Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2024, n. 553

Legittimità dei criteri integrativi per la valutazione delle pubblicazioni

Data Documento: 2024-01-17
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La fissazione da parte della Commissione di un criterio integrativo volto ad introdurre un punteggio massimo ‘per tipologia’ di pubblicazione non travalica i limiti dei poteri della Commissione né può risultare idoneo ad alterare la competizione fra i candidati.

Contenuto sentenza

00553/2024 REG.PROV.COLL.

05056/2023 REG.RIC.

05057/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5056 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Roma, via di Ripetta, 142

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2

nei confronti

Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

sul ricorso numero di registro generale 5057 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Roma, via di Ripetta, 142

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2

per la riforma

quanto al ricorso n. 5056 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 5057 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università degli Studi -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti gli appelli incidentali depositati in data 15 giugno 2023 dall’ Università degli Studi di -OMISSIS- in entrambi i giudizi;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note in data 4 dicembre 2023 con le quali l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha chiesto il passaggio in decisione delle cause senza preventiva discussione;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS e l’avvocato dello Stato OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il primo appello in epigrafe -OMISSIS- impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Prima) n. -OMISSIS-, pronunciata su ricorso di -OMISSIS-, odierna appellata.

Il ricorso era stato proposto dall’odierna appellata al fine di ottenere l’annullamento di una serie di atti afferenti la procedura di selezione per la chiamata a professore di I fascia, da ricoprire ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche -OMISSIS- – Codice concorso 4666 – tra cui, in particolare, il provvedimento di approvazione della chiamata del Prof. -OMISSIS-, odierno appellante, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e l’atto di immissione in servizio del medesimo docente.

L’originaria ricorrente chiedeva altresì nonché il risarcimento dei danni patiti e patiendi per effetto degli atti gravati, la cui quantificazione veniva riservata in corso di causa.

All’esito del giudizio di prime cure, il TAR accoglieva il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti, nei limiti di quanto esposto in motivazione, annullando gli atti impugnati.

Nel ricostruire in fatto e in diritto la vicenda, parte appellante formula i seguenti motivi di appello:

Error in iudicando sulle eccezioni preliminari. 0. Erroneità della sentenza in ordine alle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso. 0.1. Sulla tardività dell’impugnazione dei criteri

Preliminarmente, si lamenta il rigetto, da parte del primo giudice, dell’eccezione di tardività dell’impugnazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione nella seduta del 25 gennaio 2022, rilevando in particolare profili di intrinseca contraddittorietà e illogicità, sul punto, della sentenza impugnata, che da una parte pare avvalorare, secondo l’appellante, la non immediata lesività dei criteri, al momento della loro pubblicazione, avvenuta il 25 gennaio, dall’altra parte evidenziare che gli stessi criteri avrebbero illegittimamente inciso sulla possibilità della ricorrente di effettuare una scelta consapevole delle pubblicazioni da presentare ai fini del concorso, nel numero massimo fissato dal bando.

Sulla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, pure dedotta dal controinteressato in primo grado, si lamenta che tale prospettazione sia stata ingiustamente rigettata dal TAR, ritenendo che l’originaria ricorrente fosse priva di interesse a contestare i criteri, avendo conseguito, per quanto concerne i punti attribuiti alle monografie, costituenti certamente la tipologia di pubblicazione più rilevante scientificamente, il massimo del punteggio attribuibile.

La ricorrente non avrebbe quindi potuto sostenere che, conoscendo in anticipo i criteri, avrebbe diversamente modulato la propria domanda, posto che ha conseguito sul sub-criterio il massimo del punteggio.

Analogamente argomenta l’appellante per gli articoli pubblicati su rivista nazionale, in relazione a cui la ricorrente ha pure conseguito il massimo del punteggio.

Quanto ai saggi in opere collettanee, cui la Commissione avrebbe attribuito un punteggio massimo pari a 7, l’originaria ricorrente ha conseguito 1,9 punti, a fronte di un’unica pubblicazione, con una valutazione della Commissione sulla qualità della stessa insindacabile in sede di legittimità.

Sulla voce relativa agli articoli su rivista internazionale, pari a 3 punti, emerge che l’originaria ricorrente non ha presentato alcun articolo su rivista internazionale.

Pertanto, anche diversamente configurando la propria domanda, secondo l’appellante non avrebbe potuto ambire a detto punteggio.

Quanto all’ultimo sub-criterio, relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica (5 punti) la ricorrente in primo grado, secondo l’appellante, era priva di interesse, avendo conseguito il massimo del punteggio.

Pertanto, la sentenza appellata risulterebbe affetta da un palese vizio di illogicità.

La statuizione del TAR sul punto, per l’appellante, riporta pedissequamente la tesi generica della ricorrente in primo grado, non avendo accertato il primo giudice la sussistenza di un interesse in concreto ad ottenere una posizione di vantaggio dalla domanda di annullamento.

Sulla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dunque, stante la mancata prova di resistenza, la sentenza appare affetta da un evidente error in iudicando sotto il profilo della logicità e della carenza di motivazione.

Error in iudicando

Con il primo motivo, l’appellante si sofferma sulla legittimità della fissazione di “tetti” di punteggio per le diverse tipologie di prodotti editoriali.

Il cuore della decisione impugnata e, pertanto, dell’appello, evidenzia l’appellante, verte sulla scelta della Commissione di concorso, giudicata illegittima dal TAR, di fissare delle specificazioni relative alle modalità di assegnazione dei punteggi previste dal bando, con specifico riguardo alla ripartizione dei punteggi stessi.

La Commissione, prima dell’apertura delle buste ha ritenuto di specificare le previsioni del bando che prevedevano genericamente un tetto massimo di 45 punti da attribuire alle pubblicazioni scientifiche.

Secondo la sentenza impugnata, la suddivisione di punteggi massimi per tipo di pubblicazione costituirebbe un ulteriore criterio di valutazione che non trova alcun riferimento né nel regolamento di Ateneo, né nel bando.

Ritiene per converso l’appellante che la previsione da parte della Commissione di specificazioni rispetto alle modalità di attribuzione dei punteggi previste dal bando non solo sia ammissibile, bensì auspicabile, poiché realizza un auto-vincolo per la Commissione giudicatrice garantendo una più elevata trasparenza del suo operato, a condizione che le specificazioni si riferiscano a quanto già previsto a bando, senza introdurre nuovi elementi di valutazione, che siano ragionevoli e coerenti con gli orientamenti diffusi della comunità scientifica, che siano infine stabilite dalla Commissione prima dell’apertura delle buste e dell’inizio delle operazioni di valutazione.

Evidenzia l’appellante che le tre condizioni si sono realizzate nel caso di specie.

Quanto alla ripartizione dei punteggi, sottolinea l’appellante che, secondo il TAR, la ripartizione dei 45 punti tra le diverse tipologie di pubblicazioni avrebbe dovuto essere prevista direttamente dal bando perché – in sostanza – i candidati hanno presentato le proprie pubblicazioni senza sapere dell’esistenza di tale riparto.

Ritiene per converso l’appellante che la scelta in concreto effettuata appare ragionevole e talmente diffusa nei concorsi universitari da essere predeterminata come “standard” nella maggior parte dei fac-simile che gli uffici amministrativi forniscono alle Commissioni per la redazione dei verbali, come accaduto anche nel caso di specie.

Error in iudicando della sentenza, ove ha accolto il secondo motivo: pretesa violazione e falsa applicazione del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia, di cui alla l. 240/2010, nella parte in cui prescrive di predeterminare i criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione delle attività; violazione e falsa applicazione del bando, in relazione agli articoli 11, 12 e 13, relativamente all’attribuzione dei punteggi; violazione e falsa applicazione del verbale n. 1; violazione dell’art 3 della l. 241/90, sotto il profilo della motivazione assente o apparente; eccesso di potere per sviamento del fine; violazione e falsa applicazione del principio di par condicio

Con il secondo motivo, relativo all’attribuzione dei punteggi premiali, la sentenza appellata ha ritenuto che i sotto-criteri per la valutazione dei punteggi premiali fissati dalla Commissione sarebbero incoerenti con i criteri principali stabiliti nel regolamento d’Ateneo e nel bando di concorso, avendo la Commissione introdotto ruoli in parte non coincidenti con quelli delineati dalla disciplina del concorso, ove si distingue solo tra organizzazione, da un lato, direzione e coordinamento, dall’altro, nonché partecipazione.

Inoltre, la Commissione avrebbe frazionato i punteggi sulla base di sub-criteri legati alla collocazione del progetto di ricerca in ambito nazionale o internazionale, ma senza alcuna considerazione per il contenuto del progetto.

Lamenta l’appellante al riguardo che tali statuizioni non troverebbero effettivo riscontro nelle decisioni della Commissione annullate dal TAR.

La sentenza ha altresì accolto la censura secondo cui la ripartizione della Commissione avrebbe condotto alla duplicazione dei punteggi a seconda dei diversi ruoli ricoperti dai candidati nell’ambito dei progetti di ricerca.

Evidenzia al riguardo l’appellante che il bando era chiaro nel valorizzare l’“organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi” e che ciascuno dei tre ruoli risponda a criteri diversi.

Pertanto, è del tutto logico, per l’appellante, che la Commissione abbia deciso di considerarli.

Soggiunge l’appellante che la sentenza ha accolto anche la censura relativa ad alcuni criteri premiali (Presidente di società scientifica internazionale e di Editor in Chief solo per riviste internazionali). Osserva l’appellante, in disparte ogni altra considerazione, che l’odierno appellante ha conseguito un punteggio per ciascuno dei titoli censurati pari a 0.

In data 10 novembre 2023 è stata depositata memoria dalla parte controinteressata.

In data 11 novembre 2023 è stata depositata memoria dalla parte appellante.

In data 11 novembre 2023 è stata depositata memoria dalla parte appellata.

In data 21 novembre 2023 è stata depositata memoria di replica dalla controinteressata.

In data 21 novembre 2023 è stata depositata memoria di replica dalla parte appellante.

In data 21 novembre 2023 è stata depositata memoria di replica dalla parte appellata.

Si costituivano in giudizio -OMISSIS-, l’Università degli Studi di -OMISSIS- e -OMISSIS-.

L’appellante chiede che, in accoglimento del ricorso in appello, venga riformata in parte qua la sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. -OMISSIS- con conseguente rigetto in [#OMISSIS#] del ricorso di primo grado e dell’unita istanza risarcitoria.

All’udienza pubblica del 12 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

Con il secondo appello in epigrafe -OMISSIS- impugnava la sentenza del TAR Lombardia – -OMISSIS-, Sez. I, n. -OMISSIS-, pronunciata su ricorso di -OMISSIS-, odierna appellata.

Il ricorso era stato proposto dall’odierna appellata al fine di ottenere l’annullamento di una serie di atti afferenti la procedura di selezione per la chiamata a professore di I fascia, da ricoprire ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche -OMISSIS- – Codice concorso 4666 – tra cui, in particolare, il provvedimento di approvazione della chiamata del Prof. -OMISSIS-, odierno appellante, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e l’atto di immissione in servizio del medesimo docente.

All’esito del giudizio di prime cure, il TAR accoglieva il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione, annullando gli atti impugnati.

Nel ricostruire in fatto e in diritto la vicenda, parte appellante formula i seguenti motivi di appello:

Error in iudicando sulle eccezioni preliminari. 0. Erroneità della sentenza in ordine alle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso. 0.1. Sulla tardività dell’impugnazione dei criteri

Preliminarmente, si lamenta il rigetto, da parte del primo giudice, dell’eccezione di tardività dell’impugnazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione nella seduta del 25 gennaio 2022, rilevando in particolare profili di intrinseca contraddittorietà e illogicità, sul punto, della sentenza impugnata, che da una parte pare avvalorare, secondo l’appellante, la non immediata lesività dei criteri, al momento della loro pubblicazione, avvenuta il 25 gennaio, dall’altra pare evidenziare che gli stessi criteri avrebbero illegittimamente inciso sulla possibilità della ricorrente di effettuare una scelta consapevole delle pubblicazioni da presentare ai fini del concorso, nel numero massimo fissato dal bando.

Sulla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, pure dedotta dal controinteressato in primo grado, si lamenta che tale prospettazione sia stata ingiustamente rigettata dal TAR, ritenendo che l’originaria ricorrente fosse priva di interesse a contestare i criteri, avendo conseguito, per quanto concerne i punti attribuiti alle monografie, costituenti certamente la tipologia di pubblicazione più rilevante scientificamente, il massimo del punteggio attribuibile.

La ricorrente non avrebbe quindi potuto sostenere che, conoscendo in anticipo i criteri, avrebbe diversamente modulato la propria domanda, posto che ha conseguito sul relativo sub-criterio il massimo del punteggio.

Analogamente argomenta l’appellante per gli articoli pubblicati su rivista nazionale, in relazione a cui la ricorrente ha pure conseguito il massimo del punteggio.

Quanto all’ultimo sub-criterio, relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica (5 punti) la ricorrente in primo grado era priva di interesse, avendo conseguito il massimo del punteggio. Secondo l’appellante, pertanto, la sentenza appellata appare affetta da un palese vizio di illogicità.

La statuizione del TAR sul punto riporta pedissequamente, per l’appellante, la tesi generica della ricorrente in primo grado, non avendo accertato il primo giudice la sussistenza di un interesse in concreto ad ottenere una posizione di vantaggio dalla domanda di annullamento.

Sulla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dunque, stante la mancata prova di resistenza, la sentenza appare affetta da un evidente error in iudicando sotto il profilo della logicità e della carenza di motivazione.

Error in iudicando della sentenza, ove ha accolto diverse censure tutte contenute nell’unico motivo: pretesa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 8 del Regolamento e degli artt. 10, 12, 13 e 14 del Bando e del verbale n. 1 del 25.1.2022. Sull’asserito eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria

Con il primo motivo l’appellante si sofferma sulla legittimità della fissazione di “tetti” di punteggio per le diverse tipologie di prodotti editoriali.

Il cuore della decisione impugnata e, pertanto, dell’appello, evidenzia l’appellante, verte sulla scelta della Commissione di concorso, giudicata illegittima dal T.A.R., di fissare delle specificazioni relative alle modalità di assegnazione dei punteggi previste dal bando, con specifico riguardo alla ripartizione dei punteggi stessi.

La Commissione, prima dell’apertura delle buste ha ritenuto di specificare le previsioni di bando che prevedevano genericamente un tetto massimo di 45 punti da attribuire alle pubblicazioni scientifiche. Secondo la sentenza impugnata, la suddivisione di punteggi massimi per tipo di pubblicazione costituirebbe un ulteriore criterio di valutazione che non trova alcun riferimento né nel regolamento di Ateneo, né nel bando.

Ritiene per converso l’appellante che la previsione da parte della Commissione di specificazioni rispetto alle modalità di attribuzione dei punteggi previste a bando non solo sia ammissibile, bensì auspicabile, poiché realizza un auto-vincolo per la Commissione giudicatrice garantendo una più elevata trasparenza del suo operato, a condizione che le specificazioni si riferiscano a quanto già previsto a bando, senza introdurre nuovi elementi di valutazione, che siano ragionevoli e coerenti con gli orientamenti diffusi della comunità scientifica, che siano stabilite dalla Commissione prima dell’apertura delle buste e dell’inizio delle operazioni di valutazione.

Evidenzia l’appellante che tutte le tre condizioni si sono realizzate nel caso di specie.

Quanto alla ripartizione dei punteggi, sottolinea l’appellante che secondo il TAR, la ripartizione dei 45 punti tra le diverse tipologie di pubblicazioni avrebbe dovuto essere prevista direttamente dal bando perché – in sostanza – i candidati hanno presentato le proprie pubblicazioni senza sapere dell’esistenza di tale riparto.

Ritiene per converso l’appellante che la scelta in concreto effettuata appare ragionevole e talmente diffusa nei concorsi universitari da essere predeterminata come “standard” nella maggior parte dei fac-simile che gli uffici amministrativi forniscono alle Commissioni per la redazione dei verbali, come accaduto anche nel caso di specie.

In data 10 novembre 2023 è stata depositata memoria dalla parte appellata.

In data 11 novembre 2023 è stata depositata memoria dalla parte appellante.

In data 11 novembre 2023 è stata depositata memoria dalla controinteressata.

In data 21 novembre 2023 è stata depositata memoria di replica dalla controinteressata.

In data 21 novembre 2023 è stata depositata memoria di replica dalla parte appellante.

In data 21 novembre 2023 è stata depositata memoria di replica dalla parte appellata.

All’udienza pubblica del 12 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

In data 15 giugno 2023 l’Università degli Studi di -OMISSIS- depositava appello incidentale in entrambi gli appelli.

Evidenzia la ricorrente incidentale che con la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, n. -OMISSIS- il giudice di prime cure ha statuito la declaratoria di illegittimità del provvedimento mediante il quale il candidato vincitore è stato immesso in ruolo, seppure con riserva.

Il TAR ha altresì disposto che la ricorrente incidentale provveda alla rinnovazione delle operazioni valutative nominando una nuova Commissione in diversa composizione.

L’Università degli Studi di -OMISSIS-, considerando errata la citata pronuncia, propone dunque appello incidentale per chiederne l’integrale riforma, per i seguenti motivi:

Errores in procedendo e in iudicando: violazione del limite del sindacato di legittimità del giudice relativamente alla valutazione della produzione scientifica operata dalla commissione ed erronea interpretazione del regolamento d’ateneo, del bando e del verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri e sottocriteri di valutazione. motivazione erronea, insufficiente, illogica, incongrua, contradditoria e irragionevole

Con il primo motivo, ha dedotto la ricorrente incidentale che, con riferimento alla fissazione di un punteggio massimo per tipologia di pubblicazione scientifica, la sentenza di primo grado è del tutto erronea nella parte in cui ritiene che la Commissione avrebbe così introdotto un criterio integrativo e ulteriore in contrasto sia con il Regolamento d’Ateneo, sia con il bando.

In particolare, i criteri stabiliti dalla Commissione nella prima seduta del 25 gennaio 2022 rispecchiano fedelmente quanto previsto negli atti appena citati, anche attraverso la predeterminazione del punteggio massimo conseguibile per ogni criterio di valutazione.

La Commissione, nella fattispecie, evidenzia la ricorrente incidentale, ha attribuito un punteggio numerico giustificato dall’utilizzo dei criteri e sotto-criteri, con relativi punteggi e sub-punteggi, predeterminati in sede di prima riunione, prima di conoscere l’elenco dei candidati partecipanti al bando e la documentazione da loro presentata.

Soggiunge la ricorrente incidentale che nella sentenza impugnata vengono censurate modalità procedurali usualmente utilizzate, conformemente al Regolamento vigente, nelle selezioni per professori e ricercatori espletate presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-.

In tali procedure la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, soggetta al sindacato esterno di legittimità solo sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità.

Secondo la ricorrente incidentale, nel caso di specie il TAR ha violato il limite del sindacato giurisdizionale consentito, ingerendosi in maniera non autorizzata nella discrezionalità tecnica della Commissione valutatrice.

Quanto poi alla circostanza secondo cui l’introduzione del criterio integrativo sarebbe tardiva, poiché avvenuta con il verbale n. 1 della Commissione, ossia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la cui conoscenza ex ante avrebbe consentito ai concorrenti di scegliere in modo consapevole le pubblicazioni da presentare in ragione del maggiore o minore punteggio astrattamente conseguibile, la ricorrente incidentale richiama la giurisprudenza amministrativa che ha valorizzato quale momento scriminante non la presentazione delle domande, ma l’inizio della valutazione.

Infine, si evidenzia come il TAR abbia affermato che “i punteggi assegnati dalla Commissione non sono ancorati ad una motivazione descrittiva che consenta di percepire il significato che è stato attribuito al sub-criterio indicato” e che la scelta del punteggio assegnato “difetta di una motivazione descrittiva che consenta di individuare le ragioni del punteggio assegnato per ciascuno dei criteri in esame”, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza dominante secondo cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Errores in procedendo e in iudicando: violazione del limite del sindacato di legittimità del giudice relativamente alla tripartizione dell’attività dei progetti di ricerca ed erronea interpretazione del regolamento d’ateneo, del bando e del verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri e sotto-criteri di valutazione. motivazione erronea, insufficiente, illogica, incongrua, contradditoria e irragionevole

Con il secondo motivo, con riferimento alla segmentazione della valutazione per l’attività dei progetti di ricerca in tre ruoli (responsabile, coordinatore e partecipante), con conseguente asserita duplicazione per il candidato vincitore dei punteggi assegnati, ritenuta illegittima ed arbitraria dalla sentenza impugnata, la ricorrente incidentale rileva che la predetta tripartizione ricalca pienamente la disciplina del bando e del Regolamento d’Ateneo.

Il TAR non ha colto l’assoluto difetto di prova da parte del ricorrente in ordine alla censura proposta, che non fa che proporre un diverso iter valutativo, rispetto a quello discrezionalmente posto in essere dalla Commissione, quest’ultimo tuttavia non sindacabile salvo che risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Quanto alla frammentazione del punteggio tra progetti nazionali e internazionali, la ricorrente incidentale ribadisce che nella predeterminazione dei criteri di valutazione l’attività della Commissione è ampiamente discrezionale.

L’art. 4, comma 1, lett. a) del d.m. n. 344/2011 fa esplicito richiamo alla natura nazionale o internazionale dei progetti.

Errores in procedendo e in iudicando: violazione del limite del sindacato di legittimità del giudice relativamente alla valutazione delle attività gestionali ed erronea interpretazione del regolamento d’ateneo e del bando

Con il terzo motivo, relativamente alla valutazione delle attività gestionali, la cui limitazione a talune specifiche ipotesi è stata ritenuta dal TAR priva di adeguata motivazione oltre che arbitraria poiché sfornita della previsione regolamentare o del bando di concorso, la ricorrente incidentale deduce un’ erronea interpretazione del Regolamento d’Ateneo e del bando da parte del giudice di prime cure, poiché quanto definito dalla Commissione nei criteri di valutazione rappresenta specificazione di quanto più in generale previsto nel Regolamento e nel bando.

Soggiunge la ricorrente incidentale che la pretermissione da parte della Commissione di alcuni indicatori e la scelta di espungere o limitare taluni criteri di valutazione, valorizzandone al contempo altri, non è di per sé illogica o irrazionale, posto che si tratta di una declinazione dei criteri coerente con le previsioni del bando e del Regolamento, espressione delle prerogative proprie della Commissione e funzionale a una trasparente attività valutativa, nella misura in cui costituisce un auto-limite all’attività stessa.

Anche sotto tale profilo, pertanto, per la ricorrente incidentale il TAR ha violato il limite del sindacato giurisdizionale, ingerendosi in maniera non consentita nella discrezionalità tecnica della Commissione valutatrice in assenza dei presupposti di manifesta arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza costituenti eccesso di potere.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in esame, a fronte della evidente connessione soggettiva ed oggettiva fra gli stessi (articolo 70 del cod. proc. amm.).

Sul primo versante, trattasi delle stesse parti; sul secondo versante, trattasi della stessa procedura concorsuale.

Gli appelli riuniti e l’appello incidentale meritano accoglimento,

Osserva il Collegio, preliminarmente e sul piano generale, che le argomentazioni del giudice di prime cure non paiono condivisibili in quanto ispirate a valutazioni di principio che non sembrano tener conto degli elementi concreti della fattispecie di cui è causa, sia con riferimento all’effettiva valutazione dell’andamento della vicenda concorsuale che per quanto concerne la c.d. prova di resistenza.

Tali considerazioni generali sorreggono, per quanto si dirà nel prosieguo, un apprezzamento positivo delle censure contenute negli atti di appello e nell’appello incidentale, che risultano fondate al fine di escludere passaggi di illegittimità della procedura, sulla base di elementi fattuali e nella cornice della specifica regolazione, che non paiono, sulla base dei documenti di causa revocabili in dubbio.

In particolare, si osserva che i due appelli pongono alcune questioni di massima in ordine ai limiti del potere, per le Commissioni di concorso, di introdurre criteri di valutazione e di ponderazione dei punteggi integrativi rispetto a quelli previsti dal Bando.

In estrema sintesi e avuto riguardo ai dati dirimenti del presente contenzioso, il TAR ha ritenuto:

– illegittima la scelta della Commissione di fissare un ‘tetto massimo per tipologia’ alla valutabilità delle pubblicazioni – monografie/articoli, laddove il Regolamento di Ateneo, all’art. 7, prevede solo un punteggio massimo per singola pubblicazione, senza che ne sia specificata la tipologia.

Ad avviso del TAR, si tratterebbe di un criterio introdotto successivamente (e in modo illegittimo) il quale, ove conosciuto ex ante, avrebbe consentito ai candidati di produrre un novero diverso di pubblicazioni;

-illegittima la scelta della Commissione di distinguere le attività per i progetti di ricerca in tre ruoli (responsabile / coordinatore / partecipante) / e di consentire la duplicazione delle valutazioni per lo stesso progetto;

– illegittima la scelta della Commissione di introdurre alcuni criteri premiali non previsti dal Bando e dal Regolamento.

Tanto considerato, in disparte le eccezioni preliminari la cui valutazione non appare dirimente ai fini della decisione, è avviso del Collegio, con riferimento al primo motivo di entrambi gli appelli, che la Commissione abbia potuto legittimamente fissare un tetto per le diverse tipologie di pubblicazioni – stabilendo a priori un massimo punteggio attribuibile alle monografie, agli articoli, o alle altre pubblicazioni previste – poiché nella fattispecie, come emerge dagli atti di causa, sono stati rispettati quei criteri, pure correttamente richiamati negli atti di appello e nell’appello incidentale, che rappresentano la condizione di legittimità di siffatto operare, e che sono riferibili al sussistere di precise condizioni, quali la circostanza che le specificazioni non vadano oltre quanto previsto dal Bando, ad esempio attraverso l’introduzione di nuovi elementi di valutazione; che siano assistite da ragionevolezza rispetto alle comuni prassi adottate nell’abito della comunità accademica; che siano, infine, stabilite dalla Commissione prima di conoscere i nomi dei candidati e dell’inizio delle operazioni di valutazione.

L’esame degli atti di causa evidenzia che tali condizioni sono state rispettate dalla Commissione e pertanto le censure proposte in entrambi gli atti di appello, qui riuniti, nonché nell’appello incidentale, vanno accolte.

Ritiene il Collegio, in altri termini e nei limiti sopra descritti, che la fissazione da parte della Commissione di un criterio integrativo volto ad introdurre un punteggio massimo ‘per tipologia’ di pubblicazione non travalichi i limiti dei poteri della Commissione ovvero possa risultare idoneo ad alterare la competizione fra i candidati.

Quanto all’ulteriore motivo, volto a censurare la parte della sentenza impugnata con la quale è stata ritenuta illegittima la scelta della Commissione di distinguere le attività per i progetti di ricerca in tre ruoli (responsabile / coordinatore / partecipante), anch’esso appare accoglibile, nella misura in cui il Collegio non ravvisa nella richiamata scelta della Commissione profili di illegittimità idonei ad integrare la violazione della disciplina regolatoria o a far emergere altri vizi dell’azione amministrativa.

Si soggiunge, al riguardo, che non risulta provato che, in relazione alla valutazione dei progetti di ricerca, la Commissione abbia indebitamente ‘duplicato’ il punteggio attribuito all’appellante -OMISSIS-.

Infine, rileva il Collegio che gli altri argomenti proposti in primo grado dalle due ricorrenti originarie, nell’ambito dei rispettivi procedimenti, essenzialmente finalizzati a contestare il punteggio riconosciuto all’appellante, non sembrano né fondati né paiono superare la c.d. prova di resistenza.

Sul punto, vanno richiamate le considerazioni contenute nei due atti di appello e diffusamente argomentate in senso conforme anche nell’appello incidentale, che ben hanno posto in luce i consolidati princìpi in tema di sostanziale intangibilità della discrezionalità valutativa delle commissioni, quando esente, come nel caso di specie, da manifesti profili di irragionevolezza, illogicità o abnormità. Deve essere richiamato al riguardo il consolidato orientamento secondo cui i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VII, 7 novembre 2022, n. 9768).

Tanto premesso, per quanto specificamente riguarda il primo appello in epigrafe, e in particolare il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata -OMISSIS-, alcuni dei motivi sono stati espressamente riproposti nella memoria depositata agli atti del presente giudizio in data 7 settembre 2023.

Ritiene pertanto necessario il Collegio soffermarsi su tali motivi riproposti:

-quanto al primo motivo riproposto (relativo all’asseritamente erronea valutazione dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice), l’esame degli atti di causa – fermo restando quanto appena richiamato in ordine ai limiti di intangibilità della discrezionalità valutativa della Commissione – non supporta in modo convincente quanto dedotto dall’odierna appellata, non evidenziandosi, anche sotto il profilo della prova di resistenza, alcun profilo di illogicità o manifesta irragionevolezza o abnormità nei percorsi valutativi della Commissione che, al contrario, appaiono conformi all’evidente distanza, in favore dell’odierno appellante, tra i curricula dei due candidati, in termini di attività accademiche, didattiche e scientifiche. Né si evidenziano, ovvero sono dimostrate, abnormi o errate modalità procedurali utilizzate dalla Commissione, che appaiono per converso al Collegio conformi al Regolamento vigente. Le cennate considerazioni assorbono – avuto particolare riguardo alla discrezionalità valutativa della Commissione – anche il quarto motivo riproposto, contenuto nel primo atto di motivi aggiunti, con riferimento ai punteggi premiali attribuiti al prof.-OMISSIS- e alla prof.ssa -OMISSIS-;

-quanto al secondo motivo riproposto (relativo all’asserita contraddittorietà manifesta e al difetto di motivazione), questo non è parimenti accoglibile. Esso è volto a contestare la valutazione della Commissione che avrebbe attribuito un peso ponderale eccessivo ed ingiustificato alla voce “progetti di ricerca”, non avrebbe chiarito preventivamente né motivato successivamente le metodologie di valutazione e di attribuzione dei punteggi ai candidati riferiti ai principali criteri di valutazione, non avrebbe condotto – e comunque non avrebbe esplicitato – alcuna valutazione comparativa tra i candidati, né per i sotto-criteri né per il giudizio finale. Al riguardo, giova da un lato richiamare anche in questo caso i limiti alla sindacabilità della discrezionalità valutativa della Commissione, che appare sul punto esente da visi di illogicità, irragionevolezza e abnormità; dall’altro, va rammentata la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato alla luce della quale la valutazione numerica contiene in sé, a differenza di quanto argomentato dal giudice di prime cure, la motivazione, sintetizzando il giudizio senza necessità di ulteriori argomenti descrittivi o motivazionali (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, II, 27 aprile 2023, n. 4247). Tale pacifico orientamento giurisprudenziale conferma pertanto sia l’infondatezza della censura di pretesa illegittimità della fissazione di criteri di valutazione, sia l’infondatezza della censura di carenza di motivazione in quanto l’indicazione dei punteggi, che faccia seguito alla predeterminazione di criteri con determinate soglie numeriche, è incontestabilmente ritenuta più che congrua al fine del rispetto dell’obbligo motivazionale. Non dimostrati appaiono, inoltre, gli asseriti profili di contraddittorietà, i cui argomenti non sembrano non sembrano al Collegio sufficienti a sostenere la sussistenza del vizio dedotto. Quanto appena argomentato assorbe altresì quanto dedotto con il sesto motivo riproposto, contenuto nel secondo atto di motivi aggiunti, con riferimento al difetto di motivazione che pervaderebbe tutte le operazioni valutative.

Per quanto invece specificamente concerne il secondo appello in epigrafe e, in particolare, il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata -OMISSIS-, le domande dichiarate assorbite in primo grado sono state espressamente riproposte nella memoria depositata agli atti del presente giudizio in data 1 agosto 2023.

Ritiene pertanto necessario il Collegio soffermarsi su tali domande riproposte, concernenti l’asserita

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 8 del regolamento e degli artt. 10, 12, 13 e 14 del bando; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste, difetto di istruttoria, motivazione erronea e insufficiente; violazione e/o falsa applicazione del verbale n. 1 del 25 gennaio 2022.

Anche in questo caso, l’odierna appellata si duole nella sostanza dell’illogicità delle valutazioni della Commissione, in particolare concernenti l’attività di ricerca, che avrebbero illegittimamente favorito l’appellante. Ulteriori considerazioni concernono la valutazione dell’attività gestionale, della produzione scientifica e dell’attività didattica frontale, di cui si lamentano profili di illegittimità sotto il profilo dell’irragionevolezza.

Sull’insieme di tali censure riproposte, che concernono specificamente l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di concorso, il Collegio non può che richiamare quanto detto relativamente ai profili d’infondatezza e al mancato superamento della prova di resistenza, nonché ai limiti di intangibilità della discrezionalità valutativa della Commissione, esente nel caso di specie, da profili di illogicità, abnormità e irragionevolezza sindacabile dal giudice amministrativo.

Gli appelli riuniti, pertanto, e l’appello incidentale, vanno accolti.

Sussistono nondimeno peculiari motivi, in considerazione della complessità della fattispecie all’esame, per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti,

accoglie gli appelli riuniti e l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 17 gennaio 2024