TAR Lazio, Sez. III bis, 2 dicembre 2023, n. 18098

Discrezionalità della commissione esaminatrice nelle procedure di reclutamento dei professori universitari

Data Documento: 2023-12-05
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio della commissione esaminatrice di un concorso universitario costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità.

Così si è espresso il TAR del Lazio respingendo il ricorso di un candidato che aveva chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia espresso.

Il Collegio, in particolare, ha ritenuto immune da vizi motivazionali il giudizio della commissione d’esame che ha dimostrato di aver compiuto una verifica sulla qualità delle opere sottoposte al suo vaglio, pervenendo alla conclusione che le pubblicazioni presentate dal ricorrente difettassero di quel carattere di rilevante qualità e originalità tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come richiesto dall’art. 3, co. 2, lett. a), D.M. n. 120/2016.

Contenuto sentenza

18098/2023 REG.PROV.COLL.

05952/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5952 del 2023, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dei seguenti atti inerenti la procedura concorsuale di abilitazione a professore di prima fascia indetta con D.D. 26 febbraio 2021, n. 553:

1) del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia espresso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano – americane”, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero il 8 febbraio 2023 nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

2) dei giudizi individuali e collegiale espressi nei confronti di parte ricorrente, nell’anzidetta procedura di abilitazione;

3) verbale n. 1 del 7 settembre 2021 della commissione nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, per le distinte fasce di abilitazione;

4) dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;

5) del bando di concorso D.R. 553 del 26 febbraio 2021 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

6) del D.R. 589 del 8.08.2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

7) di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/I1 “Lingue, letterature e culture spagnola e ispano – americane”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021.

1.2. – All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, con giudizio in questa sede contestato, in quanto illegittimo per i seguenti motivi: “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 4, d.m. 7 giugno 2016 n. 120 (MIUR). Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento”, in relazione alla lacunosità e contraddittorietà della motivazione in merito alla maturità scientifica del candidato; “II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. violazione e falsa applicazione del d.m. 7 giugno 2016 n.120/2016. Eccesso di potere, sotto diverso profilo, per carenza di

adeguata istruttoria”, in relazione alla circostanza che il giudizio collegiale non si esprime su alcuni titoli del ricorrente, non formulando una valutazione nel merito degli stessi; “III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Violazione del principio del buon andamento. Difetto di

motivazione”, in relazione all’assenza di una specifica griglia di valutazione che individui le modalità di valutazione dei sub-criteri fissati dall’art. 4 co. 1, lett. c), D.M. n. 120/2016.

1.3. – In data 10.5.2023 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con memoria di stile.

1.4. – All’udienza del 21 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

2.1. – La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.2. – Nel caso di specie, la Commissione, pur valutando positivamente i titoli relativi all’impatto della produzione scientifica (raggiungendo il valore soglia sui tre indicatori) e il possesso di almeno tre dei titoli tra quelli indicati dalla Commissione, si esprime all’unanimità, nel senso della non idoneità, in quanto: “Dai lavori presentati ai fini della valutazione non emerge ancora la chiara evidenza di un apporto innovativo, sebbene sia rilevabile un certo impegno rielaborativo accompagnato da riflessioni personali, che tuttavia non appaiono ancora supportate da una piena maturità scientifica; essi non sembrano costituire un contributo rilevante a livello internazionale per gli studi del settore. Tali elementi costituiscono deficit per chi aspiri all’abilitazione scientifica di prima fascia. In sostanza, il candidato non raggiunge ancora la piena maturità scientifica, che deve essere dimostrata dalla solidità dell’impianto teorico della ricerca, da una visione ampia delle tematiche trattate, ma anche dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, sicurezza metodologica e carattere innovativo, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale”.

2.3. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene la illegittimità del giudizio della Commissione, in quanto lacunoso e contraddittorio, con riferimento al valore delle pubblicazioni, e non coerente con le valutazioni dei singoli commissari.

Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

In via preliminare si rammenta che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. T.A.R. Lazio, sentenze 4.1.2021, n. 14 e 19.3.2019, n. 3653).

Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non risulta affetto dalle censure prospettate dalla ricorrente poiché sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti dalle fonti normative sopra descritte. Esso rappresenta la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione che hanno formulato all’unanimità un giudizio negativo, pur essendo da questo distinguibile.

In particolare, il giudizio collegiale espone in maniera chiara e previo esame analitico delle pubblicazioni presentate dal candidato, le ragioni poste a fondamento del mancato possesso dei criteri di legge.

Nel dettaglio, nei giudizi individuali sono analizzate in modo sufficientemente analitico le principali opere del candidato, e si conclude per la non idoneità, in ragione dell’assenza di “chiara evidenza di un apporto innovativo”, nonché per la non evidente sussistenza di alcuni indici, ritenuti presupposti per il riconoscimento della piena maturità scientifica richiesta dal D.M. n. 120/2016, quali la “solidità dell’impianto teorico della ricerca”, “una visione ampia delle tematiche trattate”, nonché “sicurezza metodologica e carattere innovativo”.

Tali elementi sono specificati nei giudizi individuali dei commissari, nei quali le principali pubblicazioni presentate dal candidato ricevono un’analisi individuale.

Tali valutazioni non sono contraddette dal riconoscimento della coerenza con il settore concorsuale, della continuità nella produzione e dal livello degli editori e delle riviste in cui la produzione si è collocata, trattandosi di elementi ulteriori e complementari a quello relativo alla qualità della produzione scientifica, secondo gli indici precisati dal citato art. 4 del D.M. n. 120/2016.

In conclusione, i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni, sono distinguibili e autonomi dal giudizio collegiale – che ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi – , il quale non appare pertanto formale o tautologico, ma dimostra di aver compiuto una verifica sulla qualità delle opere sottoposte al suo vaglio, pervenendo alla conclusione della assenza di quel carattere di rilevante qualità e originalità, tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, richiesto ai sensi art. 3, co. 2, lett. a), D.M. n. 120/2016.

Così configurato, il giudizio appare immune da vizi motivazionali che consentono a questo giudice di poter sindacare – sulla base dalla giurisprudenza sopra richiamata – il giudizio della commissione di esame.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15.2. 2017, n.127).

Il giudizio in questione, previa sintetica descrizione e analisi dei contributi, giustifica le ragioni che hanno determinato la data conclusione, esponendo l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività, in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016.

2.4. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe considerato i titoli del ricorrente nel giudizio collegiale, risultando pertanto un giudizio parzialmente motivato, in violazione dell’art. 3, co. 1, D.M. n. 120/2016.

Il motivo è infondato.

Premesso che la doglianza appare fondarsi su una impostazione propria del precedente sistema di valutazione di cui al D.M. n. 76/2012 – su cui si è anche formata la giurisprudenza richiamata – deve rilevarsi come ai sensi del vigente art. 6 D.M. n. 120/2016, “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente soddisfa il requisito sub a) e tale valutazione è svolta dalla Commissione ed accertata nel giudizio collegiale reso sul candidato. Il ricorrente è stato invece ritenuto non possedere il requisito sub b), relativo alla qualità delle pubblicazioni, in relazione al quale la valutazione dei titoli – come detto positivamente valutati – non è idonea ad introdurre elementi o criteri di valutazione diversi da quelli specificamente previsti dall’art. 4 D.M. n. 120/2016.

2.5. – Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce infine la illegittimità della valutazione per l’assenza di una specifica griglia di valutazione che individui le modalità di valutazione dei sub-criteri fissati dall’art. 4 co. 1, lett. c) D.M. n. 120/2016

Il motivo è infondato.

La normativa sopra esaminata – il d.P.R. n. 95 del 2016 e il D.M. n. 120 del 2016 – non impongono alla Commissione di elaborare ulteriori criteri di valutazione delle pubblicazioni, ma definisce essa stessa criteri alla luce di quali muovere il giudizio che sono di per sé autosufficienti (v. art. 4 D.M. n. 120 del 2016), residuando in capo alla Commissione la facoltà di precisare tali criteri al fine di tener conto della specificità del settore concorsuale (art. 8 d.P.R. n. 95/2016 e art. 5 del Bando).

Conformemente, la Commissione ha proceduto, nella prima seduta, a definire i criteri di valutazione: dopo aver richiamato testualmente i criteri ex art. 7 del D.M. n. 120/2016, ha aggiunto che “[n]el rispetto dei predetti criteri, distintamente per le funzioni di I e di II fascia, la Commissione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, ritiene opportuno precisare le seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche allegate ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016. La Commissione, fatta salva la nozione di pubblicazione di “elevata qualità” come definita all’Allegato B del DM 120/2016 e fermi i criteri di cui all’art. 4 del DM citato, attribuirà particolare rilevanza alla presenza di lavori monografici e riconoscerà altresì rilevanza a pubblicazioni di respiro internazionale”.

Si tratta di un modus procedendi conforme al disposto normativo e coerente con i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, che non configura il vizio lamentato dalla parte circa la mancanza di una previa predisposizione di specifici criteri valutativi.

Invero, trattandosi di procedura abilitativa, possono ritenersi sufficienti i criteri dettati dall’art. 5 del decreto n. 120/2016 che, nel caso di specie, risultano essere stati applicati dalla Commissione, la quale si è espressa, in forma complessiva e non schematica, sui singoli elementi previsti dal decreto, quali la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, la qualità della produzione scientifica, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale; il numero e sul tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale (cfr. Cons. St., sez. VII, sentenza n. 1902/2023).

2.6. – Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso non può essere accolto.

3. – In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore