Il giudizio di abilitazione scientifica nazionale, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 novembre 2023, n. 17231
Abilitazione scientifica nazionale - discrezionalità tecnica - motivazione
- 17231/2023 REG.PROV.COLL.
- 09072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9072 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caria, rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Yser 40;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del Giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda Fascia espresso, nei confronti della ricorrente, dalla Commissione Giudicatrice del M.I.U.R. per il Settore Concorsuale 05/A1 – “Botanica” – pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del M.I.U.R. il 31/05/2021 e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non, ed in particolare di quello relativo ai giudizi individuali resi nei confronti della ricorrente;
– dei Giudizi individuali e collegiali espressi, anche non conosciuti, nei confronti della ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione nelle parti in cui valutano non idoneo il curriculum della ricorrente per ottenere l’abilitazione di cui trattasi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/A1 (Botanica) nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. n. 2175/2018, 2018/2020, Sesto Quadrimestre.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della Dott.ssa Caria, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale pubblicato sul [#OMISSIS#] web istituzionale del Ministero in data 31.5.2021, unitamente ai precedenti verbali e ai giudizi individuali affidando il ricorso ad un unico articolato motivo: Violazione ed erronea applicazione di legge degli artt. 1 e 2 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; degli artt. 3 e 97 Costituzione; violazione degli artt. 5, co. 1 lett.b) e comma 2 e art. 6, co. 1 lett.a) del D.M. n. 120/2016 – Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento – Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione – Illogicità e ingiustizia manifesta.
1.1 In data 15.10.2021 si è costituito in giudizio il Ministero resistente, che in data 15.5.2023 ha depositato relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2 All’udienza del 7 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Nel [#OMISSIS#] di specie, la Commissione, pur valutando positivamente la produzione scientifica della dott.ssa Caria, ha riconosciuto alla stessa il possesso di due soli titoli tra quelli selezionati, insufficienti a consentire il conferimento del titolo abilitativo: “La candidata risulta in possesso di due titoli tra quelli individuati e definiti nel verbale di insediamento della Commissione del 26/11/2018, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione, dopo approfondito esame, ritiene che i titoli presentati siano adeguati al superamento dei criteri e, l. Non risultano soddisfatti i criteri relativamente ai titoli a, c, d, f, g, h, i. In particolare: relativamente al titolo a, il criterio non è soddisfatto in quanto il numero di partecipazioni come relatore a convegni scientifici di carattere internazionale è inferiore a tre. Relativamente al titolo c, la documentazione presentata fa riferimento a Borse di studio, Assegni di ricerca, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, Incarico di prestazione d’opera occasionale, tutti titoli che non soddisfano il criterio. Anche il documento riportato come Responsabilità del progetto dal titolo: “Gli stagni temporanei mediterranei: distribuzione, biodiversità e stato di conservazione in Sardegna (codice progetto CRP2_303)”, Legge regionale N. 7 del 7 agosto 2007” fa riferimento ad una “Convenzione per attività di ricerca nell’ambito del Bando Borse giovani ricercatori”; trattandosi anche in questo [#OMISSIS#] di una borsa di studio, non soddisfa il criterio richiesto. Relativamente al titolo d, la candidata ripresenta il documento “(codice progetto CRP2_303)”, Legge regionale N. 7 del 7 agosto 2007” di cui sopra, trattandosi di titolarità di una borsa di studio e non di “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali” il criterio non è soddisfatto. I titoli presentati in c, che fanno riferimento a “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività’ di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione” vengono considerati validi per soddisfare il criterio relativo al titolo l. La candidata non presenta documenti relativamente ai titoli f, g, h, i”.
2.3 La ricorrente sostiene che le motivazioni addotte dalla Commissione sono prive di fondamento, in quanto sarebbe stata erroneamente ritenuta la carenza del titolo di cui alla lettera d) del verbale di insediamento della Commissione, ossia la “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
La Commissione avrebbe erroneamente ritenuto il Progetto di Ricerca “Gli stagni temporanei mediterranei: distribuzione, biodiversità e stato di conservazione in Sardegna (codice progetto CRP2_303)”, Legge regionale N. 7 del 7 agosto 2007” come una mera borsa di studio non costituente titolo valido per l’idoneità laddove, invece, esso ha carattere almeno nazionale, è stato ammesso al finanziamento sulla base di un bando competitivo ed ha previsto una revisione tra pari come richiesto ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
2.4 Così sintetizzate le censure, il Collegio in via preliminare rammenta che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non risulta affetto dalle censure prospettate dalla ricorrente poiché sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti.
2.5 In particolare, il giudizio collegiale (la Commissione all’unanimità ha ritenuto che la qualificazione scientifica della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caria non fosse appropriata per il conseguimento dell’abilitazione) è stato chiaro nell’esporre le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento del possesso del titolo d) “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”, laddove ha affermato che “Relativamente al titolo d, la candidata ripresenta il documento “(codice progetto CRP2_303)”, Legge regionale N. 7 del 7 Agosto 2007” di cui sopra, trattandosi di titolarità di una borsa di studio e non di “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali” il criterio non è soddisfatto”.
La ricorrente contesta la valutazione operata dalla commissione sostenendo che la stessa avrebbe male interpretato la documentazione offerta a supporto del titolo, la quale attesterebbe trattarsi non di una mera borsa di studio ma di un progetto di ricerca affidato a seguito di un bando competitivo e sottoposto a revisione tra pari.
Tuttavia, in occasione del proprio insediamento, la commissione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.M. 120/2016, ha specificato che avrebbe ritenuto valida esclusivamente “la responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali (Principal investigator, Coordinatore di unità di ricerca o Workpackage)”.
Come sottolineato [#OMISSIS#] relazione del Ministero depositata [#OMISSIS#] atti di causa, che non risulta contestata sullo specifico punto dalla parte ricorrente, il ruolo di responsabile di un progetto e di coordinatore di una unità di ricerca presuppone la sussistenza di un gruppo di ricercatori all’interno del quale il candidato ricopra il ruolo di Principal Investigator o Coordinatore.
Nel [#OMISSIS#] di specie, il titolo allegato dalla dott.ssa Caria, in quanto studio individuale, risulta oggettivamente carente del predetto requisito.
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale il titolo in questione risulta carente delle necessarie caratteristiche.
La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016.
Anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono tutti dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale. In ognuno di essi è stato sottolineato il mancato possesso di almeno tre dei titoli individuati e definiti nel verbale di insediamento della Commissione del 26.11.2018, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016.
Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario, Estensore