L’art. 3, comma 2, D.M. n. 120 del 2016 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza in quanto fissa i criteri per l’accertamento della piena maturità scientifica (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, e quelli per l’accertamento della maturità scientifica (per la seconda fascia), la quale è data dal riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
TAR Lazio, Sez. III bis, 8 gennaio 2024, n. 302
Diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza
00302/2024 REG.PROV.COLL.
04006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4006 del 2022, proposto da Barbara Castiglioni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Prof. Avv. De [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio di ‘non abilitato’ alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca, reso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale nominata con D.D. MUR n. 1707 del 9 luglio 2021, pubblicato sul sito internet https://abilitazione.miur.it/ a far data dal 3 febbraio 2022;
– dei verbali relativi ai lavori della predetta Commissione, nei limiti dell’interesse della ricorrente alla rivalutazione del proprio profilo da parte di una nuova Commissione in diversa composizione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di aver partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia indetta con decreto direttoriale del MUR n. 553 del 2021, rettificato con successivo decreto direttoriale del MUR n. 589 del 2021, con riferimento al settore concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca.
1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, la quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
I- Violazione/falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. MIUR n. 120/2016, dell’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità manifesta in relazione alla presunta necessità di diversificazione dei temi trattati.
II- Violazione/falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. MIUR n. 120/2016, dell’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione in relazione alla qualità delle pubblicazioni.
1.2 In data 1.11.2023 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.
1.3 All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I motivi di diritto rubricati nell’atto introduttivo possono essere congiuntamente trattati attesa la loro stretta connessione.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce nella previa individuazione dei valori soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Nel caso di specie, la commissione, all’unanimità ha ritenuto quanto segue con riferimento alla produzione scientifica della ricorrente: “raggiunge per le pubblicazioni 2 valori-soglia su 3. Presenta ai fini dell’art. 7 DM 120/2016 nr. 10 pubblicazioni, di cui 2 contributi in volume (atti di convegno), 6 articoli in rivista, una prefazione e una monografia. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il SC 10/D2 o con tematiche interdisciplinari ad esso riconducibili. La produzione è [#OMISSIS#] nel tempo. Le sedi editoriali (9 italiane, 1 straniera) sono buone o ottime. Accettabile l’inserimento nel panorama scientifico nazionale. La produzione scientifica della Candidata si incentra prevalentemente su due tematiche: da una parte la tragedia greca, dall’altra la fortuna di alcuni personaggi mitici nelle letterature classiche e moderne. Gli articoli focalizzano oggetti di studio molto noti e li argomentano in maniera generica e poco stringente, senza giungere a conclusioni realmente innovative e senza mostrare un adeguato uso critico delle fonti. Anche le incursioni nelle letterature moderne non sembrano sempre condotte con il necessario outfit linguistico e bibliografico. Per quanto riguarda il lavoro di maggior impegno della Candidata, cioè l’edizione dell’ “[#OMISSIS#]” di [#OMISSIS#] nella prestigiosa collana [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], si tratta di un’opera in sé meritoria, ma che solleva grandi perplessità, sia per l’eccessivo appoggiarsi su commenti precedenti (soprattutto W. Allan, 2008), sia per l’introduzione troppo sbilanciata sul Fortleben, sia per il commento pletorico e al contempo elusivo, in cui il lettore per lo più non trova concrete risposte ai problemi posti dal testo, bensì una serie di lunghi e ripetitivi commenti di tipo parafrastico e psicologistico, espressi in un linguaggio qua e là inappropriato. Sia negli articoli sia nell’edizione si rilevano, oltre a distrazioni e refusi, numerosi errori di interpretazione concettuale e morfologica. Per tutti questi motivi la commissione, all’unanimità, ritiene Barbara Castiglioni NON idonea al ruolo di professore di seconda fascia”.
La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa – oltre che in violazione di legge – in difetto di istruttoria e di motivazione laddove si è avvalsa di un criterio, quello della “diversificazione dei temi trattati”, non contemplato dal quadro normativo né predeterminato in fase di insediamento, non avvedendosi, peraltro, che le pubblicazioni presentate hanno ad oggetto almeno altri due temi d’indagine oltre a quelli considerati.
Sarebbe inoltre stata incomprensibilmente svalutata la portata scientifica dell’edizione dell’“[#OMISSIS#]” di [#OMISSIS#] curata dalla dott.ssa Castiglioni.
Sul punto la ricorrente sostiene la contraddittorietà intrinseca tra le valutazioni di senso positivo (in particolare la qualificazione dell’opera come “meritoria”) e quelle di senso negativo contenute nel giudizio collegiale e sottolinea che l’opera è stata valutata in modo antitetico dalla Commissione ASN e dal Comitato Scientifico della Fondazione [#OMISSIS#], la cui Collana ospita la monografia.
Lo stesso organo valutatore avrebbe poi ritenuto meritevole dell’abilitazione alla seconda fascia di insegnamento un altro candidato, che, a differenza della ricorrente, non avrebbe presentato neppure una monografia.
2.3 Così sintetizzate le censure, il Collegio in via preliminare rammenta che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non risulta affetto dalle censure prospettate dalla ricorrente poiché sorretto da adeguata motivazione, non contraddittorio e conforme ai criteri stabiliti.
2.4 In particolare, il giudizio collegiale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta fondato sul criterio della “diversificazione dei temi trattati” e ciò per due specifiche ragioni: da un lato, l’indicazione degli argomenti prevalentemente sviluppati dalla candidata non è svolta in senso critico ma in senso descrittivo dei lavori al fine del loro analitico inquadramento; dall’altro lato, la valutazione negativa della produzione scientifica è ampiamente argomentata con riferimento a plurimi ulteriori e assorbenti profili, tutti esaurientemente illustrati: “Gli articoli focalizzano oggetti di studio molto noti e li argomentano in maniera generica e poco stringente, senza giungere a conclusioni realmente innovative e senza mostrare un adeguato uso critico delle fonti. Anche le incursioni nelle letterature moderne non sembrano sempre condotte con il necessario outfit linguistico e bibliografico … Sia negli articoli sia nell’edizione si rilevano, oltre a distrazioni e refusi, numerosi errori di interpretazione concettuale e morfologica”.
Anche con specifico riferimento all’edizione “[#OMISSIS#]” di [#OMISSIS#] , il giudizio collegiale risulta congruamente motivato e non contraddittorio laddove si sottolinea che l’opera “solleva grandi perplessità, sia per l’eccessivo appoggiarsi su commenti precedenti (soprattutto W. Allan, 2008), sia per l’introduzione troppo sbilanciata sul Fortleben, sia per il commento pletorico e al contempo elusivo, in cui il lettore per lo più non trova concrete risposte ai problemi posti dal testo, bensì una serie di lunghi e ripetitivi commenti di tipo parafrastico e psicologistico, espressi in un linguaggio qua e là inappropriato”.
L’opera è definita “meritoria” in quanto la Commissione valuta positivamente l’impegno profuso dalla candidata i cui risultati, tuttavia, non vengono considerati idonei a farne ritenere la maturità scientifica necessaria al conseguimento dell’abilitazione richiesta.
Il Collegio, quindi, non ravvisa la sussistenza dei profili di contraddittorietà lamentati dalla ricorrente.
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Nel caso di specie, la motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016.
2.5 Anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono tutti dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
In ognuno dei singoli giudizi i lavori della candidata vengono analiticamente descritti e puntualmente esaminati.
Ogni rilievo critico risulta specificamente motivato.
Nel giudizio del Prof. Beta i lavori presentati dalla candidata sono ritenuti “di livello ineguale (e non sempre, va detto, elevato)” e di scarso valore scientifico: il saggio “Il Tragico Mediterraneo” (…) sembra essere una descrizione panoramica alquanto generica del significato del Mar Mediterraneo, dove i riferimenti alla letteratura greca (in particolar modo alla tragedia) lasciano spesso il tempo che trovano; l’argomento dell’introduzione al poemetto di Marina Cvetaeva è, com’è logico, più la particolare interpretazione offerta dalla poetessa russa che non gli aspetti più significativi del mito antico; …, il contributo dedicato ai Demòni di Dostoevskij non sembra essere al suo posto all’interno di una procedura di valutazione dedicata alla lingua e alla letteratura greca”. Sulla monografia: “ci sono alcune perplessità relative all’introduzione (che appare troppo sbilanciata sulle vicende relative alla fortuna successiva della tragedia) e al commento (che spesso ripete in modo troppo pedissequo quello di Allan)”. Neppure convincenti sono ritenuti“un breve articolo (in inglese) su un argomento complesso come la figura di Menelao, e un articolo sulla mimesis in [#OMISSIS#], che non aggiungono riflessioni originali a quanto già noto”. Nel complesso la produzione della candidata è valutata “tranne poche eccezioni”, “superficiale perché caratterizzata da un taglio piuttosto giornalistico che scientifico”.
Nel giudizio del Prof. D’Aiuto: “i contributi nrr. 1 (“Tragico…”, 2021), 2 (“Marina Cvetaeva…”, 2021), 5 (“Apocalisse…”, 2019) e 9 (“Disarmonia…”, 2013) sono trattazioni, alcune delle quali piuttosto generiche, di tipo comparatistico o su temi di fortuna dell’antico, che tuttavia non apportano vere novità o elementi originali di un qualche interesse in prospettiva antichistica. L’approccio resta spesso di superficie, senza che temi e testi siano scandagliati in profondità”, “il greco è completamente sfigurato nella pubblicazione nr. 9”.
Sulla monografia: “Il commento è piuttosto prolisso” in quanto si diffonde “più che sugli aspetti filologici, soprattutto su quelli letterari, e su caratteri e intenzioni dei personaggi,… Non manca qualche errore nell’ortografia del greco”. In conclusione, si rilevano “qualche incertezza linguistica e interpretativa”, “un approccio ai problemi e ai testi che spesso resta in superficie”, e soprattutto “una certa limitatezza degli apporti scientifici originali”.
Nel giudizio del Prof. Ieranò: “Alcuni saggi affrontano in modo generale, e sovente generico, il problema del “tragico”. Nella pubblicazione “Il Tragico Mediterraneo”, “l’autrice cerca di argomentare l’idea della tragedia come genere poetico “mediterraneo”, ma l’argomentazione svolta “già di per sé alquanto discutibile, si sviluppa poi su un livello molto generico e impressionistico. … L’approccio è cursorio e approssimativo anche nei dettagli”. Generica è stata valutata anche la pubblicazione nr. 9 (La disarmonia necessaria). L’articolo nr. 10 (Nostalgia del mito: l’impossibilità della mimesis in [#OMISSIS#]) “ritorna invece sulla questione della scena di riconoscimento dell’[#OMISSIS#] di [#OMISSIS#], senza apportare sostanziali elementi di originalità rispetto a un dibattito ormai secolare”. Il saggio nr. 7 (Il Fantasma della Tragedia: [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]), “non conduce a risultati particolarmente originali e non approda a un’analisi approfondita del complesso rapporto tra la poesia euripidea e la tradizione poetica precedente”.
Con riferimento all’edizione commentata dell’[#OMISSIS#] di [#OMISSIS#]: “La prima parte dell’introduzione è in sostanza un elenco, senza eccessivi approfondimenti, di una serie di versioni antiche e moderne della storia di [#OMISSIS#], con un andamento molto catalogico…La seconda parte dell’introduzione, assai più breve, arriva invece finalmente a cercare di focalizzare gli aspetti letterari dell’[#OMISSIS#] di [#OMISSIS#]. Ma alcune affermazioni, come l’idea di un [#OMISSIS#] che “rovescia” o fa “un oltraggio” al mito di [#OMISSIS#] mettendo in crisi “il [#OMISSIS#] apotropaico” delle Grandi Dionisie, andavano forse motivate con più cura”.
Nella Pubblicazione nr. 4 (Menelaus in the Iliad and in the Odyssey: the Anti-Hero of πένθος) “La ricostruzione, che riprende tesi già sviluppate da altri studiosi (A. Stelow, I. De Jong etc.), appare a volte approssimativa, lasciando fuori dal quadro alcuni elementi significativi”.
In conclusione, “Nella produzione scientifica della candidata affiorano evidenti carenze dal punto di vista del metodo: al momento, i lavori della candidata non paiono avere ancora raggiunto un rigore metodologico, una qualità e un’originalità tali da garantirle una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Nel giudizio del Prof. Lapini: “Il saggio nr. 4, dedicato alla caratterizzazione di Menelao nella letteratura epica, è una messa a punto di modesta originalità, …. Il saggio nr. 7, dedicato al motivo del fantasma nella tragedia antica, …, è anch’esso più espositivo che propositivo. Il saggio nr. 6, sul secondo stasimo dell’[#OMISSIS#], evidenzia il legame, già molto esplorato, fra la cosiddetta ‘nuova musica’ e l’irrazionale, e fra [#OMISSIS#] e il dionisismo. Il saggio nr. 8 prende in esame la [#OMISSIS#] del tempo nel Filottete di Sofocle. … (ma il demonstrandum non è chiarissimo)”. Vengono rilevati “numerosi refusi e uno stile espressivo non limpidissimo”.
Sull’edizione dell’[#OMISSIS#] di [#OMISSIS#]: “Purtroppo si tratta di un lavoro non proprio all’altezza delle aspettative, sia a causa di un’introduzione troppo sbilanciata sul versante del Fortleben sia soprattutto per le inesattezze di traduzione e di esegesi”, “Varie espressioni della lingua corrente sono usate in maniera a dir poco inappropriata, sia nell’edizione dell’[#OMISSIS#] sia altrove”.
Secondo il giudizio del Prof. Nicolai Mastrofrancesco, l’edizione dell’[#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] “non affronta problemi importanti per lo studio dell’ “[#OMISSIS#]”, come, ad esempio, la struttura e il confronto con altre tragedie di [#OMISSIS#] caratterizzate da intrecci paragonabili”, “in alcuni casi vengono proposte interpretazioni e formulazioni sì suggestive, ma poco ancorate al testo”, “il rapporto con il mito è delineato in modo eccessivamente schematico”.
Conclusivamente: “I contributi della candidata rimangono spesso in superficie e, soprattutto, non sempre fanno un adeguato uso critico delle fonti. Affermazioni che hanno conseguenze pesanti dal punto di vista storico-letterario spesso non sono supportate dalle necessarie analisi”.
2.6 Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l’analiticità, la non contraddittorietà e la congrua motivazione anche di tutti i giudizi individuali.
Con riferimento alla normativa di specifico riferimento la Commissione, così come ogni singolo commissario risultano avere rispettato i criteri ivi indicati.
Le censure mosse, pertanto, lungi dall’integrare vizi di legittimità, si estendono al merito dei giudizi dei Commissari, proponendo, invero, una rilettura arbitraria dei giudizi chiari, univoci e coerentemente motivati espressi dall’Organo di valutazione.
2.7 Da ultimo, anche i dedotti profili di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, stante la loro estrapolazione dal più ampio contesto dei giudizi formulati dalla Commissione, non sono in grado di inficiare la legittimità degli atti impugnati. Al riguardo, si evidenzia che la procedura di abilitazione scientifica nazionale non è di natura comparativa. Di conseguenza, gli eventuali errori nell’attribuzione dell’abilitazione ad altri candidati non possono inficiare la mancata abilitazione del ricorrente.
2.8 Parimenti inconferente risulta il richiamo ad altre Commissioni che, ad altri fini, avrebbero positivamente valutato l’opera principale della candidata dal momento che necessariamente diversi risultano i parametri di giudizio.
2.9 Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
3. La peculiare natura della controversia e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF
Giovanni [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario, Estensore