La dichiarazione sostitutiva attua un meccanismo di semplificazione procedimentale che ovvia alla presentazione in originale del titolo; dunque, un titolo indicato nel curriculum vitae non autocertificato ex d.p.r. 445/2000, ma non indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, non può essere valutato dalla commissione, anche nel rispetto del principio di auto-responsabilità dei concorrenti, con esclusione di spazi per il soccorso istruttorio, vista l’estensione delle carenze nell’autocertificazione. Pertanto, appurato che una serie di titoli sono stati indicati dalla vincitrice solo nel curriculum vitae firmato ma non autocertificato ma non sono stati indicati nella sua dichiarazione sostitutiva di certificazione, la commissione non avrebbe dovuto valutarli o, comunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto evidenziare la discrasia, onde consentire una valutazione puntuale dei soli titoli autocertificati.
TAR Lazio, Sez. III ter, 15 gennaio 2024, n. 678
La previsione della presentazione dei titoli sia nel formato di un curriculum vitae non autocertificato che nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) non rende intercambiabili le due modalità
00678/2024 REG.PROV.COLL.
06007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6007 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 349;
per l’annullamento, previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del decreto rettorale della Sapienza, Università di Roma, Area Risorse Umane, Uff. Reclutamento professori I e II fascia e Gestione carriere personale docente, n. 968 del 22 marzo 2022, recante “Approvazione atti procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L, n. 240/2010 per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia – settore concorsuale 05/G1 – settore scientifico disciplinare BIO/14 – Presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “[#OMISSIS#] Erspamer” – Facoltà di Farmacia e Medicina”;
-di tutti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice nominata con d.r. n. 3490/2021 e ss.mm., e in particolare del Verbale n. 2 (“Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica”) del 3 marzo 2022 con relativi allegati, nonché della Relazione finale del 4 marzo 2022.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS il 27 luglio 2022, per l’annullamento, per quanto occorrer possa e in parte qua,
dei medesimi atti gravati dalla professoressa OMISSIS, nella parte in cui né la Commissione né l’Amministrazione hanno verificato le dichiarazioni autocertificate riportate all’Allegato C della domanda presentata dalla professoressa OMISSIS (doc. 3), con conseguenti riflessi sulla legittimità della sua partecipazione alla procedura e, in subordine, sulla iper-valutazione del suo profilo e sulla relativa approvazione,
e, per quanto occorrer possa, per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’esclusione della professoressa OMISSIS dalla procedura e, in subordine, alla sua rivalutazione emendata dai vizi denunciati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La professoressa OMISSIS impugna l’esito della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L, n. 240/2010, indetta dall’Università degli Studi Roma La Sapienza, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 05/G1 e il settore scientifico disciplinare BIO/14, presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “[#OMISSIS#] Erspamer” della Facoltà di Farmacia e Medicina, che ha visto vincitrice la professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gloria OMISSIS.
1.1. Il bando ha previsto i seguenti criteri di valutazione (doc.1 della ricorrente principale, art. 1): “Criteri comparativi:
a) Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo, H-index;
b) la posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto (> 5) e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;
c) congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC-SSD, la qualità della produzione scientifica, la notorietà internazionale della stessa;
d) continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando;
e) autonomia scientifica e profilo internazionale dei candidati;
f) attività didattica e altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi.
Ulteriori criteri di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale”.
1.2. Nel corso della procedura, la commissione ha esaminato la documentazione prodotta dai tre candidati e predisposto, per ciascuno di essi, un profilo curricolare complessivo dell’attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (doc.7 dell’Ateneo).
La professoressa OMISSIS ha ottenuto due giudizi di “ottimo” e un giudizio di “molto buono” sia con riferimento al profilo curriculare che con riferimento all’attività di ricerca.
La professoressa OMISSIS ha ottenuto un giudizio di “ottimo” e due giudizi di “molto buono” con riferimento al profilo curriculare, e tre giudizi di “ottimo” con riferimento all’attività di ricerca.
Nella relazione finale (sub doc.7 dell’Ateneo), la commissione ha poi dichiarato, a maggioranza assoluta, vincitrice del posto messo a concorso la professoressa OMISSIS, come confermato dal decreto rettorale 22 marzo 2022 n. 968, avente a oggetto approvazione degli atti della procedura (doc.1 dell’Ateneo).
1.3. La ricorrente si affida ai seguenti motivi di diritto:
(i) “violazione a falsa applicazione dell’art. 75, dpr 445/2000 e dell’art. 127, d.p.r. 3/1957. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia. Sviamento di potere”.
La commissione ha rilevato che l’attività di ricerca della professoressa OMISSIS, esaminata in base alle indicazioni fornite nel suo curriculum vitae, parte VII (doc.6), “è supportata nel tempo da finanziamento ottenuti tramite bandi competitivi nazionali in qualità di responsabile di Unità e/o Principal Investigator…L’autonomia scientifica appare apprezzabile ed è testimoniata…dalla capacità di ottenere finanziamenti come PI o Responsabile di Unità”. Tale giudizio si inquadra nel criterio di valutazione della “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto”.
Dalla consultazione delle banche dati ufficiali, la professoressa OMISSIS ha dedotto che per cinque progetti di ricerca dell’Università La Sapienza e che per un progetto della [#OMISSIS#] J. Fox Foundation la professoressa OMISSIS non riveste, contrariamente a quanto da lei dichiarato, la qualifica di Responsabile di Unità (doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12 della ricorrente).
Contrariamente a quanto dichiarato dalla professoressa OMISSIS, due progetti di ateneo non risultano nell’elenco dei progetti finanziati (doc. 14, 15 della ricorrente).
Alle dichiarazioni mendaci doveva conseguire, in applicazione dell’art. 75, co. 1, del d.p.r. 445/2000, la perdita dei benefici ottenuti, dunque la decadenza dalla graduatoria o l’esclusione dal concorso, anche tenuto conto dell’art. 127 del d.p.r. 3/1957, che prevede la decadenza dall’impiego nel caso in cui “sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile”.
(ii) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dell’art. 3 del bando di concorso. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, carenza di presupposti e di istruttoria. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa”.
Una serie di titoli della professoressa OMISSIS non sono valutabili perché inseriti solo nel curriculum vitae ma non nella prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
Si tratta, a dire della professoressa OMISSIS, dei seguenti titoli:
-Formazione (cfr. Parte III del cv OMISSIS): Borsista IRCSS Neuromed Pozzilli – 1996-1999;
-Incarichi (cfr. Parte IV del cv OMISSIS): Membro del Collegio del Dottorato in Farmacologia e Tossicologia, Università La Sapienza – 2014; Membro del Consiglio Docenti della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, Università La Sapienza – 2015; Membro del Consiglio Docenti della Scuola di Specializzazione in Neurologia, Università La Sapienza – 2016; Attività di III Missione (Tutoraggio degli studenti di scuole secondarie superiori), Università La Sapienza, Polo Molise – 2018; Coordinatore dell’Unità di Neurobiologia Molecolare e Cellulare, Dipartimento di Patologia Molecolare, (IRCSS Neuromed Pozzilli 2010).
La dichiarazione sostitutiva non reca inoltre autocertificazione, nella loro interezza, delle seguenti attività: dell’attività didattica – Parte V (valutata dalla commissione come “cospicua e continuativa”); delle società di appartenenza, premi ed onori – Parte VI; – dei Finanziamenti – Parte VII (in ordine ai quali così si è espressa la commissione: “L’attività di ricerca è stata supportata nel tempo da finanziamenti ottenuti tramite bandi competitivi nazionali in qualità di Responsabile di unità e/o Principal Investigator”); delle collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali – Parte XI; della organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionale e internazionale – Parte XII (cfr. in ordine alle quali la valutazione della commissione è la seguente: “L’attività congressuale internazionale della candidata è caratterizzata da numerose presentazioni nonché dalla partecipazione all’organizzazione di svariati congressi”).
Da qui i vizi in epigrafe.
(iii) “Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare disparità di trattamento, manifesta ingiustizia. Carenza istruttoria e di motivazione”.
Ad avviso della ricorrente principale, l’attività didattica della professoressa OMISSIS è stata a torto valutata come cospicua, tenuto conto che ella non ha mai raggiunto la soglia minima di centoventi ore annuali di didattica frontale imposta ai professori associati (art. 1, comma 16, della L. 230/2005 e art. 6, comma 2, della L. 240/2010), non risultando dal cv della professoressa OMISSIS il numero di crediti formativi universitari e il numero di ore di didattica frontale, a fronte della preminenza della professoressa OMISSIS quanto ad entrambi i profili dalla nomina a ricercatore e durante il periodo da professore associato (2009-2022).
L’attività didattica ha avuto, secondo la ricorrente principale, un’incidenza particolare nella valutazione complessiva della professoressa OMISSIS, dato che il suo giudizio di ottimo è giustificato “soprattutto in considerazione della lunga e apprezzata attività didattica”.
(iv) “Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare disparità di trattamento, manifesta ingiustizia. Carenza di presupposti. Sviamento di potere”.
A dire della ricorrente principale, le pubblicazioni da n. 1 a n. 26 del curriculum OMISSIS, che consta di 148 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate su Scopus, non dovrebbero essere valutate con il primo impact factor totale e medio disponibile, risalente all’anno 1997/1998, dato che l’art. 3 del bando richiedeva di indicare l’impact factor in relazione all’anno della pubblicazione.
Doveva quindi, a suo dire, essere sottratto il valore di 87,911 pari alla somma dell’impact factor delle suddette 26 pubblicazioni, conseguendone un impact factor totale di 564,226 (non di 652,137) e un impact factor medio di 3,812 (non di 4,406).
Quanto alla prima delle sedici pubblicazioni indicate ai fini della procedura, la stessa non reca impact factor nell’anno di pubblicazione, conseguendone anche qui la necessità di rivedere l’impact factor.
Sulle sedici pubblicazioni selezionate, l’impact factor medio e totale della ricorrente principale è a ben vedere maggiore (132,3 totale e 8,3 medio per la professoressa OMISSIS contro 114,734 totale e 7,17 medio per la professoressa OMISSIS).
A fronte di un numero maggiore di posizioni preminenti su pubblicazioni su rivista ad alto fattore di impatto, la commissione, a dire della ricorrente principale, avrebbe appiattito l’esame dei due profili complessivi dell’attività di ricerca, contrassegnata in entrambi i casi con il giudizio di “ottimo”.
Analoga superficiale istruttoria avrebbe riguardato la valutazione dei finanziamenti, stante che i medesimi non erano valutabili, non avendo mai avuto la professoressa OMISSIS, a dire della ricorrente principale, responsabilità di progetti internazionali né ruoli di coordinamento di progetti sia nazionali che internazionali.
La disparità di trattamento nella valutazione emerge, secondo la professoressa OMISSIS, anche quanto alla carente valutazione del suo ruolo di coordinatrice/principal investigator di due progetti internazionali e dalla documentata partecipazione su invito a ventisei congressi internazionali tra il 2009 al 2019.
In conclusione, l’attività di ricerca della ricorrente principale doveva risaltare come migliore rispetto a quella della controinteressata, per una oggettiva preminenza degli indici bibliometrici delle pubblicazioni selezionate e per la più cospicua attività in termini di partecipazione a congressi, quale relatrice su invito, e in termini di capacità di attrarre finanziamenti e di coordinamento di gruppi di ricerca.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi Roma La Sapienza, per chiedere il rigetto del ricorso.
In una relazione dell’Area Affari legali, l’Ateneo afferma l’assenza di macroscopica illogicità nella valutazione, il carattere complessivo e assoluto (non parcellizzabile con riguardo ai singoli titoli) dei giudizi che, nelle procedure di cui trattasi, sono chiamati a compiere le commissioni giudicatrici; e sostiene che l’operato della commissione consiste in un libero apprezzamento, orientato da conoscenze tecnico-scientifiche, di non univoca interpretazione per il grado di elevata soggettività ed irripetibilità che lo caratterizza.
Sempre ad avviso dell’Ateneo, la commissione ha tenuto inoltre in adeguato conto che il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sulla analitica disamina degli stessi.
3. Si è costituita in giudizio la professoressa OMISSIS, per chiedere il rigetto del ricorso.
4. All’udienza camerale del 22 giugno 2022, fissata per l’esame della domanda cautelare allegata al ricorso, il TAR ha preso atto dell’istanza di abbinamento al merito, con correlata cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
5. La professoressa OMISSIS ha quindi proposto ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi di diritto:
(i) “Violazione e falsa applicazione dell’art 75 dPR 445/2000 (e -qualora denegatamente applicabile- dell’art 127 dPR 3/1957). Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei presupposti. Sviamento di potere”.
A dire della professoressa OMISSIS, la professoressa OMISSIS ha autocertificato in modo erroneo di essere o essere stata responsabile di sei dei sedici finanziamenti nazionali e internazionali indicati, con indicazione erronea e fuorviante della sigla “PI” ossia principal investigator (doc. 13, 16, 19, 21, 23, 25), conseguendone l’illegittimità della valutazione della professoressa OMISSIS come “supportata da finanziamenti internazionali ottenuti in qualità di coordinatore e/o Principal Investigator, nonché da numerosi finanziamenti ottenuti tramite bandi competitivi nazionali in qualità di responsabile di progetto e, in due di essi, anche di coordinatore nazionale, oltre che da finanziamenti ottenuti nell’istituzione di appartenenza”.
(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art 75 dPR 445/2000 (e -qualora denegatamente applicabile- dell’art 127 dPR 3/1957). Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei presupposti. Sviamento di potere”.
La professoressa OMISSIS ha erroneamente autocertificato di essere “co-PI” ossia co-principal investigator con riferimento a tredici finanziamenti internazionali (cfr. doc. da 26 a 36 della ricorrente incidentale). In particolare, l’oggetto della dichiarazione non corrisponde a quanto desumibile dalle banche-dati ufficiali oppure i progetti non hanno natura internazionale, pertanto non prevedono la figura del co-PI.
(iii) “Violazione e falsa applicazione dell’art 75 dPR 445/2000 (e -qualora denegatamente applicabile- dell’art 127 dPR 3/1957). Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei presupposti. Sviamento di potere”.
La professoressa OMISSIS avrebbe erroneamente autocertificato il possesso di novantanove anziché novantadue pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, ai fini della “valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca”, indebitamente ricomprendendovi una prefazione di libro, cinque capitoli di libri e un erratum, benché privi di impact factor.
6. In vista dell’udienza di merito del 4 dicembre 2023, entrambe la ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
6.1. In particolare, con memoria del 3 novembre 2023, la professoressa OMISSIS ha replicato al ricorso incidentale, affermando, in merito al primo motivo del ricorso incidentale, che:
-per cinque dei sei progetti per i quali la ricorrente incidentale contesta la qualifica di principal investigator, “l’acronimo PI è inserito fra parentesi subito dopo la parola Responsabile di Unità e prima della parola Sapienza ed è riferito quindi esclusivamente alla parola Responsabile di Unità e mai all’intero progetto”;
-per il progetto “Era-net neuron”, la prof.ssa OMISSIS è subentrata a far data dal luglio 2019 nelle responsabilità dell’unità italiana del progetto rispetto all’uscente professor OMISSIS.
6.1.1. In merito al secondo motivo del ricorso incidentale, la professoressa OMISSIS rileva che i “tredici finanziamenti contestati al punto II, correttamente, non sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione”, avendo la stessa meramente dichiarato “di essere partecipante o co-PI italiano e non principal investigator o co-PI internazionale (sezione VIA dell’allegato B)”.
6.1.2. Quanto al terzo motivo del ricorso incidentale, la professoressa OMISSIS oppone che il riferimento ai 99 lavori presenti sulla banca data Scopus è corretto, in quanto tale banca dati include altre tipologie di pubblicazioni che sono citabili e contribuiscono al calcolo di due dei tre fattori di impatto dell’abilitazione scientifica nazionale, salva la chiara indicazione nel suo cv di 92 lavori muniti di proprio impact factor.
6.2. Con memoria del 3 novembre 2023, la professoressa OMISSIS osserva, quanto al primo motivo del ricorso principale, che ella “non ha auto-certificato il possesso di tutti i titoli indicati nel CV e, in particolare, di quelli la cui sussistenza è contestata nel I motivo”: non si applicano quindi, a suo dire, le automatiche conseguenze espulsive o decadenziali previste solo in caso di auto-certificazioni false, che la professoressa OMISSIS afferma di non aver mai reso.
6.2.1. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la professoressa OMISSIS sostiene che ai sensi dell’art 18, comma 2, l. 241/90, “la Commissione avrebbe potuto/dovuto acquisire d’ufficio i documenti in possesso dell’Amministrazione (Ateneo e MIUR) e/o, comunque, farne oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 l 241/90”, salvo comunque il deposito nel presente giudizio della documentazione attestante il possesso dei titoli non originariamente autocertificati e l’applicabilità del soccorso istruttorio processuale.
6.2.2. Quanto al terzo motivo del ricorso principale, la controinteressata oppone di aver sempre svolto le ore di didattica richieste e che il bando non richiedeva di indicare i cfu o le ore di didattica.
Le ore effettive di didattica frontale, da lei effettivamente svolte, sono comunque pari a 168,2 ore annue, superiori alle 120 richieste, con valutazione positiva da parte degli studenti (doc. 10 della controinteressata).
Il motivo sarebbe quindi pretestuoso e infondato.
6.2.3. Quanto al quarto motivo del ricorso principale, la professoressa OMISSIS rileva la ragionevolezza e la diffusione della prassi di attribuire alle pubblicazioni antecedenti il 1997 l’impact factor di quell’anno; oppone la superiorità dei suoi indici bibliometrici, quali previsti dal bando, ossia impact factor complessivo, indice di Hirsch e numero di citazioni totali, oltre al fatto di essere autrice di 148 pubblicazioni scientifiche, a fronte delle 92 della professoressa OMISSIS; e che, come dimostrato dall’allegato 1 al verbale 2 (doc. 4 della controinteressata), le posizioni preminenti nelle pubblicazioni sono uguali (4 primi nomi e 9 ultimi nomi).
6.3. Entrambe le ricorrenti principale e incidentale hanno prodotto una memoria di replica, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
7. All’udienza di merito del 4 dicembre 2023, previa istanza di passaggio in decisione da parte della ricorrente principale e discussione da parte della ricorrente incidentale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente, si osserva che la simmetria delle censure proposte, quanto alla carente o fuorviante presentazione di titoli da parte di entrambe le candidate ricorrenti, induce il Collegio a seguire l’ordine di esame tipico dei gravami, iniziando dal ricorso principale e proseguendo con il ricorso incidentale, tenuto conto anche che quest’ultimo è qualificato come condizionato all’ipotesi in cui il Tribunale ritenga di accogliere le censure del ricorso principale.
8.1. Alla stregua del predetto esame, il ricorso principale è parzialmente fondato, quanto ai motivi secondo e terzo; il ricorso incidentale è parzialmente fondato, quanto ai motivi primo e secondo.
9. Con primo motivo del ricorso principale, la professoressa OMISSIS deduce la necessità di escludere la controinteressata o farla decadere dall’impiego, per mendaci dichiarazioni rilevanti ex art. 75 del d.p.r. 445/2000 o 127 del d.p.r. 3/1957.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. I verbali di valutazione e i relativi allegati non danno prova che la professoressa OMISSIS abbia vinto il concorso in conseguenza dei predetti titoli non posseduti, che la medesima conferma come indicati solo nel curriculum ma non anche nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (pag. 3 della memoria del 3 novembre 2023 della professoressa OMISSIS, ove si legge che ella “non ha auto-certificato il possesso di tutti i titoli indicati nel CV e, in particolare, di quelli la cui sussistenza è contestata nel I motivo”).
9.3. Il meccanismo espulsivo o decadenziale di cui alle norme citate opera rigidamente al verificarsi del descritto presupposto, ossia la non veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 75 cit. o il conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, presupposto nella specie non ricorrente, anche tenuto conto del giudizio sintetico finale espresso “soprattutto in considerazione della lunga e apprezzata attività didattica e della continuativa e prolungata produzione scientifica con notevole impatto nella comunità scientifica internazionale”.
9.4. Va rilevato, come già osservato dalla Sezione in caso analogo (TAR Lazio, III-ter, 19243 del 19 dicembre 2023), che il bando reca espressamente la clausola in base alla quale l’autocertificazione è richiesta a pena di esclusione con riguardo ai requisiti di partecipazione (doc.1 della ricorrente principale, art. 3, punti da n. 1 a n. 12) e agli indicatori afferenti le pubblicazioni per i settori classificati come bibliometrici e non bibliometrici per l’abilitazione scientifica nazionale, con espressa previsione della sanzione dell’esclusione della procedura in caso di omessa dichiarazione.
9.5. L’esclusione deve essere oggetto di espressa previsione da parte della lex specialis, in quanto l’estensione per analogia dell’applicazione di una disposizione espulsiva a casi non previsti colliderebbe con i principi del favor partecipationis e di proporzionalità.
9.6. Ne discende che la conseguenza della mancata autocertificazione dei titoli, presenti nel curriculum ma non nell’allegato C dedicato alle dichiarazioni sostitutive, non può essere l’esclusione dalla procedura ma la non valutabilità degli stessi.
9.7. In senso conforme, la Suprema Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio di diritto secondo cui il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali falsità comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA), sottolineando che con le richiamate pronunce si è evidenziato che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673).
9.8. È quindi, necessario che “l’interessato abbia conseguito l’utilità sostanziale proprio per effetto della falsa dichiarazione resa, essendosi altrimenti in presenza del c.d. falso innocuo (il quale potrebbe rilevare eventualmente come illecito penale autonomo ai sensi dell’art. 76 del T.U. n. 445/2000, ma non anche in relazione alla perdita della utilità acquisita)” (cfr. TAR Marche, Sez. I, 5 novembre 2020, n. 641; TAR Friuli, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 27).
10. Il secondo motivo del ricorso principale deduce erroneità nell’istruttoria e violazione degli articoli 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, quanto ai titoli indicati nel cv OMISSIS ma non anche nella relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione.
10.1. Il motivo è fondato.
10.2. Va premesso che la previsione della presentazione dei titoli sia nel formato di un curriculum vitae non autocertificato che nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) non rende intercambiabili le due modalità.
10.3. La dichiarazione sostitutiva attua un meccanismo di semplificazione procedimentale che ovvia alla presentazione in originale del titolo; pertanto, un titolo indicato nel curriculum vitae non autocertificato ex d.p.r. 445/2000, ma non indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, non può essere valutato dalla commissione, anche nel rispetto del principio di auto-responsabilità dei concorrenti, con esclusione di spazi per il soccorso istruttorio, vista l’estensione delle carenze nell’autocertificazione.
10.4. Pertanto, appurato che una serie di titoli sono stati indicati dalla professoressa OMISSIS solo nel curriculum vitae firmato ma non autocertificato ma non sono stati indicati nella sua dichiarazione sostitutiva di certificazione, la commissione non avrebbe dovuto valutarli o, comunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto evidenziare la discrasia, onde consentire una valutazione puntuale dei soli titoli autocertificati (Cons. Stato, IV, 1148 del 19 febbraio 2019; TAR Lazio, III-ter, 19243 e 19247 del 19 dicembre 2023).
10.5. Dal raffronto fra il cv della controinteressata e la sua dichiarazione sostitutiva di certificazione (ambedue contenuti nel documento 6 della ricorrente principale), sono confermate le deduzioni della professoressa OMISSIS, secondo cui non sono oggetto di autocertificazione i seguenti titoli:
-Formazione (cfr. Parte III del cv OMISSIS): Borsista IRCSS Neuromed Pozzilli – 1996-1999;
-Incarichi (cfr. Parte IV del cv OMISSIS): Membro del Collegio del Dottorato in Farmacologia e Tossicologia, Università La Sapienza – 2014; Membro del Consiglio Docenti della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, Università La Sapienza – 2015; Membro del Consiglio Docenti della Scuola di Specializzazione in Neurologia, Università La Sapienza – 2016; Attività di III Missione (Tutoraggio degli studenti di scuole secondarie superiori), Università La Sapienza, Polo Molise – 2018; Coordinatore dell’Unità di Neurobiologia Molecolare e Cellulare, Dipartimento di Patologia Molecolare, (IRCSS Neuromed Pozzilli 2010);
-attività didattica – Parte V (valutata dalla commissione come “cospicua e continuativa”);
-società di appartenenza, premi ed onori – Parte VI;
-Finanziamenti – Parte VII;
-collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali – Parte XI;
-organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionale e internazionale – Parte XII.
10.6. A indiretta conferma della sussistenza dei vizi rilevati, la commissione dichiara nelle controdeduzioni depositate in giudizio (doc. 9 dell’Ateneo): “In merito al SECONDO MOTIVO DI RICORSO, in cui la Prof.ssa OMISSIS lamenta l’incompletezza della dichiarazione sostituiva resa dalla Prof.ssa OMISSIS rispetto ai numerosi titoli indicati nel Curriculum Vitae, la Commissione dichiara di aver fatto riferimento per ciascun candidato a quanto riportato nel Curriculum Vitae (che ciascun candidato ha presentato riportando in calce data e propria firma olografa), ritenendo questo la fonte primaria dei dati a disposizione della Commissione per poter formulare una valutazione dei candidati stessi”.
10.7. I giudizi espressi dalla commissione sulla professoressa OMISSIS fanno espresso ed ampio riferimento a tutti i campi di valutazione oggetto dei titoli non autocertificati, per cui la presenza agli atti della commissione di un curriculum di più ampio contenuto rispetto alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ha determinato una applicazione inadeguata e non trasparente dei criteri di valutazione e un’istruttoria non trasparente e affetta dalla carenza di adeguati rilievi in merito.
10.8. In senso conforme, va richiamato “l’insegnamento giurisprudenziale sull’applicazione del principio di autoresponsabilità alla materia dei concorsi pubblici (quale limite all’applicazione del c.d. soccorso istruttorio), nel senso che ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96): l’integrazione di una lacuna della domanda risulta preclusa dall’esigenza della par condicio competitorum (cfr., in proposito, C.d.S. Sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8020). Anche il diverso orientamento, volto a privilegiare la finalità delle procedure concorsuali di selezione dei migliori candidati a posti pubblici, che non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali (come accadrebbe se il candidato meritevole non risulti vincitore per una carenza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A.), afferma che tale finalità, che rende attivabile il c.d. soccorso istruttorio, riguarda i casi di documentazione carente o irregolare, e non quelli dell’errore commesso dal privato nell’istanza presentata alla P.A. (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; id., 22 novembre 2019, n. 7975; id., 20 giugno 2019, n. 4198): in questa prospettiva, presupposto per l’emendabilità dell’errore è che il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, che consiste, come precisato dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 15 febbraio 2014, nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli e presentare documenti” (Cons. Stato, VII, 9609 dell’8 novembre 2023).
10.9. Il soccorso istruttorio invocato dalla professoressa OMISSIS non può comportare di integrare le varie carenze dell’autocertificazione con il cv non autocertificato o, a maggior ragione, con i titoli prodotti agli atti del processo, non trattandosi di errori meramente formali, evidenti ictu oculi o facilmente emendabili.
10.10. L’onere di diligenza nella presentazione dei documenti del concorso, esigibile da parte dei candidati, implica invece che la commissione doveva espressamente tenere conto solo dei titoli autocertificati con esclusione dei titoli indicati ma non autocertificati.
11. Il terzo motivo del ricorso principale afferma la sussistenza di errori nella valutazione dell’attività di insegnamento.
11.1. Premesso che nell’ambito del giudizio complessivo riveste obiettiva incidenza la valutazione dell’attività di insegnamento della professoressa OMISSIS, la ricorrente principale evidenzia che, in termini di crediti formativi universitari e di ore di insegnamento, la propria esperienza è nella media più consistente rispetto a quella della controinteressata, tenuto conto della media delle ore e dei cfu di ogni insegnamento (doc. 2, pagine da 5 a 8 e 43, e 16 della ricorrente principale).
11.2. Nella valutazione collegiale del profilo curricolare della professoressa OMISSIS (doc.7 dell’Ateneo), l’attività didattica è valutata come cospicua e continuativa sin dal 2001. Inoltre è valutata “di rilievo” “la valutazione eccellente dell’attività didattica svolta dalla candidata sulla base dei dati OPIS con giudizi riportati dagli studenti assolutamente lodevoli”. Il giudizio si riflette nella valutazione finale, che premia la professoressa OMISSIS “soprattutto in considerazione della lunga e apprezzata attività didattica”.
11.3. Se l’attività di insegnamento della professoressa OMISSIS è reputata dalla commissione “lunga”, pari o superiore giudizio non è espresso per un’attività di insegnamento, quella della professoressa OMISSIS, illustrata come quantitativamente maggiore nella media, quanto al periodo 2009-2022.
11.4. In un’ottica di parità di trattamento, nel periodo dalla nomina a professore associato al 2022, la professoressa OMISSIS risulta la candidata che ha svolto una maggiore attività didattica (doc.2, pagine da 5 a 8 e 43, e doc. 16 della ricorrente OMISSIS e relative tabelle di sintesi dei dati, contenute alle pagine 9, 10 e 11 del ricorso principale).
11.5. La qualificazione di “apprezzata” riferita all’attività di insegnamento della professoressa OMISSIS è peraltro generica, in assenza di parametri dell’apprezzamento esplicitati e formulati preventivamente e di un raffronto sul punto.
11.6. Tenuto conto che, dalla nomina ad associato all’anno 2022 (periodo 2001/2022 per la professoressa OMISSIS e periodo 2009/2022 per la professoressa OMISSIS), la ricorrente principale documenta una sua attività di insegnamento in media maggiore, per ciascun anno, in termini di cfu e di ore frontali, rispetto alla controinteressata, sussistono i vizi censurati dalla professoressa OMISSIS nella valutazione dell’attività di insegnamento, avuto riguardo al rilievo particolarmente significativo che questa ha avuto per una migliore valutazione del profilo curricolare della professoressa OMISSIS (in particolare quanto alla “piena maturità” per il ruolo attribuita alla professoressa OMISSIS nel giudizio finale, a fronte del livello “molto buono” di maturità per il ruolo attribuito alla professoressa OMISSIS).
11.7. La dichiarazione sostitutiva prodotta sub doc. 56 dalla professoressa OMISSIS, che pure contiene dati di ore di propria didattica, inclusiva di attività di esami, ricevimento e tutorato, diversi da quelli prodotti dalla professoressa OMISSIS, ove ammissibile per la valutazione comparativa in quanto prodotta in giudizio, non indica comunque i cfu degli insegnamenti, con conferma del vizio istruttorio.
11.7.1. Il rilievo non impinge nel merito dell’attività valutativa della commissione, per come sostenuto dalla controinteressata, perché le valutazioni premiali dell’attività dell’insegnamento, in un’ottica di legittimità amministrativa, non possono essere intuitive ma devono poggiare su dati di fatto chiaramente individuati dalla commissione.
12. Il quarto motivo del ricorso principale deduce aporie nella quantificazione dell’impact factor medio e totale della professoressa OMISSIS.
12.1. Il motivo è in parte infondato, in parte è assorbito dalla fondatezza del secondo motivo.
12.2. Il calcolo dell’impact factor deve tenere conto della sua disponibilità a partire dal 1997, con correlata possibilità di utilizzare il primo impact factor disponibile, quello appunto del 1997, per le pubblicazioni antecedenti: altrimenti, nella valutazione sarebbero ingiustamente discriminate le pubblicazioni antecedenti all’istituzione dell’impact factor.
12.3. Non sussiste dunque la contraddizione denunciata dalla professoressa OMISSIS, secondo cui doveva tenersi conto dell’impact factor del singolo anno di pubblicazione anche prima del 1997, perché siffatta pubblicazione conduce all’esito assurdo di escludere dal calcolo dell’impact factor le pubblicazioni antecedenti al 1997, in contrasto con l’argomento apagogico.
12.4. Un’interpretazione funzionale, volta a garantire la par condicio competitorum e un effetto utile del meccanismo di calcolo dell’impact factor, depone invece per la correttezza dell’attribuzione a siffatte pubblicazioni del primo impact factor annuale disponibile.
12.5. Sotto un secondo profilo, la professoressa OMISSIS sostiene la propria “acclarata superiorità” quanto agli indici bibliometrici.
12.5.1. Sul punto, nella memoria di replica osserva ancora la professoressa OMISSIS che “La controinteressata afferma arbitrariamente che “i parametri più importanti… sono l’Impact Factor complessivo, l’Indice di Hirsch e il numero di citazioni totali”, che ciò “appare funzionale alla posizione della Prof.ssa OMISSIS, la quale possiede una maggiore anzianità. Tuttavia, il valore dell’IF normalizzato sugli ultimi 10 anni, che considera un periodo di tempo uguale per i due candidati, fa emergere una netta superiorità della ricorrente: 331,424 punti di IF per la Prof.ssa OMISSIS contro 220,04 per la Prof.ssa. OMISSIS”.
12.5.2. Premesso che entrambe le ricorrenti hanno ottenuto giudizi estremamente lusinghieri sulla rispettiva attività di ricerca, con un giudizio unanime sulla valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca di ottimo per la ricorrente principale e due giudizi di ottimo e uno di molto buono per la ricorrente incidentale, l’argomento non è fondato.
12.5.3. Sull’argomento degli indici bibliometrici, è noto che la commissione, in sede di valutazione comparativa, pur non essendo in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente, per espressa prescrizione normativa e di bando, prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 11 agosto 2011 n. 653), specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento (TAR Puglia, II, 784 del 18 maggio 2023).
12.5.4. Ciò posto, nel caso di specie la commissione non è all’evidenza incorsa in una sottovalutazione degli indici bibliometrici della ricorrente principale e ha tenuto conto adeguato dei suddetti indici per le candidate, con una motivazione che in modo esplicito esprime rilievi adeguati su profili significativi, quali la rilevanza scientifica, la posizione preminente tra gli autori, l’impatto nella comunità scientifica e l’intensità della produzione scientifica.
12.5.5. Ferma la rilevanza oggettiva degli indici bibliometrici e la necessità della commissione di avvalersi anche degli stessi per la valutazione delle pubblicazioni, va segnalato poi il condivisibile e [#OMISSIS#] indirizzo secondo cui “La valutazione spettante, al riguardo, alla Commissione non è solo di tipo quantitativo ma deve appuntarsi sul valore scientifico, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra la congruenza col SSD…” (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 20 gennaio 2020, n. 115).
12.5.6. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente evidenziato che “il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi” (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979)” (TAR Piemonte, I, 198 del 14 marzo 2022).
12.6. In merito all’ulteriore argomento del giudizio sui finanziamenti ottenuta dalla professoressa OMISSIS quale responsabile di unità e/o principal investigator è dirimente quanto osservato, nell’ambito del secondo motivo del ricorso principale, giudicato come fondato, a proposito della relativa esclusione dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la conseguenza di non poterli valutare.
Il motivo di ricorso, a questo riguardo, è quindi assorbito.
12.7. Quanto, infine, alla pretesa aporia nella valutazione del coordinamento dei gruppi di ricerca, che a dire della professoressa OMISSIS “si manifesta del tutto assente” per la professoressa OMISSIS, conseguendone anche a questo riguardo una carente valutazione dell’attività di ricerca, il motivo è infondato, perché dai verbali, in particolare dalla valutazione complessiva, si evince chiaramente che la commissione ha reputato raggiunta l’autonomia scientifica da parte della professoressa OMISSIS, in funzione anche della sua attività di coordinamento di gruppi di ricerca, esprimendo un giudizio diversamente motivato con riferimento ad altri profili premiali per la professoressa OMISSIS.
13. Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo è fondato.
13.1. Stante la rilevanza del criterio della capacità di attrarre finanziamenti internazionali e il numero di progetti di ricerca esposti nei curriculum, nel concorso in esame è esigibile un elevato grado di precisione e specificità nell’indicazione del ruolo accademico rivestito nell’ambito del progetto di ricerca finanziato, in modo da individuare esattamente la capacità di attrarre finanziamenti quale responsabile di progetto, senza alcuna ambiguità con ruoli concorrenti, al fine di consentire alla commissione una valutazione accurata e corrispondente ai dati di fatto, nell’ambito del criterio in esame.
13.2. Risulta dagli atti che la professoressa OMISSIS ha dichiarato erroneamente di essere responsabile di sei dei sedici finanziamenti nazionali e internazionali indicati.
13.3. Il giudizio sulla sua capacità di attrarre finanziamenti ha tenuto conto delle suddette dichiarazioni e, per quanto di ragione, è conseguentemente erroneo.
13.4. L’assunto della ricorrente principale sul senso da lei attribuito all’acronimo “PI”, contenuto nella memoria del 3 novembre 2023, secondo cui “L’acronimo PI è inserito fra parentesi subito dopo la parola Responsabile di Unità e prima della parola Sapienza ed è riferito quindi esclusivamente alla parola Responsabile di Unità e mai all’intero progetto” non conduce a una soluzione diversa, perché la mancanza di chiarezza ha determinato carenza nell’istruttoria.
13.5. Ne segue che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente incidentale, è fallace per sei su sedici finanziamenti nazionali o internazionali la dichiarazione della ricorrente principale di esserne o esserne stata responsabile.
13.6. L’inesatta o fuorviante indicazione dei titoli determina la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti, oggetto di censura nel primo motivo del ricorso incidentale, e comporta che i predetti titoli non dovevano essere valutati, per le stesse motivazioni per cui è fondato il secondo motivo del ricorso principale, alla cui trattazione si rinvia (paragrafo 10 della presente sentenza).
14. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce erronea indicazione della qualifica di co-principal investigator da parte della professoressa OMISSIS, con riferimento a tredici finanziamenti internazionali, è fondato, non corrispondendo il dato a quanto desumibile dalle banche-dati e perché i progetti non hanno natura internazionale e non prevedono quindi la figura del co-principal investigator, come da documentazione prodotta dalla ricorrente incidentale.
14.1. L’eccezione formulata nella memoria del 3 novembre 2023 dalla professoressa OMISSIS, secondo cui i tredici finanziamenti “non sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione, visto che come riportato nell’Allegato 1 al verbale n. 1 della riunione preliminare, i finanziamenti valutabili sono solo quelli in cui il candidato è Responsabile di Progetto e non Co-PI o partecipante” è infondata, perché i verbali non recano traccia della distinzione e l’istruttoria rileva in modo sintetico la “capacità di attrazione fondi” come elemento premiale distintivo della professoressa OMISSIS.
14.2. Anche a questo riguardo, la commissione non è stata messa in condizione di una puntuale applicazione del criterio presupposto, conseguendone la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti, per le stesse motivazioni per cui è fondato il secondo motivo del ricorso principale, alla cui trattazione si rinvia (paragrafo 10 della presente sentenza).
15. Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato.
15.1. L’indicazione di novantanove pubblicazioni su Scopus è un dato documentale (cfr. doc. 28 della ricorrente principale) e la professoressa OMISSIS ha correttamente annotato, nel proprio cv, di avere novantadue pubblicazioni dotate di impact factor (allegato B al doc. 2 della ricorrente principale, pag. 26).
15.2. La censura è smentita in fatto.
16. In conclusione, entrambi i ricorsi principale e incidentale sono parzialmente fondati e vanno accolti quanto ai soli motivi giudicati come fondati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (verbali di valutazione, relazione finale, decreto rettorale di approvazione degli atti) e necessità di rinnovare l’attività di valutazione della commissione esaminatrice.
16.1. Quale effetto conformativo della presente decisione, la commissione di concorso, da nominarsi in diversa composizione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, dovrà in particolare:
(i) rinnovare integralmente l’attività di valutazione della capacità di attrarre finanziamenti competitivi, applicando una definizione chiara e specifica del titolo di responsabile di progetto;
(ii) rinnovare integralmente l’attività di valutazione della didattica, con esplicitazione dei parametri di valutazione;
(iii) rinnovare integralmente il profilo curricolare, l’attività di valutazione collegiale del profilo curricolare e la valutazione complessiva finale.
16.2. La nuova valutazione dovrà essere emendata dai vizi accertati nella presente sentenza e dovrà basarsi esclusivamente sui titoli che siano espressamente inclusi nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presente agli atti del concorso, con esclusione dei titoli dichiarati in modo erroneo e dei titoli presenti nel curriculum vitae ma non inclusi nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, ferma restando la facoltà dell’Ateneo, prevista dal bando, di procedere in qualunque tempo ai controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, determinandosi di conseguenza (art. 3 del bando: “L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive”).
17. In ragione dell’andamento della controversia e della soccombenza reciproca fra le ricorrenti principale e incidentale, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, come in epigrafe proposti:
-quanto al ricorso principale, respinge il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo motivo, come da motivazione; in parte respinge e in parte dichiara assorbito il quarto motivo;
-quanto al ricorso incidentale, accoglie il primo motivo e il secondo motivo, come da motivazione; respinge il terzo motivo.
Per l’effetto annulla i verbali di valutazione, la relazione finale e il decreto rettorale di approvazione degli atti e ordina la rinnovazione delle operazioni concorsuali, come da motivazione, da parte di una nuova commissione, diversamente composta, da nominarsi entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente,
Omissis, Referendario, Estensore
Omissis, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 15 gennaio 2024