TAR Emilia Romagna, Sez. I, 15 dicembre 2023, n. 746

Illegittimo il comportamento della commissione per la selezione di un professore ordinario laddove si discosti dalla regola dell’estrazione a sorte dell’ordine di esame dei concorrenti

Data Documento: 2023-12-15
Autorità Emanante: TAR Emilia Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittimo il modus operandi di una commissione per la selezione di un professore ordinario, che ha conosciuto il nome dei candidati prima di predisporre il testo delle prove, ha redatto il testo di queste prevedendone una perfettamente aderente all’argomento della tesi di dottorato del candidato controinteressato, per poi attribuire allo stesso la possibilità di scegliere l’argomento a lui più confacente privilegiando, anziché l’estrazione a sorte dell’ordine di esame dei concorrenti, la loro chiamata in ordine alfabetico. Tale comportamento risulta essere lesivo della par condicio dei concorrenti ed integra un eccesso di potere, prima ancora che una violazione del DPR 487/1994, che impone la somministrazione delle prove ai candidati mediante estrazione a sorte.

Contenuto sentenza

00746/2023 REG.PROV.COLL.

00546/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del decreto del 25 maggio 2023, prot. n.-OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia (professore ordinario) mediante procedura di chiamata presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto – sede di -OMISSIS- – settore concorsuale-OMISSIS- -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS- -OMISSIS-, atto conosciuto in data 25 maggio 2023 a seguito di pubblicazione all’albo dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, nel prosieguo per brevità -OMISSIS-;

– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, in particolare dei seguenti ulteriori atti:

— dei verbali relativi alla prima, seconda, terza e quarta seduta della commissione giudicatrice, nonché della relazione finale della commissione giudicatrice del 17 maggio 2023, inerenti la procedura di reclutamento di un professore di prima fascia mediante chiamata di cui all’art.18 comma 1 legge 240/2010 per il -OMISSIS- -OMISSIS- indetta con decreto rettorale n.-OMISSIS- -OMISSIS- del 14/12/2022 (G.U. n.1 del 03/01/2023), conosciuti in data 26 maggio 2023 a seguito di pubblicazione sul web server di -OMISSIS-;

— del verbale e dei relativi allegati del consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto ristretto ai professori ordinari del 20 giugno 2023, non pubblicati né sull’albo dell’Università né sul web server d’Ateneo, ma conosciuti in data successiva al 6 luglio 2023, ovvero dopo accesso alla mail istituzionale in cui si comunicava dell’arrivo del nuovo direttore/primario -OMISSIS-, come poi confermato dalla pubblicazione, in data 19 luglio 2023 all’albo pretorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (nel prosieguo per brevità AOU di -OMISSIS-) della deliberazione n. -OMISSIS-del 19 luglio 2023 del Direttore Generale dell’AOU di -OMISSIS-;

— della convocazione alla prova didattica (-OMISSIS-) per il reclutamento di n. 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1 legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto dell’Università di -OMISSIS-– sede di -OMISSIS- – per il -OMISSIS- -OMISSIS- (decreto rettorale n.-OMISSIS- -OMISSIS- del 14/12/2022) – codice bando -OMISSIS-, conosciuta in data 10/05/2023 a seguito di pubblicazione sull’albo dell’Università ed il giorno seguente pubblicata anche sul web server d’Ateneo;

— dell’atto recante i criteri per la valutazione dei candidati, sotto forma di allegato 2 al verbale della prima seduta tenuta dalla commissione giudicatrice in data 2 maggio 2023, conosciuti in data 3 maggio 2023 a seguito di pubblicazione sul web server di -OMISSIS-;

– del decreto di nomina della commissione giudicatrice (-OMISSIS- del 25 gennaio 2023) della procedura suddetta, conosciuto in data 26 gennaio 2023 a seguito di pubblicazione sull’albo di -OMISSIS- ;

– del decreto di non accoglimento (prot. n.-OMISSIS-del 24/02/2023) dell’istanza di ricusazione prodotta dal ricorrente nei confronti dei membri della suddetta commissione giudicatrice;

– dell’accoglimento istanza di accesso agli atti – procedura di valutazione comparativa (decreto rettorale n.-OMISSIS- -OMISSIS- del 14/12/2022) e degli allegati/note in esso contenuti: allegati 1a – nota prot. n.-OMISSIS- del 03/02/2023 – ed 1b; allegato 2 – nota prot. n.-OMISSIS- del 16/02/2023; allegato 3 – nota prot. n.-OMISSIS-del 21/02/2023; allegato 4 – nota prot. n-OMISSIS-del 21/02/2023; allegato 5 – nota prot. n.-OMISSIS-del 23/02/2023; nota prot. n.-OMISSIS- del 23/02/2023 conosciuti in data 23/03/2023 a mezzo PEC, ossia a seguito dell’accoglimento dell’istanza prodotta dal ricorrente in data 1 marzo 2023 (prot. n.-OMISSIS-) di accesso agli atti richiamati nel decreto rettorale prot. n.-OMISSIS-di rigetto dell’istanza di ricusazione;

– del bando di concorso relativo alla procedura selettiva de quo;

– del verbale del consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto del 24 gennaio 2023 recante la proposta di nomina della commissione giudicatrice (-OMISSIS- del 25 gennaio 2023);

– del verbale del consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, ristretto ai professori ordinari, del 15 novembre 2022 recante la proposta di bando per la procedura selettiva de quo;

– del verbale del consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto del 21 gennaio 2022;

– del verbale del consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, ristretto ai professori ordinari del 10 maggio 2021;

– del regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art.18, all’art.24 e all’art.7 commi 5 bis, 5 ter, 5 quater della legge 240/2010 4 nel testo modificato a seguito della delibera del senato accademico del 8 novembre 2022, pubblicato all’albo di -OMISSIS- in data 14 novembre 2022 (prot. n.-OMISSIS-);

– della delibera del senato accademico del 8 novembre 2022, richiamata in atti e ad accesso riservato;

– di ogni atto consequenziale, ivi inclusi la delibera del consiglio di Amministrazione ed il provvedimento rettorale di presa in servizio del dott. -OMISSIS-, atti dovuti in forza dell’art.8 del regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art. 18, all’art.24 e all’art.7 commi 5 bis, 5 ter, 5 quater della legge 240/2010 nel testo modificato a seguito della delibera del senato accademico del 08/11/2022, pubblicato sull’albo di -OMISSIS- in data 14 novembre 2022 (prot. n.-OMISSIS-), e la nota prot. n.-OMISSIS- del 7 luglio 2023 con cui l’Università chiede all’AOU di -OMISSIS- l’integrazione nelle funzioni assistenziali, con decorrenza 31 luglio 2023, di -OMISSIS-, recante altresì l’intesa, ai sensi dell’art.5 D.L. 517/1999, per l’attribuzione ad -OMISSIS- dell’incarico di direttore della Struttura Complessa a direzione universitaria di Anatomia ed Istologia Patologica, nota non di dominio pubblico ma richiamata nella deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di -OMISSIS-, n.-OMISSIS-del 19 luglio 2023.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente impugna tutti gli atti del procedimento che hanno condotto dapprima ad individuare come idonei a ricoprire il posto di professore di prima fascia (professore ordinario) – mediante procedura di chiamata presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, nel prosieguo per brevità SMECHIMAI di -OMISSIS- (Università di -OMISSIS-), sede di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- – sia il dott. -OMISSIS-, che il dott. -OMISSIS- e, successivamente, alla scelta operata dal Consiglio di dipartimento privilegiando il primo di essi: scelta fatta propria dal Rettore in sede di approvazione degli atti della procedura.

La vicenda trae origine dall’avvio, il 10 maggio 2021, da parte del Dipartimento SMECHIMAI di -OMISSIS-, della procedura per la selezione di un professore ordinario nel settore -OMISSIS- -OMISSIS- (destinato ad essere primario della Struttura Complessa di Anatomia ed Istologia Patologica dell’AOU di -OMISSIS- a seguito del pensionamento di chi ricopriva il ruolo), precisando che il professore avrebbe dedicato “la propria attività scientifica, didattico-formativa e assistenziale nel campo dell’anatomia patologica con specifiche competenze nei campi istopatologico, citopatologico, autoptico e biomolecolare”, con particolare riferimento “all’approfondimento delle conoscenze delle patologie dell’apparato cardiovascolare, delle lesioni melanocitarie della cute e di quelle del sistema nervoso centrale, sia neoplastiche che non-neoplastiche, con particolare enfasi sul ruolo dei fattori immunitari nella storia naturale dei tumori e nella risposta alle terapie”, e che il professore avrebbe promosso nonché partecipato “a progetti scientifici finalizzati ad identificare nuovi markers fenotipici e biomolecolari con significato diagnostico, prognostico e predittivo, applicando tecniche di immunoistochimica e di valutazione genomica con finalità innovative nel campo della ricerca e di potenziamento nella pratica clinico-assistenziale anatomopatologica”.

Preso atto della rinuncia a ricoprire tale posto da parte del vincitore della procedura di selezione, dopo più di un anno, il 15 novembre 2022, il Dipartimento deliberava l’avvio di un nuovo procedimento avendo cura di precisare che il professore avrebbe dedicato “la propria attività scientifica, didattico-formativa e assistenziale nel campo dell’anatomia patologica con specifiche competenze nei campi istopatologico, citopatologico, autoptico e biomolecolare”, ma che “L’attività scientifica farà particolare riferimento all’approfondimento della patologia dei trapianti e della citologia. Il professore promuoverà e parteciperà a progetti scientifici finalizzati alla transizione digitale con particolare attenzione per ciò che riguarda la digital pathology e l’applicazione di strumenti di intelligenza artificiale alla diagnostica anatomo-patologica”.

Il bando pubblicato il 3 gennaio 2023 ricalca perfettamente tale previsione.

Il 24 gennaio 2023 è stata resa nota anche la deliberazione di nomina della commissione giudicatrice, poi modificata a seguito della rinuncia delle due candidate ricusate dal ricorrente e composta, a seguito di ciò, dai soli membri già nominati rimanenti, tutti qualificati come membri effettivi, senza nominare supplenti.

Il 25 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto che ha individuato entrambi i candidati come idonei sulla scorta dell’art. 6, comma 3, del nuovo regolamento dell’Università per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, approvato ai sensi della legge n. 240/2010 e in vigore dal 14 novembre 2022, secondo cui “al termine dei lavori, la commissione individua una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti”.

Ritenendo l’esito del procedimento illegittimo, l’odierno ricorrente lo ha censurato con il ricorso in esame, redatto in palese violazione del principio di sinteticità degli atti giudiziari, il quale si articola nelle seguenti censure:

1) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost., violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e del principio di trasparenza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, violazione del principio di trasparenza di cui al D.P.R. 487/1994, per avere il consiglio di Dipartimento SMECHIMAI di -OMISSIS-, nella propria seduta ristretta dei professori ordinari del 15 novembre 2022, delineato, nella propria proposta, il profilo richiesto per la procedura selettiva inerente al reclutamento di un professore di prima fascia mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 alla stregua delle specificità curriculari del candidato, poi chiamato a ricoprire il ruolo, id est vincitore: proposta poi recepita pedissequamente dal bando di concorso pubblico che costituisce la lex specialis della selezione;

2) eccesso di potere per manifesta illogicità e per motivazione falsa, perplessa e contraddittoria, evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità per aver eluso e violato le garanzie procedimentali: A) per aver la commissione omesso la legittima ed imparziale predeterminazione ed assegnazione dei punteggi ai criteri di valutazione dei titoli, di cui all’allegato 2 del verbale della prima seduta; B) per non aver valutato i titoli e le pubblicazioni prima dell’espletamento della prova didattica; C) per mancata estrazione delle tracce, optando come criterio di scelta quello alfabetico e consentendo così al candidato -OMISSIS-di scegliere l’argomento neoplasie polmonari, argomento aderente alla tesi di dottorato del candidato; D) per mancato rispetto dei termini di legge tra la comunicazione del calendario della prova orale didattica e l’espletamento della stessa, per l’espletamento della prova fuori sede e con modalità mista (telematica e in presenza);

3) violazione del regolamento di -OMISSIS- per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art. 18, all’art. 24 e all’art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge 240/2010 del 14 novembre 2022 per avere il rettore e il responsabile del procedimento omesso: I) di dare comunicazione e pubblicazione della composizione della commissione a seguito di istanza di ricusazione; II) di nominare i membri supplenti stante le rinunce delle prof.sse Staibano e Fontanini e/o di richiedere al consiglio di Dipartimento SMECHIMAI di indicare altri nominativi; III) di comunicare ai membri della commissione l’istanza di ricusazione presentata;

4) violazione del D.P.R. 117/2000 recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998 n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’ art. 1 legge 210/1998 e s.m., violazione della delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e dell’Atto di Indirizzo del MIUR n. 39 del 15 maggio 2018: a) per non prevedere il regolamento di -OMISSIS- per il reclutamento dei 6 professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art. 18, all’art. 24 e all’art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge 240/2010, alcuna forma di pubblicità dell’atto veramente lesivo della situazione giuridica soggettiva, ossia nei ragionevoli termini che consentono l’esercizio dei diritti di difesa e di accesso alla giustizia; b) per non prevedere alcun criterio già prefissato per la valutazione della prova orale o didattica, demandando tale adempimento alla stessa commissione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del regolamento, secondo cui “la valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente”; c) per mancata estrazione a sorte dei commissari o secondo elezione; d) per mancata individuazione di una graduatoria dovendo essere indicata solo una rosa di idonei ai sensi dell’art.6 comma 3 del regolamento universitario;

5) violazione della lex specialis concorsuale e della normativa di regulation ANAC – eccesso di potere per manifesta illogicità, disparità di trattamento, conflitto di interessi per essere stati i membri della commissione a conoscenza dell’istanza di ricusazione, nonché per mancata astensione ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.P.R. 117/2000, in quanto un commissario è stato, nell’arco dell’anno antecedente l’espletamento della procedura in parola, membro di una precedente commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura di selezione cui ha partecipato anche il dott. -OMISSIS-;

6) eccesso di potere per manifesta illogicità e per motivazione falsa, perplessa e contraddittoria, eccesso di potere per falso supposto di fatto e travisamento dei fatti, irragionevolezza e manifesta disparità nei giudizi individuali e collegiali della prova didattica, nelle profilazioni curriculari, nelle valutazioni individuali e collegiali dei profili curriculari e nella valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca.

Si è costituita in giudizio l’Università, eccependo l’inammissibilità del ricorso per nullità della sua notifica al controinteressato, nonché la sua improcedibilità per mancata impugnazione della proposta di chiamata del controinteressato ed instando per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 2023, parte ricorrente ha rinunciato alla trattazione dell’istanza cautelare a fronte di una pronta definizione nel merito.

In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato, che la difesa dell’Università vorrebbe far discendere dal fatto che la notifica è avvenuta all’indirizzo PEC estratto dal registro REGINDE, di cui il controinteressato -OMISSIS-è titolare in quanto medico iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento e non a un suo indirizzo personale.

La giurisprudenza, infatti, ammette pacificamente la possibilità che la notificazione al controinteressato sia effettuata a mezzo PEC (cfr. sul punto, Cons. Stato, sentenza n. 1007/2021), così come previsto dall’art. 14, comma 1 del D.P.C.M. n. 40 del 2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), il quale stabilisce che «I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53».

Quest’ultima disposizione precisa che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi […]».

Al riguardo, l’art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, applicabile alla giustizia amministrativa ai sensi del successivo comma 1 bis, puntualizza che «A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi», fra gli altri, «quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 […]».

Tra tali elenchi pubblici rientra il ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia).

Ciò premesso in linea generale, non può essere rilevante il fatto che la PEC utilizzata non sia “personale”, ma collegata all’iscrizione presso l’Ordine dei medici del suo titolare, in quanto il destinatario della comunicazione ha partecipato al concorso il cui esito è censurato proprio in ragione della propria professione e della propria iscrizione all’Ordine suddetto. Peraltro, determinante è il fatto che lo stesso partecipante al concorso abbia indicato tale indirizzo per le comunicazioni in sede concorsuale e in tale categoria ben può essere fatta rientrare anche la notificazione del ricorso avverso l’esito della stessa procedura di selezione.

Ne deriva la legittimità della notificazione.

Né può essere ravvisata l’improcedibilità del ricorso quale conseguenza del fatto che il ricorrente non avrebbe censurato l’illegittimità della proposta di chiamata del controinteressato predisposta dal Consiglio di Dipartimento.

Sebbene non abbia articolato specifiche doglianze in relazione a tale provvedimento, esso è stato impugnato con il ricorso in esame (essendo inserito nell’elenco degli atti di cui è chiesta la caducazione) e, dunque, può ritenersi che le censure dedotte comportino, implicitamente, la deduzione dell’invalidità derivata dello stesso. Le censure che inficiano la legittimità del giudizio di inidoneità determinerebbero, infatti, se fondate, l’effetto caducante della scelta operata tra i due candidati dichiarati idonei.

Così superate le eccezioni in [#OMISSIS#], non può trovare positivo apprezzamento la prima censura, in quanto, seppur non priva di fondatezza, risulta essere stata tardivamente dedotta. Essa è, dunque, inammissibile anche se per motivi diversi da quelli dedotti dall’Università.

Come messo in evidenza nel ricorso, sin dalla pubblicazione del bando era palese che lo stesso, così come costruito nel delineare la professionalità richiesta, avrebbe favorito un candidato con l’esperienza diversa da quella maturata dall’odierno ricorrente. Dunque, a prescindere dal fatto che non fossero ancora noti i nomi dei candidati, il ricorrente avrebbe potuto sin da subito avvedersi del fatto che sarebbe stato sfavorito e che, comunque, il profilo del professore di prima fascia da assumere fosse stato evidentemente e sostanzialmente modificato rispetto alla previsione del bando precedente.

Quanto alla seconda censura, nessuna norma imponeva alla commissione di attribuire dei punteggi, né di comunicare ai candidati il punteggio conseguito con riferimento ai titoli. La Commissione risulta aver puntualmente individuato i criteri di valutazione da applicare per esprimere il giudizio sui candidati, che è stato formulato singolarmente da ogni componente della commissione e collegialmente dagli stessi. Ciò risulta essere conforme alla legge e al regolamento, avendo la commissione adeguatamente rappresentato i propri giudizi nell’apposito verbale.

Risulta, invece, fondata la censura nella parte in cui è volta ad evidenziare l’illegittimità del modus operandi della commissione, che ha conosciuto il nome dei candidati prima di predisporre il testo delle prove, ha redatto il testo di queste prevedendone una perfettamente aderente all’argomento della tesi di dottorato del candidato controinteressato, per poi attribuire allo stesso la possibilità di scegliere l’argomento a lui più confacente privilegiando, anziché l’estrazione a sorte dell’ordine di esame dei concorrenti, la loro chiamata in ordine alfabetico.

Tale comportamento, complessivamente considerato, risulta essere lesivo della par condicio dei concorrenti ed integrare, quindi, un eccesso di potere, prima ancora che una violazione del DPR 487/1994, che impone la somministrazione delle prove ai candidati mediante estrazione a sorte: ciò anche a prescindere dalle poco ortodosse tempistiche e modalità di svolgimento delle prove (che si sono articolate in una convocazione in via telematica alle ore 14 del 16 maggio 2023 per effettuare le operazioni preliminari e una convocazione per il giorno successivo, alle ore 14, in presenza presso il Policlinico Umberto I di Roma), di per sé non illegittime.

Quanto ai profili inerenti la mancata comunicazione dell’esito della ricusazione fatta dal ricorrente nei confronti dei componenti della commissione, l’implicito rigetto della stessa desumibile dall’agire della commissione così come ricomposta non può determinare di per sé l’illegittimità della nomina, ma rende tempestiva la deduzione della sua illegittimità in sede di impugnazione degli esiti del procedimento concorsuale.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame non possono ravvisarsi le illegittimità dedotte.

In primo luogo la mancata designazione di membri supplenti rende impossibile il funzionamento della commissione in assenza di uno dei suo componenti, ma non può automaticamente inficiare la legittimità della sua nomina.

Quanto al fatto che due dei componenti fossero, al pari del controinteressato, membri del -OMISSIS- (Collegio Italiano dei Professori di -OMISSIS-, associazione ex art. 36 c.c. alla quale partecipano su base volontaria i professori e ricercatori di -OMISSIS- in servizio nelle Università italiane) e, quindi, potessero conoscere quest’ultimo, la deduzione risulta essere eccessivamente generica.

Ne deriva il rigetto della terza censura, mentre [#OMISSIS#] sorte non può essere riservata alla quarta, dal momento che la mancata comunicazione dell’esito della scelta operata dal Dipartimento tra i candidati idonei non determina l’illegittimità di tale atto, ma solo la mancata decorrenza del termine per impugnarlo.

Inoltre, in disparte quanto già precedentemente rappresentato con riferimento alla ricusazione dei componenti, non può ritenersi illegittima la procedura che si concluda con la individuazione di candidati idonei senza redigere alcuna graduatoria degli stessi.

Ciò risulta essere conforme alla previsione della legge n. 240/2010, che si limita a demandare la chiamata dei professori ordinari alla proposta del Consiglio di dipartimento (art. 18), con la conseguenza che, così come si afferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4234/2023, i lavori della commissione, nell’ambito di procedure per la selezione dei professori universitari, non sono destinati a concludersi con una graduatoria in senso tecnico, pur non potendosi prescindere dall’attribuire una certa rilevanza, nella scelta tra i candidati, alle valutazioni operate dalla commissione. Parimenti, il TAR Puglia, nella sentenza n. 1030/2023, chiarisce che la commissione è chiamata a valutare i titoli ritenuti rilevanti sulla base dei criteri dettati dalla stessa e fissati nel bando, ma non stila una graduatoria.

Il Collegio non ravvisa, dunque, ragione di discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, ritenendo il principio con esso affermato conforme alla disciplina di legge.

Infine, anche la mancata indicazione, all’interno dei quattro criteri di valutazione fissati, dei punteggi riferiti ai singoli sotto-criteri selettivi non può di per sé inficiare la trasparenza, e quindi la legittimità degli atti conclusivi della procedura di chiamata in questione (Consiglio di Stato sez. VI, 26/04/2021, n.3319, richiamata in 7586/2023).

Il ricorso appare, invece, fondato nella parte in cui contesta la designazione della Commissione senza procedere alla estrazione a sorte dei suoi componenti.

Il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dal precedente di cui alla sentenza del TAR Milano, n. 2831/2023, secondo cui “l’Università, sebbene non fosse tenuta a prevedere il meccanismo del sorteggio nel Regolamento di Ateneo, tuttavia non ha poi indicato le ragioni per le quali in fattispecie ha ritenuto di non applicare il meccanismo del sorteggio, nonostante tale sistema di garanzia fosse stato già da qualche anno oggetto di un’espressa raccomandazione da parte di ANAC (nel PNA) e del Miur (nell’atto di indirizzo n. 39/2018).”.

Anche nel caso di specie, dunque, la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l’Università a derogare all’ordinaria regola della estrazione a sorte dei componenti non può che determinare l’illegittimità della sua composizione.

L’accoglimento per i due aspetti ora detti rende superfluo, in un’ottica di economia processuale, l’esame delle ulteriori doglianze dedotte.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore di parte ricorrente, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere