allineata con il giudizio individuale di uno solo dei Commissari (prof. [#OMISSIS#]), senza che alcun rilievo in termini di motivazione “rafforzata” sia stata data al superamento da parte del candidato di tutte le mediane. Di qui la censura di motivazione apodittica, irragionevole e contraddittoria.

Inoltre viziati sarebbero anche i singoli giudizi individuali con riferimento alle monografie e alle pubblicazioni collaterali, perché espressione di valutazioni squisitamente ideologiche (Prof.ssa La [#OMISSIS#] sulla monografia n. 1 e Prof. [#OMISSIS#] sulla monografia n. 4) o basati sul travisamento del contenuto (con riferimento alla monografia n. 5 da parte dei commissari Professori La [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]).

3.2 Il motivo non merita accoglimento.

Parte ricorrente ripercorre in maniera analitica molti punti del giudizio collegiale e di quelli individuali onde metterne in evidenza aspetti contraddittori, anche alla luce di elementi ulteriori che ne evidenzierebbero la erroneità delle valutazioni sulle pubblicazioni.

Così ad esempio il giudizio individuale della Prof. La [#OMISSIS#] sulla monografia n. 5 sarebbe viziato poiché frutto di un pregiudizio ideologico, se non di un grave travisamento dei fatti perché non considererebbe che sul medesimo argomento (la petizione di eredità) esiste solo un’altra monografia del Prof. Schlesinger, e che soltanto in quella del ricorrente viene utilizzato, per la prima volta, il concetto di “unitarietà di protezione” come categoria ordinante. Inoltre a conforto dell’elevato livello qualitativo dell’opera, parte ricorrente richiama la prefazione a firma del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Da [#OMISSIS#] con documenti e scritti difensivi parte ricorrente insiste sulla validità dei lavori sottoposti alla Commissione producendo la recente valutazione “eccellente” resa sulla monografia sulla petizione di eredità nell’ambito dell’[#OMISSIS#] VQR.

Tuttavia si tratta di valutazioni che al di là del loro prestigio non possono ritenersi sostitutive del giudizio dato dalla commissione, il quale come sopra esposto, rimane sindacabile nei limiti in cui appare macroscopicamente non plausibile alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

3.3 Si legge nel giudizio collegiale: “Il Candidato presenta per la valutazione complessivamente quindici lavori: cinque contributi monografici e dieci articoli in rivista.

Le pubblicazioni sono coerenti con il settore disciplinare e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, appaiono adeguate per tipi e numero, presentano carattere di continuità temporale e sono collocate in collane, case editrici e riviste rilevanti per la comunità scientifica, che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità dei prodotti.

La prima monografia (“L’interpretazione del contratto. [#OMISSIS#] dottrinali e giurisprudenziali”, 2007), strutturata in sei capitoli oltre ad un’appendice, è dedicata all’illustrazione degli artt. 1362-1371 c.c.: [#OMISSIS#] scritto si passano in rassegna i [#OMISSIS#] generali dell’interpretazione contrattuale, le norme ascrivibili all’interpretazione soggettiva e oggettiva e il loro rapporto, con una specifica attenzione dedicata all’esame della clausola interpretativa di buona fede. L’[#OMISSIS#] capitolo approfondisce il tema con riguardo a talune problematiche specifiche, muovendo dalle applicazioni casistiche.

La monografia, anche per la sua collocazione editoriale, ha una finalità prevalentemente informativa e divulgativa e risulta in larga misura priva di riflessioni personali, non denotando i caratteri e l’impegno sistematico di un lavoro monografico.

Il secondo lavoro monografico (“Presupposizione e causa nel negozio testamentario”, 2011) è strutturato in due capitoli. Il primo è dedicato all’esame del tema della negoziabilità del testamento e si incentra sulla configurabilità della causa testamentaria, che viene sviluppata nel secondo capitolo, nel quale si affronta il tema della presupposizione testamentaria e della gestione delle sopravvenienze nel contesto successorio. Il volume si conclude con l’indagine sulla interpretazione del testamento [#OMISSIS#] prospettiva di verificare la tenuta della regolazione espressa nel testamento a fronte delle vicende ad esso successive. La monografia, pur denotando buona informazione e accuratezza di studio, mostra pecche nel percorso ricostruttivo del Candidato, tali da compromettere la solidità complessiva dell’impianto.

La terza agile monografia (“Principi e regole della responsabilità civile [#OMISSIS#] fattispecie di danno da prodotto [#OMISSIS#] difettoso”, 2012), è divisa in quattro capitoli, che ricostruiscono, in sequenza, la nozione di prodotto [#OMISSIS#], di prodotto [#OMISSIS#] difettoso, di prodotto geneticamente modificato, i presupposti dell’illecito, la tracciabilità del processo produttivo, le ipotesi di esclusione, per arrivare ai rilievi sulle tutele collettive. Il profilo della responsabilità civile è considerato con attenzione rivolta al principio di precauzione e alle regole di prevenzione del danno. Il lavoro tratta un argomento interessante, con un approccio, però, prevalentemente illustrativo e ricognitivo del tema (oltre a sconfinare in taluni passaggi nell’area tematica del diritto agrario), senza che emerga una prospettiva critico-ricostruttiva particolarmente significativa.

La quarta monografia (“La petizione di eredità tra regole e dogmi”, 2019) è strutturata in cinque capitoli. Dopo una introduttiva indagine anche storica, il Candidato si sofferma, nel cap. II sulle diverse ricostruzioni che nel corso del tempo hanno interessato la hereditatis petitio per ribadire la tesi della unitarietà dell’istituto. Il cap. III esamina i caratteri di struttura dell’azione e le peculiarità della sua disciplina probatoria. Il cap. IV è dedicato al tema della operatività dell’art.534 c.c. e, quindi, del conflitto tra erede e aventi causa dell’erede apparente. Il capitolo conclusivo tratta il problema della tutela del possessore dei beni ereditari. Lo scritto denota un percorso di maturazione del Candidato che, rispetto [#OMISSIS#] scritti precedenti, per gli apporti personali di riflessione su di un tema da sempre controverso in materia successoria, mostra una [#OMISSIS#] padronanza del tema.

L’[#OMISSIS#] contributo monografico (“Distruzione del testamento olografo nel quadro della teoria del negozio e dei comportamenti giuridici”, 2020) non ha propriamente la struttura né il respiro sistematico della monografia, costituendo piuttosto un ampio saggio, nel quale il Candidato, muovendo da una decisione della Cassazione, riflette sulla natura della revoca del testamento mediante distruzione, proponendo il superamento del negozio di attuazione a favore di una configurazione in termini di atto [#OMISSIS#]. Il lavoro presenta talune apprezzabili riflessioni personali, ma, nel complesso, non riesce ad argomentare in maniera adeguatamente solida e convincente la propria tesi.

La valutazione non positiva del Candidato è confermata dalla lettura della produzione collaterale. Nelle note a sentenza, con limitati spunti critici, si ripercorrono i nodi problematici in modo ordinato e lineare, ricostruendo gli orientamenti giurisprudenziali, nonché i dibattiti dottrinali sottostanti. In alcuni articoli in rivista (come, in particolare, l’articolo “Riflessioni sull’obbligazione risarcitoria con funzione sanzionatoria tra crisi della fattispecie e [#OMISSIS#] polifunzionale della responsabilità civile” ed in quello sul controllo giudiziale dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali), il Candidato mostra di muoversi con agilità all’interno del relativo dibattito dottrinale, ma non riesce a compiere riflessione originali. Anche le opere minori, quindi, presentano, almeno in prevalenza, i medesimi limiti delle opere monografiche, sia sul piano del rigore metodologico, sia con riguardo alla impostazione, essenzialmente illustrativa dello stato dell’arte.

In definitiva, dopo attenta valutazione delle pubblicazioni secondo i criteri fissati [#OMISSIS#] riunione del 20.11.2018 ai sensi dell’art. 4 del D.M. 120/2016, la Commissione, a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, esprime giudizio negativo. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del Candidato, la Commissione, a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, ritiene che lo stesso raggiunga tre valori soglia e sia in possesso di almeno tre titoli, ma non presenti complessivamente pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale e internazionale della ricerca.”

Il giudizio collegialmente espresso dalla Commissione, sia pure con la maggioranza dei 3/5, appare adeguatamente motivato, analizzandosi, con la sintesi che lo stesso richiede, tutte le cinque monografie prodotte, nonché le ulteriori pubblicazioni e riportandosi le ragioni della ritenuta non piena maturità.

Particolarmente analitici sul piano della motivazione sono poi i tre giudizi individuali negativi (Professori [#OMISSIS#], La [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) da cui scaturisce quello collegialmente espresso e che, pertanto, lo sorreggono ulteriormente sul piano causale. Si tratta di giudizi che sono oltremodo articolati, analizzano tutte le monografie e formulano una specifica valutazione con riferimento a ciascuna di esse.

Anche le pubblicazioni collaterali sono richiamate e valutate nei singoli giudizi individuali in maniera anche analitica, per essere poi sinteticamente valutate nel giudizio collegiale.

3.4 La censura secondo cui il giudizio collegiale sarebbe illegittimo perché meramente riproduttivo di quello di uno dei Commissari (prof. [#OMISSIS#]) non appare fondata sia perché non vi è una [#OMISSIS#] esatta corrispondenza (è sufficiente al riguardo la lettura del giudizio del Commissario), sia soprattutto perché il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.

Così come la convergenza di valutazioni è un elemento che rafforza la solidità della non irragionevolezza del giudizio, se non della stessa sua inopinabilità, piuttosto che eroderne l’attendibilità.

3.5 Quanto poi alla presenza nei singoli giudizi di commissari di valutazioni positive in ordine a talune monografie (il prof. [#OMISSIS#] ritiene con riferimento alla quarta monografia, del 2019, intitolata “La petizione di eredità tra regole e dogmi” che “L’approccio dell’autore è rigoroso, ben impostato sul piano del metodo, adeguatamente informato del dibattito di dottrina e giurisprudenza, con le quali l’autore dialoga dimostrando padronanza del tema e proponendo spunti originali. Nel complesso il lavoro dimostra una chiara maturazione del candidato rispetto [#OMISSIS#] scritti precedenti.”; il prof. [#OMISSIS#] con riferimento alla monografia del 2012 “Principi e regole della responsabilità civile [#OMISSIS#] fattispecie del danno da prodotto [#OMISSIS#] difettoso”, la ritiene “ certamente più chiara e comprensibile dei più recenti sforzi, che sebbene abbia tratti prettamente descrittivi, tuttavia lascia apprezzare uno sforzo utile per l’interprete di sussumere in una disciplina di parte generale diverse discipline speciali provando a misurarsi con principi in divenire quale quello di precauzione. Anche quest’opera è ben documentata e presenta soluzioni dotate di equilibrio, senza lanciarsi in compiaciuti sfoggi di erudizione civilistico-dogmatica.” sulla monografia del 2011 “Presupposizione e causa nel negozio testamentario” che ritiene “a mio avviso convincente, in cui l’autore, pur seguendo un metodo classico formale, non si lancia in una neosistematica fine a se stessa, ma cerca di individuare le fondamenta economico-sociali e le conseguenze delle soluzioni che propone…”), queste non presentano caratteri tali da determinare una mascrospica illogicità o una contraddittorietà rispetto alla conclusione negativa sulla piena maturità scientifica cui pervengono i Commissari singolarmente e nel giudizio complessivo finale.

3.6 Parte ricorrente sostiene che ben tre monografie (le monografie n. 2, 3 e 4) su cinque sarebbero in realtà state valutate positivamente dalla maggioranza dei Commissari, per cui ciò sarebbe stato sufficiente a ritenerne la piena maturità.

Inoltre con riferimento alla monografia n. 5 vi sarebbero stati solo due giudizi negativi e due positivi, non essendosi uno dei Commissari (Prof. [#OMISSIS#]) neppure espresso al riguardo.

Con tale censura, molto articolata [#OMISSIS#] sua costruzione, vengono di fatto scorporati dal complesso della valutazione di ciascun giudizio individuale dei Commissari, anche di quelli che concludono per il non riconoscimento dell’abilitazione (in particolare dal giudizio del prof. [#OMISSIS#]), singole espressioni di apprezzamento riferite ai lavori del candidato per poter essere poi sommate ai giudizi positivi espressi dai due Commissari che si sono espressi favorevolmente (professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]).

Pur tuttavia un simile modus operandi non appare confacente alla complessità di un giudizio che intanto non è numerico, ma poi è soprattutto riferito all’insieme della produzione scientifica del candidato. Come tale dunque non è meramente riducibile ad una operazione matematica tra espressioni positive ed espressioni negative, a prescindere dalle conclusioni finali cui perviene ciascun singolo giudizio individuale.

Questo piuttosto apparirebbe contraddittorio rispetto alle premesse se, nonostante gli apprezzamenti favorevoli delle pubblicazioni in termini di originalità e contributo al progresso della ricerca internazionale, concludesse per la non piena maturità. Ma così non è nel [#OMISSIS#] di specie, dove le singole valutazioni di pregio riferite a talune monografie, intanto sono riferite sempre nel confronto con le altre opere del candidato e comunque non appaiono affatto contraddittorie rispetto alla conclusione negativa dei singoli giudizi individuali ed in specie di quello del Prof. [#OMISSIS#].

Né ad ogni modo le espressioni di apprezzamento che il prof. [#OMISSIS#] riferisce alle monografie del 2011 (“…più corposa e a mio avviso convincente,… cerca di individuare le fondamenta economico-sociali e le conseguenze delle soluzioni che propone”) e del 2012 (“…certamente più chiara e comprensibile dei più recenti sforzi, …Anche quest’opera è ben documentata e presenta soluzioni dotate di equilibrio…”) – peraltro le due più risalenti nel tempo – appaiono davvero così decisive da ritenere che si tratti di giudizio “indubitabilmente positivo” e tale da poter essere, attraverso una sorta di operazione di addizione al giudizio positivo degli altri due commissari (Professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) sulle medesime monografie, sufficiente per ritenere nel complesso la piena maturità scientifica del candidato.

3.7 Quanto poi all’ulteriore censura secondo cui i Professori La [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] avrebbero valutato i lavori del candidato tramite la “lente” delle proprie convinzioni ideologiche, anch’essa appare infondata, trattandosi piuttosto di perplessità sui contenuti delle pubblicazioni del candidato, in termini di mancata esplicazione delle ragioni poste a fondamento di una conclusione (“asserita coincidenza del giudizio di liceità e meritevolezza”) o di mancato approfondimento (prof. [#OMISSIS#]).

3.8 Infine parte ricorrente sostiene che sulla monografia n. 5, ossia la più recente, uno dei Commissari (prof. [#OMISSIS#]) non avrebbe formulato un suo giudizio individuale, per cui il giudizio collegiale, sempre in applicazione di una impostazione quasi matematica, sarebbe sorretto solo da 2 giudizi negativi.

Ora, in margine quanto già ritenuto sulla natura complessa ed articolata dei giudizi individuali e di quello collegiale che ne costituisce una sintesi logica e non [#OMISSIS#] matematica, a [#OMISSIS#] vedere la valutazione del Prof. [#OMISSIS#] su tale pubblicazione è tutt’altro che assente, piuttosto questi la valuta talmente negativamente da non considerarla una monografia (“..è tanto succinta da potersi considerare in realtà un articolo”).

4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Sussistono ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, attesa la costituzione meramente formale della difesa di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore