Il D.M. n. 243/2011 non impone alla Commissione esaminatrice di valorizzare diversamente in termini di punteggio le pubblicazioni in fascia A dalle altre atteso che le prime possono anche non presentare i caratteri di originalità e innovatività richiesti dalla normativa.
TAR Sardegna, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 203
La Commissione esaminatrice non è tenuta a differenziare tra pubblicazioni in riviste di Fascia A e altre pubblicazioni
00203/2024 REG.PROV.COLL.
00664/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari 20 luglio 2023, prot. n. 929, recante l’approvazione degli atti relativi alla selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il Settore Concorsuale 11/C5 – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli studi di Cagliari, con il quale è stato dichiarato «vincitore» della procedura il Dott. OMISSIS; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del ricorrente e, in particolare, del D.R. 10 febbraio 2023 n. 250, con il quale è stata indetta la “selezione pubblica per il reclutamento di n. 2 ricercatori/ricercatrici a tempo determinato di tipologia b) – codice selezione rtdb_02D_0223”; del D.R. del 5 maggio 2023, n. 601, di nomina della Commissione per la procedura; di tutti gli atti della Commissione, ivi inclusi i verbali e i relativi allegati della prima seduta (26 maggio 2023), nel corso della quale la Commissione ha fissato i criteri di valutazione dei candidati e della sedute successive (26 giugno 2023, 13 luglio 2023) nel corso delle quali la Commissione ha provveduto alla valutazione dei candidati; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente, ivi inclusi l’eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento di chiamata del Dott. OMISSIS di cui al Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2023 e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato (D.R. n. 1167/2022 e s.m.i., d’ora in avanti “Regolamento”) e del D.M. 25.05.2011, n. 243; nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Cagliari alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe, il dott. OMISSIS, ha impugnato gli atti riguardanti la selezione indetta per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il Settore Concorsuale 11/C5 – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06 presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari e, in particolare, ha contestato l’esito della procedura selettiva stessa di cui al Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari del 20 luglio 2023, prot. n. 929, con il quale è stato dichiarato vincitore della procedura il controinteressato Dott. OMISSIS.
2. Espone il dott. OMISSIS di aver partecipato alla predetta procedura selettiva, indetta con D.R. n. 250/2023 dall’Università degli Studi di Cagliari.
3. La Commissione, nominata con D.R. n. 601/2023, ha proceduto, nel corso della riunione tenutasi in data 26 maggio 2023, alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati sulla scorta del “Regolamento per le assunzioni dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Cagliari”, del Bando e del D.M. 25.05.2011, n. 243.
4. Nel corso delle sedute del 26 giugno e 13 luglio 2023, il medesimo Organo valutativo ha acquisito l’elenco dei candidati con la relativa documentazione e ha valutato i candidati stessi.
5. A conclusione dei lavori, l’odierno ricorrente ha conseguito il punteggio finale di 75,25, collocandosi al secondo posto della graduatoria, mentre al primo posto, col punteggio di 79,25 è stato collocato il dott. OMISSIS.
6. Con D.R. del 20 luglio 2023, prot. n. 29, l’Ateneo ha quindi approvato gli atti della procedura, confermando l’esito della stessa a favore dell’odierno controinteressato.
7. Avverso gli atti selettivi è insorto il dott. OMISSIS, il quale ha formulato due motivi di gravame.
7.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 2, l. 30 dicembre 2010 n. 240; dell’art. 3 del D.M. n. 243/2011; dell’art. 14 del Regolamento e dell’art. 7 del Bando. Ha dedotto inoltre eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza dei presupposti, avendo la Commissione omesso la predeterminazione dei criteri in relazione alla valutazione delle pubblicazioni, tenuto conto delle pubblicazioni in riviste di Fascia A per i criteri sub I e/o III; e ha rilevato carenza e contraddittorietà della motivazione del giudizio con riguardo ai punti attribuiti in relazione al criterio sub I, nonché carenza dei presupposti e travisamento di fatti per l’omessa attribuzione del punteggio alla voce Titoli sub (f) – Premi.
Il ricorrente, nel premettere che la differenza di punteggio tra il medesimo e il vincitore è di soli 4,5 punti, rappresenta che tale esito risulterebbe viziato per diverse e concorrenti ragioni.
7.1.1. In primo luogo, si duole il ricorrente del fatto che la Commissione non abbia operato, in sede di predeterminazione dei punti da attribuire alle pubblicazioni, la doverosa suddivisione tra articoli pubblicati in riviste di fascia A e altre pubblicazioni.
Rappresenta l’esponente che tale distinzione è utilizzata nell’ambito del riconoscimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e che la commissione avrebbe dovuto applicarla in coerenza con quanto disposto dall’art. 3, co. 2, lett. (c), del D.M. n. 243/2011.
La mancata valorizzazione della differenziazione tra pubblicazioni in riviste di Fascia A e altre pubblicazioni, a giudizio dell’esponente, avrebbe inciso sul valore ponderale dei punteggi relativamente al Criterio I (che valuta, tra le altre, la “rilevanza” e/o “importanza” della pubblicazione) e al Criterio III (concernente la rilevanza editoriale della pubblicazione), traducendosi in una penalizzazione per il ricorrente che ha presentato il numero più alto di pubblicazioni in riviste di Fascia A (8 articoli su 12) rispetto agli altri candidati.
7.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente rappresenta che il punteggio attribuitogli sul Criterio I («Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica») si rivelerebbe manifestamente illogico ed irragionevole in quanto, da un lato, mancherebbe la predeterminazione degli elementi del giudizio e, dall’altro, sarebbe deficitaria l’esplicitazione delle ragioni del punteggio assegnato.
Inoltre, il punteggio assegnato alla produzione scientifica dei candidati quanto ad “originalità, innovatività e importanza” (Criterio I), a valle di un effettivo confronto comparativo tra la produzione dei candidati stessi, si rivelerebbe del tutto inattendibile.
7.1.3. Ancora, evidenzia parte ricorrente che la definizione dei criteri e, in particolare, del Criterio sub I violerebbe l’art. 3 del D.M. 243/2011 risultando, comunque, viziata da una grave carenza d’istruttoria. Ciò in quanto la Commissione non avrebbe contemplato, tra i criteri per la valutazione della produzione scientifica, anche il “rigore metodologico”, espressamente considerato dall’art. 3, co. 2, lett. (a) del Decreto citato.
7.1.4. In ultimo, la valutazione della Commissione sarebbe viziata per difetto d’istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto anche rispetto al mancato riconoscimento, a favore del ricorrente, di un punto per la voce Titoli sub (f) “premi”: ciò in quanto al ricorrente non sarebbe stato – indebitamente – computato il punteggio per il premio conseguito nell’ottobre 2022 nell’ambito del programma FSE plus 2021-2027.
7.2. Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, co. 2, e dell’art. 11, co. 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non trovandosi i Commissari in condizione di imparzialità nei confronti del candidato risultato vincitore; deduce poi la violazione dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., per non avere i Commissari ottemperato all’obbligo di astensione, nonché la violazione dell’art. 13 del Regolamento citato, anche alla luce del principio d’imparzialità ex art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria e ingiustizia manifesta.
7.2.1. Rappresenta il ricorrente al riguardo come sette delle dodici pubblicazioni esibite dal Dott. OMISSIS sarebbero, a vario titolo, collegate alla Presidente della Commissione.
L’intensità dell’affermata collaborazione avrebbe, inoltre, assunto un peso considerevole anche in riferimento all’assegnazione dei punteggi per i titoli, portando il controinteressato a conseguire 0,6 punti con riguardo alla voce inerente all’attività di “tutoraggio/supporto didattico nel SSD concorsuale per a.a.”, in ragione dell’attività di supporto didattico svolta dal controinteressato durante il corso di dottorato, nell’ambito della cattedra di storia della filosofia, di cui la Presidente della Commissione era titolare.
In definitiva, una serie di elementi precisi e concordati militerebbero nel senso di una sistematicità, stabilità e continuità dei rapporti tra Commissario e candidato, che avrebbero posto il primo in una condizione di incompatibilità, con correlato obbligo di astensione a tutela dell’imparzialità della valutazione.
8. Conclusivamente, parte ricorrente instava per l’annullamento degli atti impugnati e per la condanna della resistente l’Università degli Studi di Cagliari alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
9. Si sono costituiti in giudizio l’Università ed il controinteressato, instando per la reiezione del gravame.
10. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6 marzo 2024.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di dover scrutinare prioritariamente il motivo di gravame rubricato sub n° 2, afferente alla dedotta violazione delle prescrizioni normative poste a presidio dei canoni di imparzialità dei Commissari nei confronti dei candidati, e del dovere di astensione dei primi.
Nonostante il motivo sopra sintetizzato sia stato proposto in via subordinata, infatti, i caratteri della doglianza impongono una disamina preliminare della stessa alla luce delle coordinate ermeneutiche evidenziate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5.
Con tale pronuncia è stato infatti precisato che, nel giudizio amministrativo, se il provvedimento è affetto dai vizi di incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, tali vizi hanno carattere assorbente rispetto alle residue censure, atteso che in tutte le situazioni di incompetenza, nel cui ambito rientra l’illegittima composizione dell’organo, si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio ed assorbire le altre censure, non potendo ritenersi vincolato dalla prospettazione del ricorrente e dalla eventuale graduazione dei motivi (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471).
In via di estrema sintesi, parte ricorrente rappresenta come 7 delle 12 pubblicazioni presentate dal controinteressato, e oggetto di valutazione, siano collegate alla Presidente della Commissione, che ha rivestito il ruolo di autrice di una Presentazione e di socio corrispondente del Centro che patrocina la collana delle pubblicazioni n° 2 e 3 offerte in visione; di componente del comitato scientifico della collana che ospita le pubblicazioni n° 1 e 5 e di autrice di un contributo in quest’ultima, di coordinatrice e relatrice del convegno, nonché di autrice di un contributo nei cui atti compare la pubblicazione n° 4, nonché di revisore della rivista in cui è pubblicata la pubblicazione n° 8 del vincitore.
2. La doglianza è infondata, atteso che i profilati “collegamenti” tra la Presidente della Commissione e il candidato vincitore della selezione si collocano all’interno del fisiologico fluire dei rapporti scientifici di collaborazione che connotano le relazioni accademiche e si rivelano palesemente inidonei a minare la serenità di giudizio e l’imparzialità del vaglio tecnico – scientifico cui è chiamata la Commissione designata.
2.1. In proposito, il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni consolidati approdi giurisprudenziali che, in quanto pienamente condivisi dal Collegio, offrono evidenza di come la prospettata “vicinanza scientifica” tra Commissario e Candidato non presenti alcun carattere tale da determinare l’insorgenza di un possibile conflitto (o di una patologica comunanza) d’interessi.
In particolare, in giurisprudenza si è osservato che:
a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (v. C.d.S., sez. VI, n. 4858/2012);
b) perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (C.d.S., sez. VI, n. 4015/2013 relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario);
c) “le cause di astensione obbligatoria da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi. Per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio” (C.d.S., sez. VI, n. 4105/2017, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, C.d.S., sez. VI, n. 3366/2014; id., sez. III, n. 5023/2012; id., sez. VI, n. 3276/2012);
d) si è altresì osservato che “nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (C.d.S., sez. II, n. 3768/2014).
e.) la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a prevenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6341; cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, 28 novembre 2023, n. 10211).
Pertanto, ove il rapporto di collaborazione scientifica e accademica non trasmodi in un vero e proprio “sodalizio professionale” connotato da comunanza di interessi economici, può far insorgere il dovere di astensione in capo al commissario di concorso soltanto l’esistenza di “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (C.d.S., sez. VI, n. 2119/2015; T.R.G.A. – Bolzano, Sent. 10/11/2021 – 17/12/2021, n. 352).
Ancora, si è osservato che, in termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha concorso il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, Sent. 14/06/2022, n. 3985).
Neppure sussiste l’obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo“.
Non a caso la legislazione universitaria – pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di perduranti rapporti tra “maestro” e “allievo” – non ha espressamente previsto in tal caso uno specifico dovere di astensione del “maestro”.
La medesima legislazione, proprio in considerazione dell’esistenza di tali rapporti, ha disciplinato con regole peculiari le procedure per la selezione dei componenti della commissione.
Profili di illegittimità ben possono emergere soltanto ove l’intensità della collaborazione sia tale da far desumere una valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent. 02/07/2021, n. 2164).
2.2. In definitiva, le interrelazioni evidenziate da parte del ricorrente, riconducibili nel caso di specie alla metà delle pubblicazioni allegate dal dott. OMISSIS, appaiono relegabili nell’ambito di una collaborazione scientifica connaturata all’appartenenza alla medesima comunità di studiosi, inidonea di per sé ad evidenziare un livello di intensità, sistematicità e protrazione nel tempo, che la rendano per certi versi assimilabile ad un vero e proprio sodalizio professionale, tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente del candidato medesimo (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6341/2021 cit.; TAR Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 2023, n. 878; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent. 20/12/2023, n. 2996).
Pertanto, la mera presenza di alcune pubblicazioni in comune – o, per dir meglio, il “collegamento”, nei sensi illustrati nel ricorso, tra alcune pubblicazioni del controinteressato e la Presidente della Commissione, non può considerarsi sintomatico di una comunanza di interessi di vita tra controinteressato e Presidente, e ciò alla luce della giurisprudenza consolidata che, come evidenizto sopra, richiede un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413).
Deve, in conclusione, ritenersi che la carriera accademica e la produzione scientifica del controinteressato non denotino una esclusiva e comunque sistematica collaborazione con il Presidente della Commissione giudicatrice né, soprattutto, una manifesta comunanza di interessi di vita professionale di intensità “tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale”: sì che non viene in considerazione, per ciò solo, vizio alcuno della procedura concorsuale tale da alterare la “par condicio” tra i candidati (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sent. 09/01/2024, n. 3).
D’altronde, e a ben vedere, l’infondatezza della censura emerge anche ove si abbia riguardo al fatto che nessuno dei segnalati collegamenti tra le pubblicazioni esibite dal OMISSIS ed il ruolo svolto dalla Presidente della Commissione è riconducibile al dettato dell’art. 6 del Bando di selezione che sancisce l’incompatibilità “con l’incarico di commissario/a il/la docente che dovesse avere più del 50% della produzione scientifica con uno dei candidati o con una delle candidate”.
3. Passando allo scrutinio del primo motivo di gravame, osserva il Collegio come parte ricorrente si dolga, essenzialmente, della mancata articolazione del punteggio da riferirsi -distintamente- agli articoli pubblicati in riviste di fascia A e a quelli che compaiono in altre pubblicazioni, rappresentando come tale omissione lo avrebbe penalizzato, atteso che egli presentava il numero più alto di pubblicazioni in riviste di Fascia A (n. 8 articoli su 12) rispetto agli altri candidati.
Inoltre, secondo il ricorrente il punteggio riferito al Criterio I («Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica») si rivelerebbe illogico in quanto privo della previa determinazione degli elementi del giudizio e di adeguato supporto motivazionale, oltre che, a valle del confronto comparativo tra la produzione dei candidati, inattendibile. Peraltro, nel Criterio sub I non si farebbe cenno del “rigore metodologico” espressamente considerato dall’art. 3, co. 2, lett. (a) del Decreto citato.
Infine, la Commissione avrebbe privato il ricorrente di un punto asseritamente spettantegli con riferimento al criterio sub (f), inerente al conseguimento di premi ottenuti nel corso dell’attività di ricerca.
3.1. Osserva il Collegio come parte ricorrente, nelle pagine 16 e 17 del gravame, nella prospettiva di evidenziare il superamento della cd. prova di resistenza, rappresenti come l’interesse a coltivare la domanda di annullamento consegua al fatto che il risultato conseguito -a valle dell’affermata illegittima attività valutativa della Commissione- lo separi dal vincitore di soli 4,5 punti e che l’invocato maggior punteggio (che condurrebbe ad un ribaltamento della graduatoria) scaturirebbe, da un lato, dall’attribuzione del punto negato con riguardo alla voce “premi” e, dall’altro, dal maggior punteggio invocato per le pubblicazioni in riviste in fascia A e alla differente articolazione del punteggio in relazione al Criterio I grazie al quale dovrebbero essere attribuiti al ricorrente medesimo altri 4,25 punti.
3.1.1. Linearità espositiva impone, dunque, al Collegio, proprio nell’ottica del vaglio inerente al superamento della prova di resistenza, di scrutinare, in prima battuta, la censura riguardante la mancata attribuzione del punto rivendicato per il criterio sub lett. f) – “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.
Il profilo di doglianza, tuttavia, si rivela infondato.
Parte ricorrente, infatti, intenderebbe fregiarsi di tale punteggio in ragione del premio ottenuto nell’ottobre del 2022 nell’ambito del Programma del Fondo Sociale Europeo PLUS FSE 2021-2027.
Va, tuttavia, evidenziato come la Commissione, correttamente, non abbia ritenuto di annoverare tale premio tra quelli valutabili ai sensi del bando in questione.
Il premio ottenuto dal ricorrente si inserisce, infatti, nell’ambito di una iniziativa finanziata con Fondi Europei, volta ad incentivare, tramite l’erogazione di un supporto economico (contributo di 2.000 euro), l’attività di pubblicazione scientifica in termini quantitativi e qualitativi.
Il premio in questione, tuttavia, non si riferisce all’attribuzione di un riconoscimento correlato al particolare valore attribuibile ad una specifica opera o attività di ricerca a valle della valutazione operata da una Giuria o da una Commissione, ma si risolve in un incentivo economico rivolto, in via generalizzata, ai ricercatori.
In altri termini, il premio in questione assume valore “strumentale” in quanto è volto a sostenere e migliorare la condizione professionale del ricercatore, incentivandone l’attività di pubblicazione. Non assume invece valore “finale” all’esito di un vaglio del “merito scientifico” di una specifica pubblicazione.
Peraltro, dirimente appare la dimensione regionale del premio in questione, in quanto riservato a soggetti a vario titolo gravitanti nell’ambito della Regione Lazio.
3.1.2. Orbene, la rilevata legittimità della mancata attribuzione dell’invocato punto riconducibile al criterio f) determina, quale rilevante implicazione in punto d’interesse al ricorso, il mancato superamento della prova di resistenza, atteso che il ricorrente -nella ricostruzione dallo stesso offerta- potrebbe al massimo raggiungere 79,5 punti, ma non riuscirebbe però a sopravanzare il controinteressato dott. OMISSIS, al quale sono stati attribuiti 79,75 punti.
Appare opportuno richiamare, sul punto, i consolidati approdi giurisprudenziali che hanno evidenziato come “in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso” (cfr., “ex plurimis”, Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963; T.A.R. Campania, Sez. VIII, 6 giugno 2013, n. 2956; T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 ottobre 2022, n. 12785).
3.2. Ad ogni modo, e a fini di completezza espositiva, osserva il Collegio come anche gli ulteriori profili di censura declinati nel primo motivo di ricorso non siano meritevoli di accoglimento.
3.2.1. Avuto riguardo all’omessa suddivisione e graduazione del punteggio in ragione dell’appartenenza delle pubblicazioni alla Fascia A o al novero della “altre pubblicazioni”, osserva il Collegio come tale suddivisione non sia imposta dalle disposizioni recate dal D.M. 243/2011 ed in particolare dall’art. 3.
La norma, infatti, prevede che “Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.”
Il bando di selezione all’art. 7, 3° capoverso, prevede che “Nella prima seduta la Commissione giudicatrice definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli e della produzione scientifica, anche sulla base dei criteri individuati con D.M. 25.05.2011 n. 243”.
La Commissione, in coerenza con tali previsioni e con il bando di selezione ha individuato quali criteri di valutazione delle pubblicazioni l’originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica e l’apporto individuale del candidato, nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, determinato analiticamente, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento.
Va dunque evidenziato come un’ulteriore parcellizzazione del criterio (in particolare del I e del III, come invocato da parte ricorrente) non fosse in alcun modo imposto dalla normativa richiamata.
Peraltro, va osservato che “la specificazione dei criteri dettati ex lege, sempre che essa non dia luogo a criteri sostitutivi e/o del tutto avulsi dall’oggetto di valutazione, non costituisce un obbligo per la Commissione di concorso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 04/11/2022, n.14394), ma rientra tra le sue facoltà, il cui legittimo esercizio è presidiato dalla necessità che l’adozione di sub-criteri o, come nel caso di specie, la specificazione dei criteri precostituiti avvenga prima di conoscere i nominativi dei candidati” (T.A.R. Milano, sez. III, 08/01/2021, n.50; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, Sent., 26/07/2023, n. 1125).
Si è inoltre precisato che “L’aver previsto una graduazione del punteggio “fino ad un massimo di” è del tutto conforme con l’art. 2, comma 2, del citato D.M. n. 243 del 2011, così come non è censurabile essersi limitati a richiamare i criteri di valutazione dello stesso D.M. senza avvalersi della facoltà di specificarli ulteriormente.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sent. 10/12/2018, n. 7073).
L’affermata penalizzazione arrecata al ricorrente derivante dalla mancata differenziazione tra pubblicazioni in fascia A ed altre appare dunque indimostrata e, comunque non sostenuta dal dato normativo.
Ciò sia in ragione del fatto che tale distinzione non si rinviene quale “modus operandi” ineludibile nella fissazione dei parametri di giudizio della valutazione, sia in ragione del fatto che i criteri recati dal DM in parola si palesano compositi e tengono conto di una pluralità di elementi che, sicuramente, non si esauriscono nella “summa divisio” proposta dal ricorrente, atteso che il riferimento è ben più ampio (oltre alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione si fa riferimento alla sua diffusione all’interno della comunità scientifica).
Al contempo, va rilevato come, avuto riguardo al I° criterio di valutazione, non può condividersi l’automatismo proposto da parte ricorrente circa la necessità di attribuire un punteggio più elevato per il solo fatto che l’opera proposta sia pubblicata in una rivista di fascia “A”, atteso che, a tacer d’altro, tale criterio si riferisce anche alla originalità e innovatività della pubblicazione (carattere non necessariamente insito nella collocazione della pubblicazione in una rivista di fascia A).
3.2.2. Avuto riguardo ai profili di doglianza inerenti all’asserita deficitaria predeterminazione dei criteri di valutazione, alla carenza di motivazione e all’attendibilità del giudizio formulato osserva il Collegio come il livello di dettaglio e di specificazione dei criteri recati dal DM 243/2011 e recepiti dalla Commissione non imponesse alcuna ulteriore indefettibile specificazione e consentisse di rinvenire l’iter logico giuridico posto a sostegno dei giudizi formulati e dell’esito della procedura.
Va all’uopo rammentato come “l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate; se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica“.(T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent., 20/10/2023, n. 3089).
Nel caso di specie, l’analisi della tabella “Allegato A” al verbale della prima seduta, riportante i criteri e la ripartizione dei punti da attribuire alle pubblicazioni, offre evidenza di come questi si rivelino sufficientemente specifici ed articolati e consentano l’adeguata intellegibilità delle valutazioni espresse in termini numerici e riportate nell’allegato E relativo alla terza seduta, rendendo assolutamente non necessaria né una ulteriore parcellizzazione dei criteri, né l’ulteriore esplicitazione del giudizio formulato.
D’altro canto, come già osservato, il percorso argomentativo di parte ricorrente laddove si lamenta dell’illegittima sottostima del punteggio attribuitogli per i criteri I e III si palesa non condivisibile atteso che si riduce alla bipartizione tra le tipologie di pubblicazioni (in fascia A e “le altre”, senza considerare che la lettera c) del DM 243/2011 ricomprende una composita serie di elementi da valorizzare.
Neppure va tralasciato il fatto che la Commissione, in fase di valutazione preliminare funzionale all’individuazione dei candidati più meritevoli (cfr Allegato C alla II^ seduta) ha compiutamente evidenziato la varietà tipologica della produzione scientifica del controinteressato e, comunque, ha formulato un giudizio dal quale non è difficile trarre chiari elementi differenziali -rispetto al ricorrente- quanto al merito tecnico-scientifico.
Nel citato verbale della seconda seduta la produzione scientifica del controinteressato viene riconosciuta come “congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il posto, consistente nel tempo, originale, metodologicamente solida e ben collocata editorialmente”, mentre il giudizio sul ricorrente si risolve nell’affermare che “I titoli risultano discreti e la produzione scientifica è congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il posto, consistente nel tempo e ben collocata editorialmente”.
In un simile contesto, nel quale non emergono travisamenti o evidenti illogicità non può dunque non richiamarsi l’oramai univoco insegnamento giurisprudenziale in base al quale ”in materia di selezioni pubbliche per il reclutamento dei ricercatori, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi della normativa di cui all’art. 24 della L. n. 240 del 2010 non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione esaminatrice, a meno che questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto” (Cons. Stato, VII, 4231 del 27 aprile 2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, Sent., 06/11/2023, n. 16422).
D’altronde, “nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.” (cfr., “ex plurimis”, Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n.7262; Sez. III, 18 maggio 2023, n.4962; C.G.A. 9 maggio 2022, n. 541; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 8 maggio 2023, n. 1492 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent. 20/10/2023, n. 3089).
3.2.3. Si rivela infine oltremodo formalistica la censura inerente all’asserita mancata considerazione del criterio del “rigore metodologico” considerato dall’art. 3 comma 2 lett. a) del decreto cit. .
La Commissione ha, infatti, riportato la sostanza del criterio e, nel valutare i candidati, ha considerato anche tale elemento.
In particolare, il DM fa riferimento alla ”originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”, e la Commissione ha riportato tale criterio qualificandolo come ”originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica”.
Il fatto che nel criterio sintetizzato dalla Commissione non sia stata riprodotta la testuale nomenclatura riportata nel Decreto non assume, di certo, portata dirimente, sol che si abbia riguardo al fatto che nel giudizio sintetico formulato nei confronti del ricorrente la commissione evidenzia che “la metodologia impiegata nel volume e negli altri contributi si dimostra soprattutto funzionale alla dettagliata ricostruzione del dibattito storiografico inerente all’ambito di ricerca prescelto dal candidato” e che, nel caso del controinteressato, lo stesso organo così si esprime: “La produzione scientifica è congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il posto, consistente nel tempo, originale, metodologicamente solida e ben collocata editorialmente”.
4. E’ pertanto evidente come anche tale profilo sia stato debitamente vagliato dalla Commissione.
5. Conclusivamente, per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e va, pertanto, respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite da corrispondersi a favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna delle controparti, oltre agli accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere
Omissis, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato giorno 11 marzo 2024