TAR Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2024, n. 4277

La valutazione delle pubblicazioni non è sindacabile nel merito

Data Documento: 2024-03-04
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio di valore, il quale investe la valutazione delle pubblicazioni, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto.

Contenuto sentenza

18096/2023 REG.PROV.COLL.

05963/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5656 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva

– del provvedimento recante “giudizio collegiale” (doc. 3) con la quale la Commissione MUR ha illegittimamente negato al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla procedura indetta con D.D. n. 553/2021 (doc. 4) per le funzioni di Professore Ordinario di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 “Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare”;

– conseguentemente, dei giudizi individuali resi dai Commissari dott.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (cfr. doc. 2);

– di tutti i verbali dei lavori commissariali (doc. 5);

– del D.D. n. 553/2021 nella parte in cui non ha consentito al ricorrente di segnalare all’Amministrazione la mancata inclusione nell’elenco delle pubblicazioni da valutare ex art. 7 D.M. n. 120/2016 dello scritto Use of allogenic tissue to treat infective valvular disease: Has everything been said? pubblicato sul The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery permettendo all’Amministrazione di

qualificare detta segnalazione come “tardiva”;

– del verbale 3 settembre 2021, nella parte in cui, alla luce dei criteri di valutazione determinati per il titolo l), sovrappone quest’ultimo con il titolo g),

così come previsto dall’Allegato A del D.M. n. 120/2016 (doc. 6);

– di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo della posizione dell’odierno ricorrente;

e per la condanna della Pubblica Amministrazione resistente al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dallo stesso ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato della suddetta Commissione, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 – CHIRURGIA CARDIO-TORACOVASCOLARE., nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021.

Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di 3/3 valori soglia e il possesso dei titoli richiesti, ha ritenuto, in merito alle pubblicazioni presentate che “Per quanto attiene alla disamina delle pubblicazioni scientifiche ai fini dell’art.7 DM 120/2016 il candidato presenta 15 lavori anziché 16, di questi 11 lavori si collocano nel quartile di eccellenza Q1, 3 in Q2 e 1 in Q4. L’apporto individuale del candidato è ben enucleabile in quanto risulta essere primo autore in tutte le pubblicazioni. Da sottolineare come i temi di ricerca affrontati siano piuttosto ripetitivi senza grandi spunti di originalità sia per quanto attiene la chirurgia mitralica che aortica. Parte della ricerca scientifica condotta dal candidato si focalizza sulla messa a punto di un modello preclinico animale per lo studio dell’outcome dell’intervento di Ross con l’endpoint di trovare una soluzione tecnica adeguata per evitare il rimodellamento sfavorevole della parete polmonare una volta sottoposta a pressione sistemica. Il candidato, pur a fronte di una lunga carriera cardiochirurgica, di fatto presenta una produzione scientifica piuttosto limitata come campi di interesse e soprattutto molto ripetitiva e priva di originalità. Il candidato non dimostra quindi di aver raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per ottenere l’idoneità a Professore di Prima Fascia” (doc. 1 al ricorso).

Tale giudizio è impugnato in questa sede con i seguenti motivi di ricorso:

1) “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Ingiusta esclusione dal novero delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. n. 120/2016 di un lavoro scientifico tempestivamente depositato con contestuale violazione e falsa applicazione della disposizione richiamata. Violazione e falsa applicazione Allegato B D.M. n. 120/2016. Lesione del principio di trasparenza e buona amministrazione.”, in quanto il giudizio non favorevole espresso sarebbe viziato dalla mancata acquisizione di una pubblicazione (15 delle 16 consentite), che deriverebbe da un errore del sistema telematico SCOPUS-CINECA e da una conseguente illegittima esclusione da parte del Ministero, che ha ritenuto tardiva la relativa segnalazione, di una prestigiosa pubblicazione, in violazione dei principi di parità di trattamento;

2) “Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1; 5, comma 1, lett. a); 6 comma 1, lett. a) D.M. n. 120/2016 e comma 1 Allegato A nonché Allegato B del medesimo decreto. Erroneità e difetto di motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali. Disparità di trattamento. Illogicità e irragionevolezza.”, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente valutato una delle pubblicazioni come pubblicata su una rivista di ranking Q4, senza menzionarla, oltre ad aver espresso un giudizio di ripetitività e mancanza di originalità contraddittorio rispetto agli indici bibliometrici, alla produzione scientifica, alle precedenti valutazioni relative alla abilitazione di seconda fascia conseguita e ai risultati scientifici raggiunti;

3) “ Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1; 5, comma 1, lett. a); 6 comma 1, lett. a) D.M. n. 120/2016 e comma 1 Allegato A nonché Allegato B del medesimo decreto. Contraddittorietà”, per non aver valutato l’elevato impatto della produzione scientifica del candidato, superiore ai valori-soglia, mancando di fornire una adeguata motivazione di inidoneità;

4) “Mancata attribuzione del titolo c). Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A, n. 4 D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione art. 8, comma 1 D.P.R. n. 95/2016. Difetto di motivazione.”, non avendo la Commissione considerato il ruolo di coordinatore che il candidato avrebbe avuto in gruppi di ricerca, nonché la titolarità di alcune invenzioni brevettuali e le altre attività dichiarate;

5) “Mancata attribuzione del titolo l). Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A, n. 11 D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione art. 8, comma 1 D.P.R. n. 95/2016. Difetto di motivazione”, avendo la Commissione adottato un criterio diverso di valutazione, sovrapponibile con quello del titolo g), senza valutare le attività di ricerca dichiarate.

Si costituiva con atto formale in data 10.5.2023, l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca. Successivamente, in data 9.1.2024, depositava memoria difensiva, cui il ricorrente replicava con memoria del 18.1.2024.

All’udienza del 20.2.2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso non è fondato, per le ragioni nel seguito esposte.

2.1. Va preliminarmente richiamata la disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la quale contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (TAR LAZIO, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.

Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il D.P.R. n. 95/2016, con riferimento ai lavori delle commissioni, prevede la possibilità di definire, nella prima riunione di insediamento, “le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 D.M. n. 120/2016 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.

2.2. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, al ricorrente sono stati riconosciuti il superamento dei valori-soglia per l’impatto della produzione scientifica e il possesso di tre dei titoli richiesti dalla Commissione.

Il ricorrente tuttavia è stata giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione di prima fascia, con giudizio espresso all’unanimità, per carenza della qualità della produzione scientifica richiesta per l’accesso a tale fascia.

In particolare, la Commissione ha ritenuto come “i temi di ricerca affrontati siano piuttosto ripetitivi senza grandi spunti di originalità sia per quanto attiene la chirurgia mitralica che aortica. Parte della ricerca scientifica condotta dal candidato si focalizza sulla messa a punto di un modello preclinico animale per lo studio dell’outcome dell’intervento di Ross con l’endpoint di trovare una soluzione tecnica adeguata per evitare il rimodellamento sfavorevole della parete polmonare una volta sottoposta a pressione sistemica. Il candidato, pur a fronte di una lunga carriera cardiochirurgica, di fatto presenta una produzione scientifica piuttosto limitata come campi di interesse e soprattutto molto ripetitiva e priva di originalità. Il candidato non dimostra quindi di aver raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per ottenere l’idoneità a Professore di Prima Fascia”.

Tale giudizio è poi seguito dai giudizi individuali dei singoli commissari che, previa analisi delle pubblicazioni presentate, giungevano alla medesima conclusione.

2.3. Va preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata valutazione di una pubblicazione, asseritamente caricata ma non acquisita dalla piattaforma per un errore del sistema interno, e la prima parte del secondo motivo di ricorso, nella misura in cui si lamenta della errata valutazione in Q4 di una pubblicazione presentata.

Tali profili sono infondati per i motivi nel seguito esposti.

In primo luogo, va rilevato un difetto di interesse, posto che dall’esame della prospettazione di parte ricorrente e della integrale motivazione della mancata abilitazione (come emerge dal giudizio collegiale in atti, meglio esaminato infra al par. 2.4), risulta che la Commissione non ha basato il proprio giudizio negativo sulla mancanza di una pubblicazione, ovvero sulla classificazione in Q4 di un lavoro, ma lo ha piuttosto fondato su una più ampia valutazione delle pubblicazioni presentate, analiticamente esaminate, e ritenute in larga parte prive dei requisiti di originalità e innovatività.

Pertanto, le lamentate irregolarità – quand’anche addebitabili all’operato dell’amministrazione – non reggono alla prova di resistenza, non configurandosi come determinante, ai fini del giudizio reso, il caricamento della sedicesima pubblicazione (dato per assunto che 16 è il numero massimo delle pubblicazioni presentabili e non quello minimo), ovvero del riconoscimento del livello ritenuto adeguato di una pubblicazione.

In ogni caso, anche nel merito, non si ravvisa una condotta dell’amministrazione contraria alle regole procedurali cui la stessa si è vincolata, in quanto il ricorrente – come lui stesso riconosce – non ha segnalato l’anomalia rilevata, nei termini e con le modalità previste dal bando (inviando una mail al supporto Cineca, anziché usare la piattaforma). A ciò si aggiunge il fatto che l’errore lamentato non appare neppure addebitabile alla sola responsabilità dell’amministrazione, ma coinvolge il funzionamento della piattaforma SCOPUS, la quale prevede autonome regole di correzione della classificazione delle pubblicazioni, utilmente attivabili dal ricorrente (come avvenuto, infatti, in relazione ad un’altra pubblicazione presentata).

2.4. Muovendo all’analisi del secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, con gli stessi il ricorrente contesta la valutazione della Commissione in merito alla qualità delle pubblicazioni e, nello specifico, la rilevata non originalità e ripetitività dei temi trattati.

Tali profili si fondano sulla incoerenza del giudizio rispetto all’impatto citazionale della propria produzione scientifica, alle precedenti valutazioni relative alla abilitazione di seconda fascia conseguita, nonchè ai risultati scientifici raggiunti dal candidato.

I profili di doglianza sono infondati.

In via preliminare si rammenta che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. T.A.R. Lazio, III-bis, sentenze n. 14/2021 e n. 3653/2019).

Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione nel caso del ricorrente, non risulta affetto dalle censure prospettate, poiché appare sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti dalle fonti normative sopra descritte. Esso rappresenta la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione che hanno formulato all’unanimità un giudizio negativo, pur essendo da questo distinguibile.

In particolare, il giudizio della Commissione – coerente con quello dei singoli Commissari – appare fondarsi su un esame analitico delle pubblicazioni e nel giudizio, espresso in via sintetica, evidenzia che “i temi di ricerca affrontati siano piuttosto ripetitivi senza grandi spunti di originalità sia per quanto attiene la chirurgia mitralica che aortica”.

Tale giudizio si fonda sull’analisi della produzione scientifica del candidato, come evidente dalle considerazioni più di dettaglio presenti nel medesimo giudizio, nonché nei correlati giudizi individuali, in cui si osserva come larga parte della produzione scientifica “si focalizza sulla messa a punto di un modello preclinico animale per lo studio dell’outcome dell’intervento di Ross con l’endpoint di trovare una soluzione tecnica adeguata per evitare il rimodellamento sfavorevole della parete polmonare una volta sottoposta a pressione sistemica”.

Ancora più nel dettaglio, si rileva che:

– “Circa la metà della produzione scientifica verte sulla chirurgia mitralica per patologia funzionale (1-3-4-8-9-13-15). I lavori , peraltro ben pubblicati, appaiono tendenzialmente ripetitivi :revisione di letteratra (1-3 )su tecniche chirurgiche ed intervenzionali simili per discussione , ben condotti ma che non apportano spunti innovativi o conclusioni originali; i lavori 4-8-13 trattano la stessa tecnica chirurgica sottovalvolare sulla stessa serie chirurgica e non portano a conclusioni che siano attualmente originali, parzialmente in contrasto con la pubblicazione 15 che tratta di varianti tecniche dell’anuloplastica in assenza di chirurgia sottovalvolare . La restante perte della produzione scientifica tratta prevalentemente di una proposta tecnica x l’intervento di Ross “pulmonary artery reinforcement with scaffold copolymer” (5-10-11-12-14) che viene discussa dal punto di vista chirurgico e bioingegneristico. I lavori riprendono proposte precedenti ma sono ben condotti sebbene piuttosto ripetitivi anche dal punto di vista iconografico . In ultimo l’autore presenta un algoritmo decisionale nell’ambito dell’endocardite mitralica (7) che risulta di buon senso anche se non particolarmente originale, una revisione retrospettiva dei risultati degli homograft aortici (6) che ricalca risultati noti ed in ultimo partecipa ad un lavoro del gruppo COVIDSURG (2) che riguarda la tempistica chirurgica ottimale dopo l’infezione fornendo indicazioni utili.

(prof. OMISSIS);

– “La maggior parte della produzione scientifica scelta dal candidato (ben sette pubblicazioni) appare ripetitiva e verte principalmente sulla chirurgia mitralica per patologia funzionale. La restante parte della produzione scientifica verte su di una proposta tecnica per l’intervento di Ross “pulmonary artery reinforcement with scaffold copolymer”; anche questo gruppo di pubblicazioni appare piuttosto ripetitivo, persino sul versante iconografico.” (prof. OMISSIS);

Il giudizio gravato appare ampiamente motivato sotto il profilo del mancato raggiungimento di risultati originali ed innovativi utili alla comunità scientifica di riferimento nelle tematiche indicate; inoltre, nei giudizi individuali si trova evidenza di un esame analitico delle pubblicazioni, che sostanzia il riferito giudizio collegiale.

A fronte di tali giudizi, i profili di censura sollevati dal ricorrente non fanno emergere specifici vizi motivazionali tali da consentire a questo giudice di poter sindacare, nei limiti del proprio sindacato, il giudizio della Commissione di esame.

Al riguardo si evidenzia che:

– la rilevanza dell’impatto della produzione scientifica del candidato (che il giudizio non pone in discussione) trova compiuta valutazione nell’ambito dei valori soglia, che il ricorrente ha ampiamente superato, mentre il giudizio di innovatività e originalità trova fondamento in un’analisi qualitativa delle pubblicazioni, che (come previsto normativamente) ha presupposti e può ben avere esiti diversi;

– la positiva valutazione ricevuta nell’ambito della precedente procedura di abilitazione a professore di seconda fascia, non assurge a indice di contraddittorietà del giudizio, posta la diversità sia della Commissione giudicante, sia dei relativi presupposti di legge, volti ad accertare una maturità scientifica del candidato qualitativamente diversa nel caso di professore di prima fascia;

– infine, i restanti profili di censura – con cui si sostiene l’erroneità del giudizio sulla base di una diversa lettura della produzione scientifica del ricorrente, quanto ad ampiezza, rilevanza e innovatività degli argomenti trattati – appaiono volti a contestare ab intrinseco il giudizio reso dalla Commissione, in tema di originalità e innovatività e, come tali, non possono essere delibati favorevolmente.

Infatti, come anche dedotto dal ricorrente nelle proprie memorie, i profili di censura sono diretti a evidenziare che la Commissione avrebbe ignorato “la reale portata del lavoro scientifico”, ovvero “le reali capacità espresse e dimostrate dal candidato ricorrente”, come sarebbero dimostrate non solo dal netto superamento dei valori soglia e dall’elevato impatto della produzione scientifica, ma anche da importanti invenzioni brevettate dal medesimo (di cui i lavori presentati ne costituirebbero la base), oltre che dalla lunga carriera di cardio-chirurgo.

Come più volte ribadito, in tali ambiti, il giudizio di valore, il quale investe come s’è visto la valutazione delle pubblicazioni, su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del giudice amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, resta il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;

– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;

– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;

– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

Alla luce di tale quadro, i profili di censura del ricorrente introducono valutazioni che, al di là del prestigio associato al ricorrente, non possono ritenersi sostitutive del giudizio dato dalla Commissione, che rimane sindacabile nei limiti sopra esposti, non essendo possibile al giudice esaminare il merito della valutazione, altrimenti concretandosi un’inammissibile invasione nello spazio riservato alla amministrazione in questa materia.

2.5. Dal rigetto dei motivi sopra esaminati, discende altresì la mancanza di interesse, ai fini del ricorso in esame, alla decisione sui motivi di ricorso richiamati sub 4) e 5) (v. supra par. 1), con cui parte ricorrente ha contestato la mancata attribuzione da parte della Commissione dei titoli c) e l).

Infatti, al ricorrente sono stati in ogni caso riconosciuti tre titoli tra quelli individuati dalla Commissione e sufficienti a superare il relativo scrutinio quanto al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa.

Ne deriva che appare quindi irrilevante, in termini di vantaggio per il ricorrente, l’accertamento di eventuali errori, che nell’esercizio della discrezionalità tecnica la Commissione avrebbe commesso nel non riconoscere titoli ulteriori (cfr. TAR Lazio, sent. n. 13658/2023 e n. 1875/2023).

3. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso infondato.

4. La peculiare natura della controversia e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 4 marzo 2024