TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 6 novembre 2023, n. 16422

Concorso da ricercatore - Discrezionalità tecnica - Utilizzo degli indici bibliometrici

Data Documento: 2023-11-08
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Al giudice amministrativo non compete riconoscere la migliore preparazione e competenza scientifica e professionale di un candidato a ricercatore, con indebita sostituzione al metro valutativo della commissione, ma verificare l’esistenza di un’adeguata e percepibile motivazione del rilievo del credito scientifico di livello non ottimale, nel caso di specie oggetto di esternazione chiara e indubbia da parte di tutti i commissari, in forma e con riferimenti diversi (cfr. TAR Lazio, III-ter, 7649 del 5 maggio 2023, 3004 del 22 febbraio 2023, 15177 del 16 novembre 2022).

A fronte del contestato non utilizzo degli indici bibliometrici da parte della Commissione, il Collegio ha rilevato che la Commissione, in sede di valutazione comparativa, pur non essendo in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente, per espressa prescrizione normativa e di bando, prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 11 agosto 2011 n. 653), specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento (TAR Puglia, II, 784 del 18 maggio 2023).

Contenuto sentenza
  1. 16422/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 05224/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5224 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Latorre, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Dose, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

-del decreto n. 60/2021 Prot. 827/2021 Class. VII/1 del 25.03.2021 del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. [#OMISSIS#]” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il quale il controinteressato è stato dichiarato vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, indetta con bando 5/2020 RTD-A Prot. 2529/2020 del 13.10.2020;

-degli atti presupposti (verbale n. 1 del 26.01.2021, verbale n. 2 del 09.02.2021, verbale n. 3 del 15.03.2021 e relazione finale del 15.03.2021) e pertanto dei giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione giudicatrice della procedura selettiva, composta dal Prof. [#OMISSIS#] Facchinei, dal Prof. [#OMISSIS#] Meloni e dal Prof. [#OMISSIS#] Oriolo;

-nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con il candidato risultato vincitore

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente incardinato, il dott. [#OMISSIS#] Latorre impugna il provvedimento in epigrafe, avente a oggetto esito a sé sfavorevole della procedura di selezione dell’Università La Sapienza per ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il settore concorsuale 01/A6 e il settore scientifico disciplinare MAT/09, per “violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, violazione della lex specialis del bando, eccesso di potere [#OMISSIS#] forma del difetto di motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento, erroneità e travisamento dei fatti, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza”, argomentando la “violazione di legge per eccesso di potere nelle varie modalità in cui risulta integrata” come di seguito:

(i) “difetto di motivazione”. La commissione non avrebbe fatto riferimento o discussione inerente alla produzione scientifica e al curriculum del ricorrente. L’affermazione della marginalità della teoria della dualità canonica, cui fanno riferimento i giudizi dei commissari, teoria alla quale il ricorrente ha dedicato parte della sua attività di ricerca, sarebbe infondata. Gli aggettivi utilizzati (“medio, marginale, non adeguato, non interessante”) sarebbero generici e utilizzati in un contesto che non ne consente l’intellegibilità. Non verrebbe spiegato perché la procedura di peer review, già applicata per la valutazione positiva delle pubblicazioni del ricorrente, non sarebbe ora considerata valida;

(ii) “disparità di trattamento”. La commissione avrebbe omesso di adoperare i parametri bibliometrici previsti dal bando e a torto non avrebbe considerato idonee le sedi di pubblicazione del ricorrente, così procedendo invece per il candidato vincitore odierno controinteressato, con eccesso della “trasparente discrezionalità razionale e ricostruibile”. La qualità “[#OMISSIS#] e adeguata” dei lavori e del curriculum del ricorrente sarebbe stata sottostimata in modo opaco;

(iii) “erroneità”. La commissione sarebbe incorsa in veri e propri errori quanto al rilievo attribuito alla teoria della dualità canonica, oggetto di ricerca del ricorrente, alla valutazione dei singoli titoli e lavori nonché quanto alla continuità della produzione scientifica e al prestigio della sede scientifica delle pubblicazioni del vincitore;

(iv) “eccesso di potere”. Un commissario ha ingiustamente esaminato e deprezzato tre lavori del ricorrente, pubblicati su un numero di una rivista poi ritirato, senza tenere conto del fatto che i lavori non sono stati presentati al concorso, da qui la sussistenza di una valutazione indebita al riguardo.

1.1. Il ricorrente chiede di condannare ex art. 30 c.p.a. l’Università resistente, “al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente in via equitativa ritenuta di giustizia” e chiede, in subordine alla condotta processuale dell’Università, di ammettersi verificazione ovvero c.t.u., avente a oggetto la redazione di parere pro veritate, ove non siano ritenute sufficienti le risultanze degli allegati al ricorso.

2. Si è costituita l’Università degli Studi Roma La Sapienza, chiedendo il rigetto del ricorso, producendo atti della procedura e controdeduzioni tecniche della commissione giudicatrice. Il ricorrente ha prodotto ulteriore memoria difensiva, in vista della [#OMISSIS#] di consiglio per l’esame della domanda cautelare.

3. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 9 giugno 2021, la domanda cautelare proposta è stata rigettata in primo grado (“Considerato, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il proposto gravame non risulta assistito da sufficiente fumus [#OMISSIS#] iuris in quanto, sul versante dell’interesse a ricorrere, non appare allo stato fornita la necessaria “prova di resistenza” alla luce della specifica posizione riportata dal ricorrente – rispetto a quella degli altri partecipanti alla procedura selettiva per la nomina di un ricercatore universitario di tipo A, per cui è causa – in relazione alle censure mosse in ricorso, volte [#OMISSIS#] specifico a contestare la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice sui lavori di ricerca e sui titoli presentati dal ricorrente, anche nel raffronto con la valutazione operata rispetto alle pubblicazioni e al curriculum del candidato risultato vincitore, al fine di ottenere l’annullamento del gravato decreto di approvazione degli atti concorsuali (recante l’indicazione del candidato risultato vincitore) e la rinnovata valutazione del ricorrente medesimo; Considerato, infatti, al riguardo che dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, il verbale n. 3 depositato dall’Università resistente) emerge che alla procedura selettiva oggetto di contestazione hanno partecipato sette candidati, ammessi a sostenere il colloquio (intervenendo poi una rinuncia), e che all’esito del giudizio collettivo comparativo complessivo reso dalla Commissione su ciascun partecipante (formulato sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica e del colloquio sostenuto) due candidati – in aggiunta a quello nominato vincitore – hanno in ogni [#OMISSIS#] riportato un giudizio finale più favorevole rispetto a quello del ricorrente sul piano della scala di valori utilizzata dalla Commissione (avendo il ricorrente conseguito, al pari di un ulteriore candidato, il giudizio di “[#OMISSIS#]”, mentre altri due candidati hanno ottenuto il giudizio finale di “molto [#OMISSIS#]”), considerata altresì la distanza intercorrente rispetto al giudizio ottenuto dal candidato vincitore (espresso in termini di “ottimo”); Ritenuto, pertanto, che la richiesta di sospensione in via cautelare dell’efficacia degli atti gravati non possa essere accolta”; III Sezione, ord. 3330 del 10 giugno 2021). Il rigetto della domanda cautelare è stato confermato in appello cautelare, per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile dovuta all’intervenuta stipulazione del contratto.

4. In vista dell’udienza di merito del 18 ottobre 2023, il ricorrente ha prodotto un’ulteriore memoria difensiva, in cui controdeduce diffusamente sull’argomento della possibile carenza d’interesse all’accoglimento del ricorso, già oggetto dell’ordinanza cautelare. Inoltre, argomenta che l’iter valutativo della commissione, che ha portato a formulare i giudizi di “[#OMISSIS#]”, “molto [#OMISSIS#]” e “ottimo”, è errato, impreciso e privo di proporzionalità, alla luce sia della dettagliata analisi, svolta in ricorso con riferimento al candidato vincitore, sia di quella svolta ora in memoria e integrata in raffronto [#OMISSIS#] altri due candidati che hanno ottenuto il giudizio complessivo di “molto [#OMISSIS#]”, superiore alla valutazione complessiva di “[#OMISSIS#]” ottenuta dal ricorrente. Sostiene, poi, che l’interesse al ricorso non consiste soltanto nel risultato “solo formale dell’annullamento” ma anche in un interesse morale che è idoneo, di per sé solo, a reggere il ricorso. In particolare, “dall’eventuale annullamento dell’atto gravato si ricaverebbe certamente un vantaggio specifico, concreto ed immediato come quello di poter partecipare ad un concorso da eseguirsi secondo il rispetto dei criteri stabiliti al fine di una corretta valutazione o quanto meno di vedersi riconosciuta la preparazione e competenza scientifica e professionale”, salva la richiesta di risarcimento del danno, quantificato nel corrispettivo retributivo di un contratto triennale da ricercatore.

5. All’udienza di merito del 18 ottobre 2023, stante istanza di passaggio in decisione senza discussione con rinvio [#OMISSIS#] atti, presentata da tutte le parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli scritti difensivi.

DIRITTO

6. Il ricorso è inammissibile per carenza di intesse, nel senso espresso dall’ordinanza cautelare di rigetto della domanda di sospensione degli atti e in senso contrario alle deduzioni sulla sussistenza dell’interesse, proposte dal ricorrente [#OMISSIS#] memoria di merito.

7. Il concorso per cui è causa implica l’approvazione non di una graduatoria ma della proposta di chiamata a ricercatore del candidato meglio valutato fra gli altri partecipanti. L’interesse a contestare l’esito del concorso richiede che la valutazione, espressa dalla commissione nei confronti del ricorrente, determini una posizione di vantaggio, tale da poter comportare, all’esito dell’accoglimento del ricorso, anzitutto un’utile riedizione della procedura concorsuale o, comunque, la concreta prognosi della possibilità di ottenere il “[#OMISSIS#] della [#OMISSIS#]”, all’esito di un’ipotetica procedura concorsuale emendata dai vizi accertati, in relazione al possibile accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità o di risarcimento del danno (in termini sull’interesse ad agire, anche con riferimento alle procedure concorsuali, cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 settembre 2022, n. 8263; TAR Lazio, sez. III-ter, 5 aprile 2023, n. 5765; sez. II, 6 febbraio 2023 n. 2797; sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1305).

8. La posizione del ricorrente va quindi analizzata in relazione alle doglianze mosse nei confronti della posizione del candidato vincitore ma anche in relazione alla posizione degli altri concorrenti: nel [#OMISSIS#] di specie, due candidati hanno ottenuto la valutazione complessiva di “molto [#OMISSIS#]”, intermedia fra la valutazione di “ottimo” del controinteressato vincitore, evocato in giudizio, e quella di “[#OMISSIS#]” ottenuta dal ricorrente (doc. 6 del ricorrente).

9. Rileva il Collegio che il ricorso non contiene argomentazioni difensive volte a contestare l’esito della procedura di valutazione dei candidati con esito di “molto [#OMISSIS#]”, fra l’altro non convenuti in giudizio, ma propone i motivi di censura illustrati, premettendo [#OMISSIS#] parte in fatto diffuse critiche alla “negligenza, ambiguità e imprecisione della commissione nel valutare il ricorrente” e alla “ambiguità, mancanza di chiarezza e negligenza nelle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni”; il ricorrente aggiunge poi, in punto di prova dell’interesse a ricorrere, un personale raffronto con il candidato vincitore, sotto il profilo delle valutazioni delle pubblicazioni, dei giudizi collegiali, dei curriculum e degli indici bibliometrici.

9.1. Solo con la memoria di merito del 15 settembre 2023, non notificata, il ricorrente propone una contestazione e una “griglia” degli elementi di valutazione di sé, del controinteressato e, stavolta, anche dei due predetti candidati, da cui riscontra elementi di illegittimità, sempre in termini di difetto di motivazione, disparità ed erroneità di valutazione, anche quanto ai giudizi attribuiti ai due predetti candidati.

9.2. Sostiene inoltre, [#OMISSIS#] memoria di merito, parte ricorrente che, siccome le doglianze proposte implicano un superamento della posizione del vincitore, che ha ottenuto il giudizio migliore, ne deriva che è in re ipsa che la posizione del ricorrente stesso debba essere valutata in modo migliore, anche rispetto al secondo e al terzo candidato, che hanno ottenuto un giudizio intermedio.

10. I due argomenti difensivi, [#OMISSIS#] per dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, sono, rispettivamente, inammissibile e infondato. La proposizione di argomenti difensivi inerenti la posizione dei candidati con valutazione complessiva di “molto [#OMISSIS#]” è inammissibile, perché oggetto di memoria non notificata e perché non è ritualmente proposta a mezzo di ricorso per motivi aggiunti tempestivamente notificato, così da consentire lo svolgimento del contraddittorio processuale nel rispetto del [#OMISSIS#] di decadenza ex art. 41, comma 2, c.p.a. (TAR Lazio, I-bis, 11915 del 10 dicembre 2018).

10.1. In ogni [#OMISSIS#], i predetti argomenti nei confronti dei due candidati, per un verso, contengono una mera e generica critica all’operato della commissione, basata precipuamente sul raffronto degli indicatori previsti dal bando per valutare le pubblicazioni, oltre [#OMISSIS#] anni trascorsi dal dottorato (numero totale di lavori sul database Scopus; citazioni Scopus; numero medio di citazioni per pubblicazione; impact factor totale; impact factor medio; indice di Hirsch), raffronto dal quale dovrebbe automaticamente discendere la prova delle illegittimità.

10.1.1. Per altro verso, il ricorrente sostiene non fondatamente che l’attribuzione dell’impact factor medio e totale migliore del concorso, non a sé ma a uno dei due predetti candidati non convenuti, andrebbe in realtà ridimensionata, proponendo, in una nota della memoria difensiva, una critica non sufficientemente argomentata sui titoli e sui lavori presentati dal predetto candidato, tale però non mettere adeguatamente in discussione la rilevanza dell’attribuzione a questi dell’impact factor migliore del concorso, che ha poi contribuito a sostanziare la sua valutazione conclusiva di “molto [#OMISSIS#]”.

10.2. L’esame delle doglianze del ricorrente, contenute dalle pagine 24 a 27 del ricorso introduttivo, dopo una estesa ricostruzione in fatto, induce poi a rigettare l’altro argomento difensivo illustrato, secondo cui il dimostrato [#OMISSIS#] valore del candidato ricorrente, rispetto al vincitore, assorbirebbe comunque il confronto con i candidati con valutazione finale intermedia.

10.3. Le specifiche censure proposte, per come illustrato in fatto, sono difetto di motivazione, disparità di trattamento, erroneità ed eccesso di potere quanto alla valutazione di pubblicazioni non presentate al concorso: dette censure non hanno, all’evidenza, incidenza demolitoria dell’intera procedura ma conformativa, nel senso che il ricorrente ambisce ad un accertamento di illegittimità tale da dimostrare che, in base ai vizi riscontrati, egli abbia titolo per una migliore valutazione nel confronto con gli altri candidati.

10.4. Ne segue che è onere del ricorrente, in siffatta procedura, e a fronte dell’impostazione data ai motivi di ricorso, di censurare specificamente gli esiti valutativi dei candidati che hanno ottenuto il secondo e il terzo [#OMISSIS#] giudizio conclusivo.

10.5. Difatti, il concorso non si conclude con una graduatoria; in quel [#OMISSIS#], la prova di resistenza implicherebbe che il “superamento” del primo in graduatoria assorbirebbe la prova del superamento degli altri candidati a seguire.

10.6. Il concorso per cui è causa sfocia, invece, nell’attribuzione di una valutazione collegiale e complessiva a ogni candidato, che è l’operato di una sintesi non meramente matematica ma dialettica, sia delle posizioni dei singoli commissari che del risultato dei singoli fattori di valutazione, per ogni candidato.

10.6.1. Ciò in coerenza con l’art. 5 del bando di concorso, secondo cui la commissione giudicatrice valuta numerosi titoli, attività didattiche, formative e progettuali, effettua inoltre la valutazione comparativa delle pubblicazioni, sulla base di una serie di criteri, come originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza, rilevanza scientifica della collocazione editoriale. La commissione deve, inoltre, valutare la “consistenza complessiva” della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa e si avvale anche, sempre quanto alle pubblicazioni, degli indici bibliometrici: da qui la necessità processuale che il candidato ricorrente, che ha ottenuto il quarto [#OMISSIS#] giudizio finale, se intende utilmente censurare la valutazione ricevuta perché in tesi indebitamente sottostimante, è onerato quantomeno di dimostrare specificamente il procedimento logico che comporta una valutazione migliore rispetto a tutti gli altri candidati, non solo quanto al vincitore ma anche quanto [#OMISSIS#] altri candidati con valutazione finale migliore della sua, con effetto conformativo dell’attività dell’amministrazione o anche solo di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, quanto all’azione proposta in giudizio.

10.7. In altri termini, la prova di resistenza dell’interesse ad agire, nel concorso per cui è causa, implica che le censure proposte devono dimostrare che il complessivo iter valutativo della commissione è illogico e inadeguato e se le censure si appuntano, in modo specifico, solo sulla ritenuta disparità di trattamento ed erroneità della valutazione in rapporto al candidato vincitore, ciò non toglie che l’utilità dell’accertamento dell’illegittimità può sostanziarsi a condizione che siano parimenti dedotte, in modo specifico, anche le carenze valutative, per disparità di trattamento ed erronea o indebita attribuzione di valutazioni, nel raffronto con gli altri candidati giudicati come migliori.

10.7.1. Nel [#OMISSIS#] di specie, come anticipato, il ricorso sostiene difetto di motivazione, disparità di trattamento ed errori e aporie [#OMISSIS#] valutazione del ricorrente, proponendo in premessa un raffronto con il solo altro candidato risultato vincitore, rinviando analogo e più sintetico raffronto con i due candidati valutati come “molto [#OMISSIS#]” alla memoria di merito non notificata.

10.8. In conclusione sul punto: (i) nel concorso per cui è causa, l’interesse ad agire del ricorrente sussiste, per censure di tipo conformativo dell’operato della commissione, volte a ristabilire una migliore valutazione per sé, a condizione di dimostrare che esse conducono ad una riformulazione del giudizio valutativo ricevuto, specificamente e singolarmente rispetto a tutti i candidati che hanno ottenuto un giudizio finale relativamente migliore da parte della commissione; (ii) l’analisi, contenuta solo [#OMISSIS#] memoria di merito, secondo cui l’intero iter logico della commissione sarebbe errato, impreciso e privo di proporzionalità, anche per i candidati con valutazione intermedia di “molto [#OMISSIS#]”, è tardiva e irrituale, perché contenuta in memoria non notificata; (iii) la predetta analisi è comunque generica e infondata, perché non dimostra che l’esito valutativo dei concorrenti sia illegittimo e anche perché tenta di smentire la rilevanza dell’impact factor migliore del concorso, ottenuto da un candidato non vincitore, tramite l’attribuzione personale di un ridimensionamento ai lavori e alle pubblicazioni del predetto candidato non vincitore, destinatario di una valutazione finale migliore del ricorrente.

10.8.1. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, perché pretermette di considerare che alla concreta utilità processuale anelata dal ricorrente si frappone una migliore valutazione di due candidati, che non è messa in discussione in ricorso.

11. In ogni [#OMISSIS#], osserva il Collegio per completezza che il gravame è anche infondato.

12. Anzitutto, dagli atti non emerge, invero, una forma di pregiudizio nei confronti del ricorrente, legata ai suoi studi aventi a oggetto la dualità canonica e ribadita, a più riprese, nel ricorso: semmai i commissari hanno evidenziato, con motivazione diversa e con iter logico per ciascuno chiaramente percepibile, gli elementi del rilievo di un [#OMISSIS#] ma non ottimale livello scientifico e accademico del candidato, derivante, fra l’altro, anche dall’applicazione [#OMISSIS#] ricerca in una teoria che, nell’ambito di un giudizio di valore scientifico di pertinenza della commissione, che il ricorrente non dimostra né documenta come affetto da evidente travisamento di fatto o erroneità, è stata ritenuta dai commissari, in modo concorde seppur articolato, non riconoscibile in termini di consistente rigore e credito scientifico (doc. 5 del ricorrente).

12.1. Sul punto, all’esito del sindacato di attendibilità della valutazione, espressamente richiesto dal ricorrente, si rileva che, nel [#OMISSIS#] all’esame, al [#OMISSIS#] amministrativo non compete riconoscere la migliore preparazione e competenza scientifica e professionale di un candidato a ricercatore, con indebita sostituzione al metro valutativo della commissione, ma verificare l’esistenza di un’adeguata e percepibile motivazione del rilievo del credito scientifico di livello non ottimale, nel [#OMISSIS#] di specie oggetto di esternazione chiara e indubbia da parte di tutti i commissari, in forma e con riferimenti diversi (si consideri in particolare la valutazione delle pubblicazioni del ricorrente al verbale 2, doc. 5 del ricorrente; cfr. TAR Lazio, III-ter, 7649 del 5 [#OMISSIS#] 2023, 3004 del 22 febbraio 2023, 15177 del 16 novembre 2022).

12.2. Né, a discapito di quanto sostenuto in ricorso (circa il “pregiudizio…nei confronti della ricerca del ricorrente in contrasto con le valutazioni della comunità scientifica nazionale e internazionale scaturite da un processo di peer-review e ad altre commissioni che hanno valutato la ricerca del ricorrente per altre posizioni da ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare MAT/09”, pag.4) il ricorrente ha dato sostegno preciso e documentale alla propria argomentazione. 12.2.1. Semmai taluni verbali di valutazione di pubblicazioni scientifiche, in precedenti concorsi, non si pongono in contraddizione con l’operato della commissione (si veda ad esempio, fra le altre, la valutazione contenuta nel verbale del 22 gennaio 2020, doc. 15 del ricorrente, di una commissione di precedente concorso: “Il candidato ha selezionato in particolare un’area di ricerca, quella sulla “canonical duality”, che usa approcci poco diffusi; in questo senso è evidente il tentativo di progredire verso una [#OMISSIS#] visibilità internazionale e maturità scientifica. Complessivamente, la valutazione della produzione scientifica complessiva, tenendo conto anche degli indicatori bibliometrici presentati, è quindi SUFFICIENTE”: ne deriva che non può seguirsi il ragionamento del ricorrente, secondo cui “non viene mai messo in dubbio il valore scientifico della teoria della Dualità Canonica ed il livello del rigore metodologico dei lavori del ricorrente è sempre considerato più che sufficiente per tutte le commissioni tranne che per quella del concorso in oggetto”, pag. 10 del ricorso).

12.3. Infondato è altresì il rilievo di presunte “divergenze curricolari tra il ricorrente e i membri della commissione”, che spingono il ricorrente addirittura a ritenere i lavori della commissione “privi di autorità scientifica”, atteso che è fisiologico che gli studiosi si occupino di aree diverse della ricerca, senza che ciò privi di autorità scientifica i componenti di una commissione giudicatrice e trattandosi, sotto il profilo giuridico, di questioni di mero fatto.

13. Passando ad esaminare partitamente le censure del ricorso, va richiamato l’orientamento secondo cui, “come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), in materia di selezioni pubbliche per il reclutamento dei ricercatori, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi della normativa di cui all’art. 24 della l. n. 240 del 2010 non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione esaminatrice, a meno che questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto” (Cons. Stato, VII, 4231 del 27 aprile 2023). Ciò premesso, si osserva poi quanto segue.

13.1. Non sussiste il lamentato difetto di motivazione. La commissione ha fatto frequente e argomentato riferimento alla produzione scientifica e al curriculum del ricorrente, in particolare da parte dei singoli commissari e nel giudizio collettivo e finale.

13.1.1. La motivazione riferisce, in sintesi: (i) dell’approfondimento dato dal ricorrente ad una teoria che non ha ricevuto sufficiente credito scientifico, senza che il ricorrente abbia adeguatamente e documentalmente smentito l’affermazione, articolata dai commissari, sotto vari [#OMISSIS#]; (ii) della mancanza di sufficiente riconoscimento della teoria in sé; (iii) del non ottimale rigore scientifico mostrato dal candidato nell’applicarvisi. Soprattutto, la motivazione è ulteriormente variegata e fa riferimento a vari [#OMISSIS#] di livello discreto o [#OMISSIS#], non ottimale, del candidato, quali assenza di un rigore metodologico adeguato per alcune pubblicazioni; discontinuità nell’attività di ricerca e didattica; indici bibliometrici discreti in rapporto alla data di conseguimento del dottorato; sedi editoriali discrete.

13.1.2. Le espressioni utilizzate per sostanziare il giudizio negativo (“medio, marginale, non adeguato, non interessante”) contrariamente a quanto affermato in ricorso sono all’evidenza intellegibili, seppur sintetiche, e pertengono indubbiamente alla discrezionalità della commissione.

13.1.3. Le pubblicazioni del ricorrente non sono poi sottostimate, in contrasto con il sistema di peer review, essendo istituzionalmente diverse le finalità delle due procedure di valutazione: la peer review è volta a verificare l’idoneità della pubblicazione in sé del lavoro sulla rivista scientifica, distinguendosene logicamente la discrezionalità valutativa della commissione volta a valutare, in via successiva, il pregio scientifico alla pubblicazione in vista del reclutamento del ricercatore. Il ragionamento del ricorrente, da questo punto di vista, implicherebbe un indebito appiattimento del ragionamento della commissione valutatrice sui parametri per consentire la pubblicazione.

13.2. Neanche sussistono illegittimità con riferimento all’utilizzazione dei parametri bibliometrici, trattandosi di elementi che concorrono alla valutazione, senza che il ricorrente tenga conto anche dell’età in rapporto alla data di conseguimento del dottorato e considerato, peraltro, che egli censura comunque di irrilevanza, [#OMISSIS#] memoria non notificata, il [#OMISSIS#] impact factor medio e totale ottenuto da altro candidato.

In particolare, il bando (doc.2 del ricorrente, art. 5 relativo [#OMISSIS#] adempimenti della commissione) ha previsto che la commissione giudicatrice deve “valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca”. Inoltre, “la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori” con riferimento [#OMISSIS#] indici bibliometrici (impact factor, indice di Hirsch, ecc.).

Da qui il carattere integrativo dell’utilizzazione degli indici bibliometrici, che non toglie [#OMISSIS#] rilievo alla valutazione comparativa da parte della commissione, sulla base dei criteri quali l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza; la congruenza con il settore concorsuale; la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica; la determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato. Criteri eterogenei, della cui applicazione la commissione dà conto puntualmente, a proposito del candidato risultato vincitore, unitamente [#OMISSIS#] indici bibliometrici.

13.2.1. Sull’argomento degli indici bibliometrici, è noto che la commissione, in sede di valutazione comparativa, pur non essendo in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente, per espressa prescrizione normativa e di bando, prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive (TAR [#OMISSIS#], Reggio [#OMISSIS#], I, 11 agosto 2011 n. 653), specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento (TAR Puglia, II, 784 del 18 [#OMISSIS#] 2023).

Ciò posto, nel [#OMISSIS#] di specie la commissione non è all’evidenza incorsa in una sottovalutazione degli indici bibliometrici del ricorrente e ha tenuto conto adeguato dei suddetti indici per i candidati, in rapporto anche [#OMISSIS#] anni trascorsi dal dottorato, con una motivazione che in modo esplicito si discosta dal mero dato quantitativo delle citazioni e che esprime rilievi adeguati su [#OMISSIS#] significativi, quali il rigore metodologico, l’innovatività e la rilevanza scientifica, ribadito che l’impact factor medio e totale migliore della procedura non pertiene, comunque, per stessa ammissione del ricorrente, né a questi né al vincitore.

13.2.2. [#OMISSIS#] la rilevanza oggettiva degli indici bibliometrici e la necessità della commissione di avvalersi anche degli stessi per la valutazione delle pubblicazioni, va segnalato poi il condivisibile e [#OMISSIS#] indirizzo secondo cui “La valutazione spettante, al riguardo, alla Commissione non è solo di tipo quantitativo ma deve appuntarsi sul valore scientifico, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra la congruenza col SSD…” (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 20 gennaio 2020, n. 115).

Il Consiglio di Stato ha ulteriormente evidenziato che “il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi” (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979)” (TAR [#OMISSIS#], I, 198 del 14 marzo 2022).

13.3. Sotto altro profilo, il ricorrente non dimostra che le valutazioni specificamente ricevute siano erronee, avendo i commissari, singolarmente e collegialmente, espresso deduzioni puntuali e specifiche in ordine alle pubblicazioni e ai titoli del ricorrente. Non consta, in particolare, che la commissione non si sia attenuta all’art. 24, co. 2, lett. c, della l. 240/2010 che prevede una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

13.3.1. Nel merito, neanche convincono le singole rilevazioni di ipotetiche aporie da parte del ricorrente. Ad esempio, a pag. 11 dell’atto introduttivo, il ricorrente tenta di sconfessare il rilievo da parte di un commissario di un “gap di 3 anni e mezzo tra il 2014 e il 2017”, quanto alle posizioni di assegnista di ricerca, e sostiene che il periodo in cui egli non è stato sostenuto da alcun assegno va da aprile 2014 a dicembre 2016. Tuttavia, effettivamente il curriculum del ricorrente (doc. 8) reca, nell’ordine cronologico degli assegni di ricerca, fra gli altri i periodi aprile 2013-aprile 2014 e il periodo dicembre 2017-2018, per cui il rilievo del commissario è corretto e documentale.

13.3.2. Sempre a titolo di esempio, il ricorrente afferma che “non sono date alcune valutazioni riguardanti l’interesse applicativo ed il contributo metodologico per le pubblicazioni 4, 8, 12, prefigurando una grave negligenza da parte del componente della Commissione. Quindi la valutazione fatta per la ricerca del ricorrente è chiaramente non analitica ed incompleta”. L’affermazione non corrisponde alle valutazioni articolate e analitiche fatte dalla commissione, individualmente e collegialmente, sulle tre citate pubblicazioni 4, 8 e 12 (cfr. doc. 5, pag. da 23 a 26).

13.4. Il riferito eccesso di potere, per indebita valutazione di pubblicazioni non presentate dal ricorrente al concorso, non sussiste. Soltanto un commissario ha fatto un espresso riferimento all’esistenza di pubblicazioni ritirate e non presentate al concorso per cui è causa. L’argomento ha comunque rilievo incidentale [#OMISSIS#] motivazione del giudizio valutativo del singolo commissario, che poggia su elementi più estesi, e ha rilievo marginale nell’economia complessiva della valutazione collegiale finale, che è comunque “buona”, senza quindi che il predetto singolo esame possa aver materialmente cagionato un significativo pregiudizio.

14. Da quanto precede, deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, pur essendo comunque anche infondato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e assorbimento della domanda di verificazione o c.t.u., mezzi istruttori peraltro non necessari nel [#OMISSIS#] di specie. In considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere equamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario