TAR Lazio, Sez. III bis, 2 dicembre 2023, n. 18096

Abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia: modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

Data Documento: 2023-12-04
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per i titoli che per le pubblicazioni.

Questo il principio di diritto reso dal TAR del Lazio respingendo il gravame del ricorrente che aveva agito per chiedere l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia.

Contenuto sentenza

18096/2023 REG.PROV.COLL.

05963/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5963 del 2023, proposto da [#OMISSIS#] Gentile, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti inerenti la procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021:

1) giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 06/c1 “Chirurgia Generale”, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero in data 6 febbraio 2023 e comunicato al candidato mediante email del 2 marzo 2023, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

2) verbale n. 1 della commissione nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, per le distinte fasce di abilitazione;

3) giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti di parte ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione.

4) verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;

5) bando di concorso D.R. 553 del 26 febbraio 2021 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

6) ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/c1 “Chirurgia Generale”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021.

1.2. – All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, con giudizio in questa sede contestato, in quanto illegittimo per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEL D.M. 4 APRILE 2016, N. 95. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 7 GIUGNO 2016 N. 120. TRAVISAMENTO DEI FATTI.INGIUSTIZIA MANIFESTA”, in relazione al mancato riconoscimento di ulteriori tre titoli che aveva documentato che gli avrebbero consentire di superare la soglia indicata dall’art. 5, co. 1, lett. b), D.M. n. 120/2016; “II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DD.MM. NN. 120/2016 E 602/2016. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. IRRAZIONALITA’. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ERRORE MANIFESTO”, in relazione ad errori che la Commissione avrebbe commesso nel valutare gli indicatori bibliometrici e nel formulare il giudizio sulla produzione scientifica del ricorrente, ritenendola non matura ai fini del conseguimento della abilitazione.

1.3. – In data 14.4.2023 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con memoria di stile.

1.4. – All’udienza del 21.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Nel merito il ricorso è infondato.

2.1. – La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”. Per le funzioni di seconda fascia, il medesimo articolo prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.2. – Nel caso di specie, la Commissione accerta il possesso di due titoli tra quelli individuati dalla Commissione ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 95/2016 e art. 6, co. 1, lett. a), D.M. n. 120/2016: in particolare, si tratta dei titoli E (Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio) e F (Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero). Inoltre, relativamente alle pubblicazioni, rileva come la continuità scientifica sia stata più volte interrotta e la produzione scientifica non appare adeguata. Conclusivamente, la Commissione si esprime all’unanimità, nel senso della non idoneità, in quanto: “Il candidato raggiunge appena 2 indicatori bibliometrici e 2 titoli, la produzione scientifica non appare comprensivamente adeguata. Per i motivi suddetti non possiede la piena maturità per conseguire l’abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale.

2.3. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene la illegittimità del giudizio della Commissione in merito al possesso dei titoli, in quanto avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta che attestava come il medesimo fosse in possesso di ulteriori titoli da lui dichiarati (in particolare, si tratta di “almeno altri 3 titoli”, ossia i titoli “B”, “D” e “H”), senza fornire una motivazione adeguata del relativo giudizio negativo.

Il motivo è infondato per le ragioni nel seguito indicate in relazione a ciascun titolo.

2.3.1. Con riguardo al titolo “B” (“Direzione o partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”), la Commissione non ne riconosce il possesso con la seguente motivazione: “Il titolo non viene riconosciuto in quanto il candidato ha pubblicato con un solo gruppo di ricerca”.

Il ricorrente deduce di aver allegato due titoli e che la valutazione fornita appare talmente generica da non consentire di comprendere quale dei due titoli è stato ritenuto inidoneo.

Il rilievo non è fondato.

Dalla lettura del giudizio della Commissione risulta che la stessa aveva predisposto il seguente criterio di valutazione del titolo B: “Coerenza con il SSD MED/18. Le attività di ricerca devono essere di un gruppo internazionale o nazionale ed i relativi risultati oggetto di pubblicazioni, eventualmente allegate, con ruolo di autore del candidato, su riviste scientifiche censite su Scopus o Web of Science e dotate di Impact Factor e/o CiteScore. Almeno 2 nel corso dell’intera carriera.” A fronte di tale criterio, la Commissione rileva che il primo titolo presentato dal ricorrente (“2508070 Studio multicentrico nazionale” – “Studio MURST CNR-Regione Campania – Agen-Sud -AIRC Universita [#OMISSIS#] II Napoli, Universita A.Moro Policlinico Bari”) non riguarda un gruppo di ricerca, secondo il criterio definito dalla medesima Commissione (all’interno del giudizio complessivo si legge come lo studio in questione sia ritenuto “non di gruppo di ricerca”); tale valutazione trova conferma nei giudizi individuali dei commissari, in cui si riporta, in corrispondenza dello studio MURST CNR, la medesima valutazione (“non di gruppo di ricerca”).

Posto che il criterio definito dalla Commissione prevedeva lo svolgimento di “almeno due nel corso dell’intera carriera”, ne segue in ogni caso la non sufficienza della residua attività dichiarata.

Dagli elementi sopra esposti, emerge che il giudizio espresso dalla Commissione, seppur sintetico, appare intellegibile e – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – idoneo a spiegare il motivo del mancato riconoscimento del titolo in esame.

2.3.2. Con riguardo al titolo “D” (“Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”), la Commissione aveva formulato il seguente criterio specifico di valutazione: “Coerenza con il SSD MED/18. Ruolo di PI (Principal Investigator) del progetto, Responsabile dell’Unità di Ricerca o appartenenza al gruppo di ricerca per progetti che siano stati finanziati”.

Il ricorrente presenta tre progetti che la Commissione esamina e ritiene non conformi al criterio, posto che: “non risultano finanziamenti” (con riferimento al primo progetto); “nella

documentazione allegata non è chiaro il ruolo del candidato né la finalità del progetto” (con riferimento al secondo progetto); “Non ancora finanziato, né risulta nel team di ricerca degli associated investigators” (con riferimento al terzo progetto presentato dal ricorrente).

Nel motivo, il ricorrente afferma, contestando specificamente il giudizio reso sul secondo progetto, che: “in verità il progetto POS Traiettoria 5 è stato finalizzato il 25 ottobre 2022 con Decreto del Direttore Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (come da allegati in atti) ed il ruolo di partecipante del ricorrente è sempre attestato dalla medesima documentazione” e allega il decreto menzionato adottato il 25.10.2022, che, nella lista dei progetti ammessi al finanziamento, indica come università capofila l’Università di Napoli e i dipartimenti e le risorse umane coinvolte.

La censura non può essere accolta.

La documentazione prodotta dal ricorrente non evidenzia l’erroneità del giudizio della Commissione (che aveva rilevato, con riferimento al progetto in questione, che “[n]ella documentazione allegata non è chiaro il ruolo del candidato né la finalità del progetto”) atteso che non dimostra che sia il progetto sia il relativo finanziamento siano stati tempestivamente e compiutamente allegati alla Commissione, risultando piuttosto come lo stesso progetto sia stato “finalizzato” e ammesso a contributo – con il citato decreto direttoriale – solo successivamente al deposito della domanda di partecipazione alla procedura abilitativa.

Si ricorda che, ai sensi del Bando, infatti, il candidato ha “l’obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti dalla Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 120/2016” (art. 2) e il giudizio della Commissione si basa “sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda” (art. 5).

Nello stesso senso, la documentazione prodotta non descrive il ruolo del candidato nel progetto (si limita a riportare un “ruolo di coordinamento tecnico-scientifico” dell’Università degli Studi di Napoli), né offre chiarimenti sul contenuto del medesimo e sulle modalità con cui è stato selezionato (rispetto al criterio della “revisione tra pari”).

Pertanto, il giudizio della Commissione appare correttamente formulato sulla base delle evidenze di cui la stessa disponeva al momento della valutazione e i nuovi elementi allegati non risultano idonei a superare detto giudizio.

2.3.3. Con riguardo, infine, al titolo “H” (“Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”), la Commissione aveva definito il seguente criterio: “Coerenza con il SSD MED/18. Almeno 1 premio assegnato da Società Scientifiche Internazionali di riconosciuto prestigio nominalmente o, nel caso di premi per lavori in collaborazione, con ruolo preminente del candidato (primo, secondo o ultimo nome) o almeno 1 affiliazione onoraria (Membro onorario) a Società Scientifiche Internazionali di riconosciuto prestigio”.

Il ricorrente allega due premi (“Premio SICG [#OMISSIS#] NEGRO – XXVI Congresso società Italiana Chirurgia Geriatrica” e “Premio SICG [#OMISSIS#] PIEGARI Migliore comunicazione giovani 27° Congresso Nazionale Societa Italiana Chirurgia Geriatrica”), che la Commissione ritiene non idonei in quanto “non coerente con i criteri (un premio assegnato da Società Scientifiche Internazionali di riconosciuto prestigio)”, valutazione ulteriormente specificata nel giudizio individuale di un commissario che rileva che “Il titolo NON VIENE RICONOSCIUTO perché non coinvolte Società Scientifiche Internazionali e non coerente con i criteri”.

Il giudizio appare correttamente formulato e si basa sull’assenza del carattere internazionale della società scientifica che ha rilasciato il premio (trattandosi, nel caso di specie, di una società di livello nazionale), dato di fatto che il ricorrente non contesta nel motivo di ricorso, limitandosi a ribadire l’attinenza al settore concorsuale 6/c1, nello specifico non in discussione.

2.3.4. Conclusivamente, il giudizio formulato in merito al possesso dei titoli non risulta affetto dalle censure prospettate dalla ricorrente poiché sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti dalle fonti normative sopra descritte e da quelli ulteriori che la Commissione ha proceduto ad individuare.

2.4. – L’infondatezza del primo motivo di ricorso priva di interesse, per il ricorrente, l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle pubblicazioni, atteso che un eventuale suo accoglimento non determinerebbe un esito diverso del giudizio di inidoneità.

Infatti, le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni (art. 6 del D.M. n. 120/2016; cfr. anche TAR Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 17231/2023).

Peraltro va incidentalmente rilevato che lo stesso giudizio fornito dalla Commissione in merito al valore scientifico delle pubblicazioni appare risentire di tale impostazione, in quanto non risulta condotto in maniera analitica, mediante una descrizione sintetica delle stesse e un giudizio puntuale, ma è svolto in maniera comprensiva, fondato principalmente sul rilievo della assenza di una sufficiente continuità nella produzione scientifica, oltre che di una non adeguata collocazione editoriale delle pubblicazioni.

2.5. – In conclusione, la motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a non riconoscere l’idoneità del candidato in ragione del mancato possesso dei titoli necessari e, pertanto, il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016. Anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono tutti dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale. In ognuno di essi è stato sottolineato il mancato possesso di almeno tre dei titoli individuati e definiti nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

3. – In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore