Cons. Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 223

Le valutazioni affidate alla Commissione sono vincolanti per l’Università che ha indetto la selezione

Data Documento: 2024-01-05
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso in linea generale non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice.

Contenuto sentenza

00223/2024 REG.PROV.COLL.

05119/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5119 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sandulli, [#OMISSIS#] Pignatiello e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sandulli in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349

contro

Università degli Studi Roma Tor Vergata, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cianca, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, via Savoia, 86

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma Sezione Terza Ter, -OMISSIS-

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS-, dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sandulli, [#OMISSIS#] Pignatiello, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’originario ricorrente, odierno appellato, impugnava gli atti inerenti la procedura comparativa per la chiamata di un -OMISSIS-, presso il Dipartimento di -OMISSIS-dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, settore concorsuale -OMISSIS- – Settore scientifico disciplinare -OMISSIS- – -OMISSIS-, all’esito della quale, con D.R. -OMISSIS- la -OMISSIS- -OMISSIS- veniva nominata -OMISSIS- confermato, a decorrere dall’-OMISSIS-.

Successivamente, il TAR Lazio, con la sentenza -OMISSIS- in questa sede appellata accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal -OMISSIS- -OMISSIS- “con specifico riferimento alle censure recate nei motivi secondo, terzo, quinto, sesto, ottavo, nono, quattordicesimo e diciottesimo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi di censura degli ulteriori motivi di diritto” disponendo per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati, “con onere dell’Università resistente di ripetere la valutazione dei candidati, mediante una Commissione esaminatrice in composizione soggettivamente diversa” dichiarando inammissibile la domanda del ricorrente di accertamento del diritto ad essere nominato candidato maggiormente qualificato.

L’Ateneo – in esecuzione della sopracitata sentenza– emanava il Decreto Rettorale -OMISSIS- con il quale nominava la nuova Commissione esaminatrice incaricata di ripetere la valutazione dei candidati della procedura comparativa in questione.

Inoltre, sempre in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università esaminava, nella seduta del -OMISSIS-, la cessazione dal servizio della -OMISSIS- -OMISSIS- deliberando: “di dare avvio al procedimento finalizzato all’annullamento del D.R. -OMISSIS- con il quale la -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- è stata nominata -OMISSIS-”.

Appellata ritualmente la sentenza, a seguito dell’emanazione del Decreto monocratico -OMISSIS-del Consiglio di Stato, confermato con ordinanza cautelare -OMISSIS-, l’Ateneo sospendeva il procedimento di annullamento della nomina della -OMISSIS- -OMISSIS-.

Si costituivano l’Università degli Studi Tor Vergata e il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- il quale proponeva, altresì, appello incidentale.

All’udienza del 12 dicembre 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo complesso motivo l’appellante censura la sentenza per illegittimità, erroneità e ingiustizia nella parte in cui ha respinto le eccezioni di inammissibilità, senza condividere i rilievi preliminari; Violazione degli artt. 3 e 40 cpa.; Ultrapetizione; Insufficienza della motivazione.

Lamenta l’errore valutativo del TAR che, pur riconoscendo la “frammentarietà” delle censure dedotte dal controinteressato, non aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Inoltre, il TAR non aveva colto la portata delle diverse eccezioni di inammissibilità formulate, riconducendole tutte a una generica carenza di interesse o di irrilevanza senza considerare che le censure proposte da ricorrente esorbitavano dai limiti al sindacato sulla discrezionalità tecnica.

2. Con il secondo motivo di appello, da esaminarsi prioritariamente in quanto ragione più “liquida”, l’appellante deduce: Illegittimità, erroneità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui aveva accolto (sia pure in parte) le censure dedotte nei motivi II, III, V, VI, VIII, IX, XIV e XVIII. Errore nei presupposti. Insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. Ultrapetizione. Eccesso di potere giurisdizionale, nullità per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui aveva accolto motivi non esaminati.

Lamenta che la sentenza, fondata su una decina di asserite “incongruenze, erroneità, illogicità, travisamento dei fatti”, era viziata da una fallacia logica di base, quella del c.d. cherry picking o dell’evidenza incompleta, in quanto il TAR aveva selezionato (peraltro in maniera parziale e errata) solo alcune parti degli atti.

2.1. Osserva il Collegio che il Consiglio di Stato (sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533; sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856) ha chiarito che la fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle complesse procedure di reclutamento dei -OMISSIS- che, come noto, prevedono diversi passaggi (ASN e concorso nella singola sede) e sono disciplinate da normative di rango e contenuto diverso, quali la legge n. 240/2010, i regolamenti attuativi, i regolamenti delle singole Università, gli standard valutativi elaborati e accettati da diverse istituzioni e comunità scientifiche a livello nazionale e internazionale.

Nel pur complesso contesto normativo, è possibile enucleare alcuni punti fermi in tema di criteri di valutazione da osservare per le procedure di chiamata ex art. 18 della legge 240/2010.

Le procedure che conducono alla chiamata di un -OMISSIS- vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare. La scelta normativa sul punto tende proprio a valorizzare l’autonomia universitaria così da concedere agli Atenei uno strumento utile, insieme ad altri, ad impostare la politica di reclutamento operata da ogni Università, politica che forma oggetto di possibile valutazione cui poi vengono ancorati i finanziamenti ministeriali.

Le procedure che si svolgono in sede locale mirano ad operare una valutazione comparativa tra candidati già in possesso dell’ASN per il settore posto a concorso, al fine di individuare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

La valutazione è compiuta da Commissioni all’uopo nominate e composte da docenti in possesso di riconosciute competenze specifiche. La valutazione di un candidato è un atto opinabile. Affidarla ad una Commissione di competenti significa affidarsi alle persone che sono nelle migliori condizioni per compierla. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso in linea generale non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2016, n. 2855).

La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento.

In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora, ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, essendo composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza.

La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo nella definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti. Essa non potrebbe, cioè, inventarsi requisiti e standard sconosciuti e poco chiari. Il rischio è che, per ipotesi, all’interno dello stesso Ateneo, candidati di un medesimo settore concorsuale vengano valutati sulla base di criteri molto diversi se diverse sono le procedure bandite e le Commissioni chiamate ad operare.

La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.

L’importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).

Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di -OMISSIS- universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene indicata alcuna logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).

2.2. Si legge nel bando:

Criteri Generali di Valutazione dei Titoli:

Per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati, la C valuterà: I. L’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione ad essi. II. L’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale. III. L’attività in campo clinico relativamente al settore concorsuale nonché al settore scientificodisciplinare. IV. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. V. Conseguimento di premi nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Criteri Generali di Valutazione delle Pubblicazioni:

Per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la C valuterà: I. Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico. II. Congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura. III. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica. IV. Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico-disciplinare. […]

Pubblicazioni scientifiche da presentare e arco temporale:

numero massimo 12 (dodici) con l’obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla procedura.”. L’art 8 (Lavori della C) dispone poi che “La C […] nell’ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:

per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione: I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura; III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare; b) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati: I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi; II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale; III) l’attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali, nonché ai settori scientificodisciplinari in cui siano richieste specifiche competenze”.

Nella riunione preliminare del -OMISSIS- -OMISSIS- (verbale 1-bis: doc 2), la Commissione ha determinato i seguenti criteri di valutazione:

A) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati: I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi; II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale; III) l’attività in campo clinico relativamente alle competenze ricomprese nel settore scientifico disciplinare di riferimento (Settore concorsuale -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-) IV) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; V) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; VI) servizio in qualità di associato, ricercatore (RTI, RTD 230/2005, RTD tipo a o b 240/2010) presso Atenei italiani o stranieri VII) servizio prestato presso Enti di Ricerca italiani e Esteri VIII) titolarità di brevetti IX) partecipazione a board di riviste e/o Società Scientifiche nazionali e/o internazionali B) per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari o con i terzi: 6 – posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e, negli studi multicentrici, anche e solo in posizione di secondo autore; – coerenza con il resto dell’attività scientifica; – continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. C) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione: I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-; III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare. Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la C si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: – numero totale delle citazioni – numero medio di citazioni per pubblicazione – “impact factor” totale – combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.

2.3. La valutazione dei titoli dei candidati è avvenuta non titolo per titolo, ma complessivamente in relazione ai titoli ascrivibili ad una determinata categoria: la Commissione vi ha proceduto compilando, per ciascun candidato, una scheda del profilo curriculare, riportando in apposite tabelle il riepilogo dei titoli valutati, e ha formulato una valutazione collegiale sul suddetto profilo e sull’attività scientifica.

Tale modus operandi deve ritenersi compatibile con le modalità di reclutamento dei -OMISSIS-, poiché il Collegio condivide l’orientamento (Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 ottobre 2022 n. 9226) secondo cui “nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati […] da quelli non significativi […] e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2016, n. 2423; id. 10 settembre 2015, n. 4219, in cui si sottolinea il rilievo del “metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale” pena “una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative“).

2.4. Tanto premesso e passando ad analizzare analiticamente le singole censure, il secondo motivo è fondato.

Il Tar ha accolto il XVIII motivo di ricorso, valorizzando la circostanza che “la Relazione finale relativa alla -OMISSIS- attesta erroneamente che la stessa ha conseguito la specializzazione nell’anno 2000, anziché, come avvenuto in realtà, nell’anno 2013 (attribuendo un’esperienza curricolare maggiore di 13 anni) e che la sua attività di ricerca è iniziata nel 1983 (tale affermazione è ripetuta ben due volte in parti diverse della Relazione finale: pag. 8 e pag. 15), quando invece la stessa è nata l’anno precedente, cioè nel -OMISSIS- (cfr. diciottesimo motivo di ricorso e pag. 15 della Relazione finale)”.

Risulta di tutta evidenza, dalla lettura degli atti della procedura comparativa, che l’erronea indicazione in alcune parti della relazione dell’anno di specializzazione e dell’inizio dell’attività di ricerca (correttamente indicati nella scheda curriculare) costituiscono un mero refuso che non hanno in alcun modo inciso sulla valutazione comparativa.

2.5. Il TAR ha accolto il VI motivo evidenziando che alla -OMISSIS-, andando oltre le dichiarazioni dalla stessa rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, erano stati attribuiti erroneamente nella valutazione collegiale (cfr. pag. 8 Relazione finale) 900 interventi come primo operatore o primo aiuto, anziché come dichiarato, 159 come primo operatore e 630 come aiuto (cfr. sesto motivo di ricorso).

L’appellante aveva correttamente indicato -OMISSIS- espletata la quale consta di 905 interventi, di cui 159 da primo operatore, 630 da aiuto (complessivi 789 interventi come 1° operatore e aiuto) e solo 116 da assistente, mentre nella relazione si trascrive con imprecisione il numero complessivo degli interventi valutati (che sono effettivamente 905) come riferiti solo a quelli eseguiti come 1° operatore o 1° aiuto, trascurando di riportare la circostanza, che 116 di essi erano stati effettuati da assistente.

Tuttavia -OMISSIS- svolta dall’appellante era perfettamente idonea ad attestarne l’esperienza clinica ai fini di una procedura diretta alla selezione di un -OMISSIS- (e non di un chirurgo ospedaliero). Si consideri che al controinteressato sono stati attributi correttamente oltre 2000 interventi come 1° operatore.

2.6. Il Tar ha accolto il quinto motivo di ricorso sul rilievo che alla -OMISSIS- “è stato attribuito a titolo di Fellowship, un periodo di Clerkship a Malta, mentre era studentessa universitaria, durante il quale, analizzando la documentazione versata in atti dalla stessa controinteressata, emerge che l’attività dedotta è consistita nell’assistere all’attività chirurgica effettuata dal docente, non nell’effettuazione di interventi chirurgici”.

Tuttavia, né la valutazione collegiale, né il giudizio finale fanno alcun riferimento, nella ricostruzione dei titoli concernenti l’attività clinica, a tale esperienza svolta avendo la Commissione richiamato (e dunque valorizzato) solo l’attività svolta “presso importanti centri britannici”.

Il mero richiamo del periodo di Clinical Clerkship nella tabella delle attività in campo clinico non è, dunque, idoneo a viziare la valutazione complessiva in quanto tale periodo non è stato mai menzionato né nella valutazione né nel giudizio finale.

2.7. Sul XV motivo il TAR ha accolto il ricorso evidenziando che “relativamente all’attività di ricerca con particolare riferimento alla produzione scientifica, alla -OMISSIS-, sono stati attribuiti nella valutazione collegiale 60 lavori “con 414 indicizzazioni su Scopus”.

Dalla superiore circostanza il TAR fa derivare “per tabulas, dunque, la contraddittorietà e la perplessità della motivazione (esitata in “ottimo” vs “buono”), nel settore della produzione scientifica (secondo lo stesso assunto di parte controinteressata, esiziale nell’economia della selezione in esame), non essendo chiaro quale sia il numero dei lavori effettivamente considerato dalla C nel dare il proprio giudizio valutativo”.

Tuttavia nella valutazione finale si fa riferimento a 60 lavori che sono quelli totali correttamente riportati nel curriculum mentre i 42 lavori indicati nella tabella C sono quelli presenti su Scopus, cui si riferiscono le 414 citazioni e l’h-index = 10. L’appellante aveva, quindi, correttamente riportato tanto il numero delle pubblicazioni quanto quello delle citazioni e il valore del h-index e quelli sono stati posti a base della valutazione finale.

2.8. Sul II motivo la sentenza accoglie la censura di presunta carenza della motivazione di preferenza della appellante con riferimento al ruolo di coinvestigator o di collaboratore ricoperti.

Il TAR afferma che “sempre con riferimento al settore della ricerca, si legge a pag. 8 della Valutazione finale, dedicata alla “valutazione collegiale” della “Ricerca scientifica”, che la -OMISSIS- è “dal 2017 principal investigator o co investigator in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali”. Tuttavia, è la stessa controinteressata (cfr. pag. 10 memoria depositata l’8 gennaio 2021) a riconoscere che nella maggioranza dei progetti (6 su 10) era stata collaboratrice (in diversi casi con ruolo di mera raccolta dati, cfr. pag. 11 memoria cit.). Sotto questo aspetto, se è vero, come sostenuto da parte controinteressata che il bando prendeva in considerazione, oltre all’attività di coordinamento e organizzazione di gruppi di ricerca, anche la mera partecipazione agli stessi, è altrettanto vero che i ruoli di investigator, coinvestigator e collaboratore … non possono essere ragionevolmente confusi e messi tutti sullo stesso piano”, né “i ruoli di coinvestigator e quello di collaboratore possono essere considerati sinonimi”. Non lo sarebbero “né nella terminologia anglosassone, inerente i ruoli nei team di progetti di ricerca universitaria sostenuti da sussidi pubblici, né nelle prescrizioni del bando in discorso, che individua attività di coordinamento, organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca, laddove l’attività di raccolta dati (come visto), non può certo ricondursi al coordinamento, né all’organizzazione di gruppi di ricerca, ruoli che presuppongono responsabilità e capacità direttive del team. Sotto questo rilevante aspetto, dunque, la motivazione emergente dalla Relazione finale, sconta una carenza censurabile”.

Tuttavia la Commissione ha attribuito alla ricorrente il profilo “buono”, così come al controinteressato e non il giudizio “ottimo” come contestato dal controinteressato e non ha sovrapposto i ruoli di collaboratore, investigator e coinvestigator.

L’appellante ha specificamente documentato, per tutti e 10 i progetti di ricerca, il proprio ruolo o contributo effettivo in 4 progetti come principal investigator e negli altri 6 come collaboratrice, allegando a relativa comprova, per 8 di essi, il Parere del Comitato Etico e/o il Registro di Sperimentazione

Come riconosciuto dallo stesso primo Giudice il bando prendeva in considerazione, oltre all’attività di coordinamento e organizzazione di gruppi di ricerca, anche la mera partecipazione agli stessi, la Commissione ha graduato il proprio giudizio sulla base della partecipazione complessiva a gruppi di ricerca, esprimendosi con un giudizio finale di “buono”.

2.9. Sull’VIII motivo il TAR ha accolto il ricorso affermando che “Relativamente al ricorrente, viceversa, una pluriennale attività di ricercatore, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, ha trovato valutazione nulla (cfr. tabella a pag. 10 della Relazione finale, il cui “campo” relativo è rimasto vuoto; cfr. ottavo motivo di ricorso)”.

Vero è che nella scheda riassuntiva delle esperienze dell’appellato non viene riportato il dato dell’attività didattica, tuttavia si evince con chiarezza che la valutazione collegiale dell’attività c’è stata “Dal 2001 al 2004 ad oggi incarico di Insegnamento presso la -OMISSIS-, Dal 2017 incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di laurea in -OMISSIS-. Dal 2018 al -OMISSIS- incarichi di insegnamento presso la -OMISSIS-” e gli è stato attribuito il giudizio di “buono”, così come all’appellante. Quanto alla circostanza che l’appellato sia diventato associato a -OMISSIS- nel maggio -OMISSIS-, non risulta che sia stato dichiarato né documentato nella procedura.

2.10. Sul IX motivo il TAR ha affermato che “Sempre nell’ambito dell’attività di ricerca, se da un lato è vero che la titolarità in capo al ricorrente di 5 brevetti viene menzionata, è altrettanto vero che non emerge alcun apprezzamento, positivo o negativo, circa la loro qualità o le loro caratteristiche, quando, posto che uno specifico sotto criterio di valutazione era stato individuato dalla Commissione (criterio “A VIII” dedicato ai brevetti – cfr. verbale 1 bis, tab A bis allegata), sarebbe stato ragionevole attendersi una congrua motivazione in tema (cfr. nono motivo di ricorso)”.

Tuttavia nella Relazione finale, sotto il macroprofilo dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione fa espresso richiamo ai suddetti brevetti, tenendone evidentemente conto nel giudizio di “buono” conferito all’appellato per il suddetto macroprofilo.

2.11. Sul terzo motivo, sempre in relazione a vizi di valutazione dell’attività didattica, il TAR ha affermato che “giudizi assolutamente non allineati con le risultanze curriculari e con le reali competenze ed esperienze dei candidati” in quanto “la controinteressata riconosce che non aveva svolto lezioni frontali, al momento della presentazione della domanda, nell’insegnamento di “Cardiac Surgery”, ma che aveva semplicemente fatto parte della Commissione di esami del giorno 3.12.19”; pertanto, “Posto che le due attività (tenere lezioni in un corso per un insegnamento completo e la partecipazione a una C di esame in un determinato giorno) non possono ragionevolmente ritenersi equivalenti, la valutazione della C sotto questo aspetto è risultata erronea, perché basata su di un fatto diverso da quello che in realtà si era verificato (cfr. terzo motivo di ricorso)”; “Se si considera che già appare di per sé irragionevole un giudizio di equivalenza (“buono” vs “buono”, cfr. Valutazione finale pagg. 8 e 12) nella valutazione della didattica, quando a confrontarsi sono 16 anni di attività del ricorrente contro i (al massimo) 6 anni della -OMISSIS- (cfr. terzo motivo di ricorso), aggiungendo l’inattendibilità della valutazione del corso (non tenuto) summenzionato, emerge palese l’illogicità di tale valutazione”.

Il TAR fonda erroneamente il suo convincimento sulla irragionevolezza del giudizio di equivalenza sul solo dato numerico degli anni di insegnamento, che certamente è un elemento rilevante, senza però esaminare il giudizio di prevalenza espresso dalla Commissione che era fondato sulla qualità e la pertinenza degli insegnamenti e sulla continuità dell’attività didattica.

La Commissione ha, infatti, valutato l’esperienza didattica dell’appellante come “estremamente pertinente” e quella del controinteressato come “pertinente”, proprio in considerazione della valutazione complessiva degli anni di insegnamento in relazione alla qualità e pertinenza degli stessi.

Il secondo motivo di appello principale deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del primo.

3. L’accoglimento del motivo di appello principale comporta la necessità di esaminare l’appello incidentale dell’appellato.

3.1. Con il primo motivo di appello incidentale il -OMISSIS- -OMISSIS- ha dedotto l’erroneo assorbimento dei motivi I, IV, VII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI e XVII del ricorso introduttivo del giudizio che ha riproposto per l’effetto devolutivo dell’appello.

3.2. Con il primo motivo di diritto del ricorso introduttivo il ricorrente aveva dedotto la violazione del bando di concorso, del principio costituzionale di buon andamento della p.a. ed eccesso di potere, lamentando l’illegittimità dell’intera procedura di selezione a causa degli innumerevoli errori in cui era incorsa la commissione di valutazione.

La censura come formulata è inammissibile per genericità; in ogni caso nell’esame dei successivi motivi di ricorso si analizzeranno le singole censure formulate dal -OMISSIS- -OMISSIS- alla procedura oggetto di causa.

3.2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamentava, in relazione al coordinamento di iniziative in campo didattico, eccesso di potere per illogicità manifesta – sviamento – eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà – violazione del bando di gara.

La censura non è fondata.

La Commissione non ha attribuito alla candidata alcuna attività di coordinamento, peraltro dalla stessa non dichiarata.

3.3. Con il settimo motivo di ricorso, in relazione alla partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali il ricorrente lamentava eccesso di potere per illogicità manifesta – sviamento – eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà -violazione del bando di gara- erronea valutazione.

Lamentava che la -OMISSIS-ssa -OMISSIS- avesse riportato erroneamente di aver partecipato a 23 congressi internazionali e a 6 nazionali.

La censura non è fondata.

L’appellante ha partecipato, in qualità di relatrice, a 23 congressi internazionali e a 6 nazionali per ognuno dei quali ha fornito la relativa documentazione.

In ogni caso il giudizio -unitario e complessivo- sull’attività di ricerca scientifica non indica alcuna particolare valorizzazione del numero delle partecipazioni a congressi indicate dai concorrenti.

3.4. Con il decimo motivo di ricorso, formulato in relazione al servizio prestato presso enti di ricerca italiani o esteri, l’originario ricorrente lamentava eccesso di potere per illogicità manifesta – sviamento – eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà – violazione del bando di gara – errore di valutazione.

Lamentava la erronea e illogica valutazione, da parte della Commissione, della mera “posizione di “membro” in società scientifiche e sull’iscrizione all’ordine dei medici in Inghilterra” quale “servizio prestato presso enti di ricerca italiani e esteri” e la mancata valorizzazione dei servizi da lui prestati presso enti di ricerca nazionali e internazionali correlati ai propri progetti di ricerca di importanza anche internazionale.

La censura è inammissibile per genericità.

Dalla valutazione finale non si evince in alcun modo che la Commissione abbia tenuto conto di tale profilo nelle proprie valutazioni, mentre non sono stati analiticamente individuati quali sarebbero i servizi prestati presso enti di ricerca nazionali e internazionali correlati ai propri progetti di ricerca di importanza anche internazionale la cui valutazione sarebbe stata rilevante.

3.5. Con l’undicesimo motivo del ricorso di I grado il ricorrente contestava l’omessa citazione della propria “partecipazione nella associazione dei -OMISSIS-”, a fronte di quella della partecipazione della controinteressata a quattro board di riviste internazionali.

La censura è generica.

Non si comprende, né è stato chiarito quale sarebbe l’effettività e il rilievo oggettivamente scientifico dell’attività, la cui citazione sarebbe stata obliterata, né l’irragionevolezza del qualificare diversamente un membro del board di riviste internazionali o un consulente di una associazione.

3.6. Con il dodicesimo motivo di ricorso, in relazione ai lavori in collaborazione con i commissari o con terzi e sul lavoro multicentrico il ricorrente deduceva: violazione della lex specialis – eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria – eccesso di poter per omessa valutazione dei titoli – eccesso di poter per illogicità e contraddittorietà manifesta – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 della Costituzione.

Lamentava che la Commissione aveva considerato 12 lavori + 1 della controinteressata, “a dispetto delle norme imposte dalla commissione stessa, che prevedeva fossero valutabili al massimo 12 lavori”.

La censura non è fondata.

Il ricorrente sovrappone le 12 pubblicazioni valutabili, con i lavori effettuati in collaborazione con i commissari e con i terzi, che la Commissione, sulla base dei criteri indicati nel verbale 1-bis, aveva considerato valutabili ai diversi fini della quantità, coerenza e continuità della produzione scientifica.

3.6. Con il tredicesimo motivo il ricorrente deduceva la violazione della lex specialis – eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria – eccesso di poter per omessa valutazione dei titoli – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 della Costituzione.

Lamentava che giudizio espresso dalla Commissione non rispecchiava i criteri della coerenza perché la valutazione di ciascun titolo indicato non era stata effettuata considerando specificamente la significatività che esso assumeva in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La censura è generica e inammissibile in quanto sconfina nell’ambito della discrezionalità tecnica.

In ogni caso, la Commissione, sotto il profilo quantitativo, ha esaminato le 42 pubblicazioni dell’appellante indicizzate su Scopus, 43 articoli pubblicati in rivista, 15 abstract e 2 capitoli di libro a fronte delle 32 pubblicazioni su Scopus dell’appellato, dei 20 articoli pubblicati in rivista e dei 3 capitoli di libro.

Inoltre, sotto il secondo profilo, l’IF totale delle 12 pubblicazioni presentate dall’appellante è di circa 43 mentre quello del prof Z è di circa 24.

3.7. Il quattordicesimo motivo non è stato riproposto, mentre il quindicesimo motivo, su cui ci si è soffermati nell’esame dell’appello principale è stato esaminato ed accolto dal Tar.

3.8. Con il sedicesimo motivo il ricorrente aveva lamentato essere illogica e contraddittoria la valutazione della commissione in merito all’attività didattica: eccesso di potere per illogica e contraddittoria motivazione.

Lamentava che la dott.ssa -OMISSIS- aveva conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel -OMISSIS- e aveva preso servizio presso l’Università di Roma Tor Vergata nel -OMISSIS- e che il tempo limitato di carriera universitaria non le avrebbero permesso di maturare una significativa esperienza didattica.

La censura non è fondata.

In merito all’attività didattica la Commissione ha valutato l’esperienza della dott.ssa -OMISSIS- estremamente pertinente con il settore disciplinare oggetto della procedura concorsuale.

Detta valutazione che attiene al profilo della discrezionalità tecnica è coerente con l’esperienza professionale e didattica della candidata così come riportata nel curriculum, sottoscritto con valore autocertificante, dal quale si evincono i seguenti insegnamenti: dal 2014 al 2017 nell’Università di -OMISSIS-: – insegnamento di “Chirurgia valvolare ed aortica: aspetti genetici ed istomorfologici” (-OMISSIS-) nella Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia; – insegnamento di “Cardiochirurgia” (-OMISSIS-) nel contesto del corso integrato di “Patologia Sistematica I” nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; – dal 2017 al 2019 presso l’-OMISSIS-: – insegnamento di “-OMISSIS-” (-OMISSIS-) nella Scuola di specializzazione in 14 Cardiochirurgia; – insegnamento di “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 2” (MED/50) nel corso di laurea in Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; – insegnamento di “Anatomia e Fisiologia” (BIO/16) nel corso di Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche.

Le attività di insegnamento, a prescindere da quella dei Corsi indicati, peraltro da entrambi candidati, come svolti ma non ancora iniziati al momento della pubblicazione del bando, sono state valutate nell’ambito del giudizio globale relativo alla discrezionalità tecnica della Commissione, nella loro effettiva portata.

3.9. Con il diciassettesimo motivo di ricorso il ricorrente lamentava essere illogica e contraddittoria la valutazione della commissione in merito all’ attività assistenziale della Dott.ssa -OMISSIS- che era stata erroneamente indicata presso la -OMISSIS-come iniziata nel 2005, mentre era iniziata nel 2017.

La censura non è fondata.

Nessuna illogicità è evincibile dalla valutazione tecnica della Commissione che ha correttamente indicato che l’attività assistenziale della -OMISSIS- presso la -OMISSIS-era iniziata nel 2017.

4. Con il secondo motivo l’appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite in pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per “manifesta carenza di motivazione, rectius, omessa pronuncia ex art. 116 c.p.c.”.

La censura è carente di interesse in considerazione dell’accoglimento dell’appello principale che travolge la sentenza di primo grado e impone una diversa regolamentazione delle spese.

In considerazione della natura della controversia e della complessità della questione trattata, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge l’originario ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

 

[#OMISSIS#] Contessa, Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere