TAR Campania, Sez. VI, 8 gennaio 2024, n. 150

Nessuna sanzione per il professore che svolge “attività libera”

Data Documento: 2024-01-09
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullato il decreto con il quale è stato sanzionato un professore universitario per aver assunto svariati incarichi extraistituzionali, senza previa autorizzazione o comunicazione, laddove non contenga una motivazione adeguata con riferimento alla configurazione giuridica delle diverse attività svolte dal docente e, in particolare, quando le suddette prestazioni extralavorative rientrano nel regime dell’attività “libera”, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della Legge n. 240 del 2010.

Contenuto sentenza

00150/2024 REG.PROV.COLL.

03439/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ceriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l’annullamento

1) del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 13 luglio 2020 con il quale, a seguito di procedimento disciplinare, è stata irrogata al prof. Arch. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi sei, con decorrenza dal 1 agosto 2020 e sino al 31 gennaio 2021, ai sensi degli art. 87e 89 del R.D. n. 1592/1933, dell’art. 36 del vigente Statuto dell’Ateneo e dell’art. 10 della L. 240/2010 (doc. 1);

2) dell’atto presupposto (non notificato al Ricorrente) costituito dalla delibera n. -OMISSIS- del 29 giugno 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” ha irrogato al prof. arch. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi sei ex art. 87 n. 2 e 89 del R.D. n. 1592/1933;

3) del parere vincolante (non notificato al Ricorrente) formulato dal Collegio di disciplina dei docenti di II Fascia nella seduta del 20.05.2020, richiamato nel Decreto Rettorale impugnato sub 1);

4) dei n. 6 verbali del Collegio di disciplina dei dicenti di II fascia redatti nelle sedute del 7.01.2020; 21.0.1.2020, 4.02.2020, 11.02.2020, 3.03.2020 e del 20.05.2020,

nonché

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con gli atti impugnati ancorché non conosciuti negli estremi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. [#OMISSIS#] Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente è professore ordinario in regime a tempo pieno presso il Dipartimento di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

2. All’esito di un’attività di accertamento della Guardia di Finanza -Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Caserta – concernente il periodo di imposta di riferimento 2012-2016, è emerso che l’odierno ricorrente, titolare di partita IVA, aveva svolto 33 incarichi extraistituzionali, senza previa autorizzazione o comunicazione, in violazione, in particolare, dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dell’art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

3. Con l’atto impugnato del 13 luglio 2020, a seguito di procedimento disciplinare, è stata irrogata al prof. Arch. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi sei, con decorrenza dal 1 agosto 2020 e sino al 31 gennaio 2021, ai sensi degli art. 87 e 89 del R.D. n. 1592/1933, dell’art. 36 del vigente Statuto dell’Ateneo e dell’art. 10 della L. 240/2010.

4. Parte ricorrente ha impugnato l’atto sopra indicato, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento, trattandosi di prestazioni extralavorative sottoposte al regime dell’attività “libera”, ai sensi del comma 10 dell’art. 6 legge 240/2010 ( il cui primo periodo recita: “i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali ”) esse sarebbero sottratte al regime autorizzatorio e alla conseguente misura del recupero delle relative somme erogate a titolo di compenso, prevista dall’art. 53 comma 7 del d.lgs. 165/2001.

5. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

L’amministrazione, ha rilevato che il docente comunque non ha ottemperato all’obbligo della previa comunicazione al Rettore delle attività sottoposte al regime di cui al comma 10 citato. Tale obbligo è previsto, nel caso delle attività sottratte al regime autorizzatorio, sia dalla circolare del Rettore prot. n. 37647 del 03/08/2011, che Decreto del Rettore n. 171 del 24/02/2012 di approvazione dello Statuto di Ateneo (secondo cui “L’esercizio di attività libero-professionale, anche a carattere non continuativo, è compatibile soltanto con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l’ateneo. Le attività esterne dei docenti a tempo pieno sono: a) quelle svolte liberamente anche se retribuite; b) quelle che necessitano di autorizzazione del rettore; c) quelle di didattica e di ricerca altre università. L’attività libera, consistente in attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, é avviata ed espletata sotto la personale ed esclusiva responsabilità del docente, previa comunicazione al rettore e fatte salve le successive verifiche in ordine alla natura della prestazione svolta, alia sua compatibilità con l’assolvimento degli obblighi istituzionali e all’assenza di interessi contrastanti con quelli dell’Ateneo, con eventuale assunzione di provvedimenti conseguenziali”) e si tratta di un adempimento necessario ai fini della valutazione in concreto delle ragioni di incompatibilità nello svolgimento dello specifico incarico.

L’amministrazione ha inoltre rappresentato che “talune delle dette prestazioni sono state commissionate dal medesimo committente per lunghi periodi di tempo (si veda a titolo esemplificativo Graniti Fiandre spa che ha commissionato servizi di curatela e coordinamento scientifico dall’ 01/01/2015 al 31/12/2C15 e dall’01/01/2016 al 31/12/2016 o Skira editore che ha conferito consulenza editoriale svolta dall’01/01/16 al 31/12/16) venendo meno il carattere dell’occasionalità della prestazione”; né gli elementi istruttori, ivi compresa la documentazione esibita dal ricorrente, sono sufficienti ad escludere la applicazione del regime dell’autorizzazione preliminare.

6. Con memorie depositate in vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha rappresentato che medesimi fatti oggetto di contestazione nel presente giudizio siano già stati oggetto di altro ricorso (R.G. 679/2020) che ha portato all’annullamento del provvedimento con il quale era stato avviato il procedimento di recupero delle somme percepite dal ricorrente (Sentenza Tar Napoli n. 1243/2023) per i medesimi incarichi che ora sono in esame sotto il profilo della emanazione della sanzione disciplinare. In tale circostanza il Tar ha chiarito come vi sia stata, da parte dell’Università, una non corretta classificazione delle diverse attività in contestazione (sulla base della relazione della Guardia di Finanza), che avrebbe dovuto comportare una propria maggiore motivazione dei provvedimenti impugnati.

Inoltre, il ricorrente ha rilevato che la recente legge n. Legge 74/2023 in tema di attività consulenziale dei professori universitari, ha introdotto una interpretazione autentica del comma 10 dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge [#OMISSIS#]), che chiarisce come la norma “con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento”.

7. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2023.

Il ricorso è fondato.

Il profilo di censura relativo al difetto di istruttoria e di motivazione è stato scrutinato, come ricordato dal ricorrente nel giudizio R.G. 679 del 2020, ed è stato ritenuto fondato con conseguente annullamento del provvedimento di recupero delle somme percepite dal ricorrente.

Il Tar ha infatti rilevato che: “ Nel caso di specie, la determinazione impugnata è motivata per relationem esclusivamente con riferimento agli esiti dell’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza Nucleo Speciale Anticorruzione, trasposti nella nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. -OMISSIS- del 19 novembre 2019. Tale nota contiene un elenco di attività extraistituzionali accertate e il cui svolgimento non è in discussione, ma in ordine alla loro qualificazione giuridica si rappresenta, in premessa, la circostanza che esse siano state svolte “con emissione della relativa fattura, utilizzando la propria Partita IVA (incompatibile con lo status di docente a tempo pieno) in assenza del nulla osta dell’ateneo di appartenenza per quasi tutto il periodo oggetto di controllo”; ovvero desumendo dalla titolarità di partita IVA la natura professionale, e non occasionale dell’attività svolta.

Invero, ad un esame analitico delle diverse attività e pur restando nei limiti della descrizione desumibile dall’elenco, emerge che:

– quelle di cui alla lettera A (del secondo motivo di ricorso) si configurano come partecipazione a master, seminari, redazione di testi scientifici ed attività editoriali. La loro classificazione tra le attività soggette ad autorizzazione – nel caso di specie omessa – avrebbe dovuto pertanto essere oggetto di una più puntuale motivazione;

– per quelle di cui alla lettera B (del secondo motivo di ricorso), che parte ricorrente ritiene qualificabili come attività consulenziali (in ricorso pag. 19-20 denominate “collaborazione scientifica e consulenza”) e non di carattere professionale, la loro configurazione come soggette all’autorizzazione avrebbe dovuto essere supportata da un maggiore sforzo motivazionale volto a desumere, dalla documentazione oggetto di valutazione, gli indici sintomatici della natura professionale , non potendo essi coincidere esclusivamente con la titolarità della partita IVA;

-analogamente, per le restanti attività di collaborazione a riviste scientifiche o a progetti editoriali, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui esse erano non sussumibili nell’alveo applicativo dell’art. 6 comma 10 primo periodo della legge 240/2010.

13. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, poiché proprio l’indeterminatezza del parametro normativo sulle diverse categorie di attività avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad un maggiore sforzo motivazionale, con conseguente dovere di rideterminarsi in merito.”

8. Orbene, ritiene il Collegio che vada condiviso l’autorevole precedente per la parte in cui esso ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento alla configurazione giuridica delle diverse attività svolte e alla conseguente individuazione del regime giuridico sanzionatorio.

8.1 I provvedimenti impugnati con il mezzo in esame, infatti, sono espressione di un esercizio di potere che fonda il suo presupposto nell’accertamento di condotte ritenute contrarie ai doveri del pubblico dipendente relativamente all’obbligo di acquisire la previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del d. lgs 165 del 2001.

E tuttavia, essendo stati annullati gli atti con i quali è stata accertata la violazione delle regole di condotta del dipendente, è venuto meno anche il presupposto di fatto che legittima l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Il ricorso va pertanto accolto e la determinazione impugnata annullata.

9. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Passoni, Presidente

[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Consigliere

[#OMISSIS#] Fontana, Consigliere, Estensore